Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22547 del 07/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 07/11/2016), n.22547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3051-2015 proposto da:

M.L. DI M. G. S.A.S. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

PACIFICO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIULIO TREDICI, MARIO CARNEVALE BARAGLIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

RIMATO, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA CONCETTA

MUCEDOLA, GIUSEPPE CATAPANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 221/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/12/2013 r.g.n. 1631/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. DE GREGORIO FEDERICO;

udito l’Avvocato PACIFICO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 221 in data 14 febbraio – 4 dicembre 2013, pronunciando sul gravame interposto da D.M. contro la s.a.s. M.L. di M.G. (costituitasi in secondo grado, resistendo al gravame), in riforma della sentenza impugnata, pronunciata dal locale giudice del lavoro, accertata l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento del dipendente al 4^ livello c.c.n.l. commercio, per il periodo marzo/novembre 2005 e ottobre/dicembre 2006, condannava parte appellata a corrispondere all’appellante la complessiva somma lorda di 26.285,94 Euro, di cui 1812,82 per t.f.r., dedotta la somma netta già versata, pari ad 12.900,00 Euro, oltre accessori. Inoltre, condannava l’appellata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.

Avverso l’anzidetta sentenza, non notificata, la M.L. s.a.s. di M. G. proponeva ricorso per cassazione come da atto notificato il 19 gennaio 2015, affidato ad un solo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in riferimento ai fatti e ai documenti posti a fondamento della decisione).

D.M. ha resistito mediante controricorso (notificato tramite p.e.c. il 24 febbraio 2015), depositato il tre marzo 2015, eccependo la tardività dell’impugnazione avversaria, siccome proposta oltre il termine annuale (dalla pubblicazione, risalente al 4 dicembre 2013), non operando nella specie peraltro la sospensione dei termini durante il periodo feriale.

Non risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c., in vista della pubblica udienza (per la quale sono stati diramati rituali avvisi), cui è comparsa soltanto parte ricorrente.

Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto come da relata di notifica eseguita il 19 gennaio 2015 ed in pari data richiesta, quindi ben oltre l’anno (termine perentorio, c.d. lungo, secondo il testo dell’art. 327 c.p.c., nella specie ratione temporis applicabile) dalla pubblicazione della sentenza de qua, pacificamente avvenuta il 4 dicembre 2013, mediante deposito in cancelleria.

Nella specie, peraltro, non opera la sospensione dei termini durante il periodo feriale (cfr. tra le altre Cass. sez. un. civ. n. 749 del 16/01/2007, secondo cui l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali si applica anche con riferimento ai giudizi di cassazione; tale principio opera anche nel caso in cui il giudice del lavoro originariamente adito abbia escluso la giurisdizione del giudice ordinario e tale decisione sia impugnata con ricorso per cassazione; poichè il relativo giudizio rappresenta, un ulteriore grado di un processo promosso come causa di lavoro e assoggettato, nelle fasi di merito, al relativo rito. In senso conforme Cass. lav. n. 20732 del 26/10/2004, nonchè Cass. n. 5015 del 2002).

La declaratoria d’inammissibilità, per effetto del giudicato – dipeso da mancata tempestiva impugnazione, formatosi in ordine a quanto statuito con la sentenza impugnata – preclude ogni esame di merito in relazione alle doglianze formulate con il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, sicchè vanno poste a carico di parte ricorrente, giusta la liquidazione di cui al seguente dispositivo, laddove va inoltre dato atto dei presupposti di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, attesa l’inammissibilità dell’impugnazione in data 19 gennaio 2015.

P.Q.M.

la Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese a favore del controricorrente, che liquida in Euro 3500,00 per compensi, euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA