Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22546 del 27/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16584-2013 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, ROMA CAPITALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 171/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 07/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, propone ricorso, svolgendo due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, in epigrafe indicata, che, in controversia riguardante l’impugnazione di una intimazione di pagamento per tassa rifiuti urbani, anno di imposta 2000, relativamente ad un immobile sito in (OMISSIS), aveva accolto l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. avverso la sentenza della CTP di Roma, ritenendo l’inammissibilità del ricorso, in ragione della rituale notifica della cartella di pagamento presupposta, divenuta definitiva per omessa impugnazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita inammissibilità dell’appello per tardività, proposta dalla parte ricorrente con controdeduzioni, atteso che nella specie la notifica della sentenza impugnata era avvenuta in data 29.4.2011, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, a mezzo di raccomandata a/r, sia nei confronti del Comune di Roma, in data 3.5.2011, che nei confronti di Equitalia Gerit S.p.A., in data 5.5.2011, mentre l’appello era stato proposto solo in data 12 aprile 2012, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione della CTP.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, per omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Parte ricorrente deduce in subordine, nel caso in cui il primo motivo di gravame fosse disatteso, che la CTR ha erroneamente affermato che la ricorrente non ha fornito la prova dell’avvenuto pagamento, non dando adeguata contezza degli elementi probatori e delle valutazioni a sostegno del proprio convincimento, laddove invece, come evidenziato nei gradi di giudizio di merito, il pagamento era stato effettuato secondo le regole della contabilità di Stato, ossia mediante decreto di autorizzazione di spesa e ordine di pagamento, cui è seguito mandato informativo e procedura di accredito sul conto dell’Agente della riscossione pro tempore, effettuato dalla Banca e debitamente rendicontato alla Corte dei conti.

3. Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi che, in data 6 luglio 2017, parte ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, rilevando che Roma Capitale ha comunicato la propria rinuncia alla lite, avendo Equitalia Sud S.p.A. confermato che il debito Tarsu è stato regolarmente corrisposto.

Ne consegue che le parti del presente giudizio non hanno più interesse alla prosecuzione, con conseguente cessazione della materia del contendere (Cass. n. 4357 del 2017), secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, per sopraggiunto difetto di interesse (Cass. n. 2674 del 1993; Cass. n. 13113 del 2003; Cass. n. 2934 del 2015).

4. Per quanto sopra, va dichiarata l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere. L’esito della lite giustifica ampliamente la compensazione delle spese processuali.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA