Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22547 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17566-2013 proposto da:

E.S. SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.P.M., ROMA CAPITALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 50/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 01/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

C.P.M. impugnava una intimazione di pagamento, relativa ad una cartella di pagamento per infedele denuncia TARSU, anni di imposta 1999 – 2002, eccependo anche il difetto di notifica degli atti presupposti. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal contribuente, atteso che non erano state prodotte le cartoline di ricevute postali della notifica dell’impugnazione e le parti convenute non si erano costituite. Il contribuente proponeva appello, che veniva accolto dalla CTR del Lazio. E.S. S.p.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che erroneamente la CTR avrebbe considerato illegittima la notifica della cartella di pagamento presupposta alla impugnata intimazione al portiere dello stabile, in assenza di attestazione da parte dell’Ufficiale postale nella relata, relativa, all’assenza del destinatario che ed all’inutile ricerca delle persone abilitate a ricevere l’atto, nell’ordine contemplate dall’art. 139 c.p.c., comma 2.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 64 del 1999, art. 12, comma 1, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che erroneamente la CTR deduce che la cartella di pagamento, in quanto notificata direttamente dal concessionario alla riscossione, in conformità ad una recente giurisprudenza di merito formatasi sul punto, dovrebbe addirittura dichiararsi inesistente, “giusta novella contenuta nel D.Lgs. n. 64 del 1999, art. 12, comma 1, che ha modificato il del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1”, laddove, invece, secondo la giurisprudenza di legittimità, le modifiche intervenute e, quindi, l’eliminazione dell’inciso “da parte dell’esattore”, non hanno dunque comportato il venire meno della facoltà della società Concessionaria di avvalersi della notifica a mezzo posta con raccomandata a.r. senza intermediazione di terzi.

3. I motivi di ricorso che, per connessione logica, vanno trattati congiuntamente, sono fondati in ragione delle seguenti considerazioni.

3.1. Va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che il concessionario può avvalersi direttamente della notifica dei propri atti in forza del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (Cass. n. 11708 del 2011, n. 15948 del 2011, n. 14327 del 2009, n. 2288 del 2011, n. 1091 del 2013).

L’affermazione in diritto riportata nella decisione della CTR contrasta, con il principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6395 del 2014; Cass. n. 4567 del 2015), con riguardo alla notifica delle cartelle esattoriali (Cass. n. 21663 del 2015), alla cui stregua detta notifica può essere effettuata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ciò, in quanto la seconda parte del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva di soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di una apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell’atto. Tanto trova implicita conferma nel penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione.

Ne consegue che la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che, come sopra specificato, la seconda parte del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (v. Cass. n. 21558 del 2015).

d) Parte ricorrente si duole del fatto che la CTR ha dichiarato la nullità della notifica a mani del portiere dello stabile, atteso che l’Ufficiale postale non ha dato atto nell’avviso di ricevimento sia dell’assenza del destinatario che dell’inutile ricerca delle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, nell’ordine contemplato dall’art. 139 c.p.c., comma 2.

Invero, questa Corte con indirizzo ampliamente condiviso, ha affermato che: “In caso di notifica nelle mani del portiere… l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassattivamente stabilita; tale omissione, peraltro, determina la nullità, e non l’inesistenza, della notificazione quando la relazione dell’ufficiale giudiziario ne sia priva” (Cass. n. 22151 del 2013; Cass. n. 14196 del 2014). Ne consegue che non può essere condivisa l’interpretazione offerta da parte ricorrente, secondo cui la consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario non richiede altro adempimento da parte dell’agente postale, non trovando applicazione l’art. 139 c.p.c., per la notifica seguita a mezzo posta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1.

Va evidenziato, tuttavia, che dalla lettura dell’avviso di ricevimento, il cui contenuto è riportato in ricorso in ossequio al dovere di autosufficienza, emerge che l’Ufficiale postale ha contrassegnato la casella indicante la dicitura: “portiere (solo in caso di constatata assenza del destinatario, del familiare convivente e dell’addetto alla casa, ufficio o azienda)”, nell’ordine le persone indicate dall’art. 139 c.p.c., comma 2, pertanto ha dato atto dell’assenza del destinatario e dell’assenza di familiari conviventi ecc..

4. Per quanto sopra, emerge che la CTR non ha fatto buon governo dei principi espressi e non ha tenuto adeguatamente conto delle risultanze processuali, con la conseguenza che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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