Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22546 del 25/09/2018

Cassazione civile sez. III, 25/09/2018, (ud. 22/12/2017, dep. 25/09/2018), n.22546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14870/2015 proposto da:

ASP AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N (OMISSIS) DI AGRIGENTO, in

persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott.

F.S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 71,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNA CIGLIA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.T., ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, COMUNE

DI AGRIGENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 957/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO IELO per delega non scritta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’ASP Azienda Sanitaria Provinciale n. (OMISSIS) di Agrigento (d’ora in poi, “ASP Agrigento”) propone, sulla base di tre motivi, ricorso per la cassazione della sentenza n. 957/14 del 5 giugno 2014 della Corte di Appello di Palermo, che – accogliendo l’appello proposto da M.T. avverso la sentenza n. 10014/09 emessa dal Tribunale di Agrigento il 9 marzo 2009 – condannava in solido l’odierna ricorrente, nonchè il Comune di Agrigento, a pagare al M. la somma di Euro 8.713,18, oltre interessi nella misura di legge dalla data della sentenza al saldo, per i danni alla persona dallo stesso subiti in conseguenza dell’aggressione subita da parte di cani randagi.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’ASP di Agrigento di essere stata convenuta in giudizio, unitamente al Comune della stessa città, dal M., per il titolo sopra meglio descritto, nonchè di avere eccepito – oltre all’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno – la propria carenza di legittimazione passiva, per essere esclusivamente l’altro convenuto il responsabile del pregiudizio lamentato dall’attore. Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata – come avvenuto – a chiamare in causa il proprio assicuratore per la responsabilità civile, Assitalia S.p.a. – Le Assicurazioni d’Italia.

Rigettata dal primo giudice, sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del diritto, la domanda risarcitoria (con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite), su gravame del M. la Corte di Appello di Palermo riformava la sentenza del Tribunale agrigentino, nei termini già sopra ricordati, ponendo a carico dei soccombenti le spese del doppio grado di giudizio, riconoscendo il diritto dell’odierna ricorrente ad essere rimborsata dal proprio assicuratore.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’ASP Agrigento, svolgendo tre motivi.

3.1. In particolare, il primo motivo di ricorso – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione e falsa applicazione della L.R. Siciliana 3 luglio 2000, n. 15, nonchè della L. 14 agosto 1991, n. 281 e dell’art. 84 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

Si assume la necessità di riformare la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la legittimazione passiva di essa ricorrente, richiamando, all’uopo, precedenti della giurisprudenza di legittimità riguardanti, in realtà, casi disciplinati da leggi regionali della Campania e dell’Abruzzo, le quali prevedono in capo alle Aziende Sanitarie compiti specifici nella materia della cattura e custodia di cani vaganti.

Per contro, la legislazione regionale siciliana (adottata nel quadro dei principi enunciati dalla L. Statale n. 281 del 1991), sebbene faccia carico alla Regione di sostenere gli interventi finalizzati, tra l’altro, alla prevenzione del randagismo, stabilisce – della L.R. n. 15 del 2000, artt. 1, 5 e 14 – che siano i Comuni, ed essi soltanto, a provvedere “alla cattura dei cani vaganti”, ponendo, invece, a carico della sanità pubblica veterinaria unicamente la gestione dell’anagrafe canina.

3.2. Con il secondo motivo – proposto sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – è ipotizzata violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c..

Si assume, infatti, che rientrando il fatto illecito lamentato dall’attore nella sfera di applicazione dell’art. 2043 c.c., sarebbe stato onere dello stesso M. provare non soltanto gli elementi oggettivi del fatto illecito, ma anche la sussistenza della colpa del responsabile del danno. In particolare, l’onere probatorio avrebbe dovuto investire, a relazione a quest’ultimo profilo, “la sussistenza di una deficienza organizzativa ascrivibile all’ASP, idonea a suffragare l’addebito di una negligenza specifica rispetto al dovere di vigilanza, con riferimento alla presenza di animali vaganti”.

3.3. Infine, il terzo motivo – proposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

La sentenza impugnata non avrebbe dato adeguato rilievo alle modalità di verificazione dell’illecito come descritte dallo stesso atto di citazione innanzi al giudice di prime cure, ove si riferisce di un’aggressione perpetrata da cani randagi vaganti per le pubbliche vie della frazione di (OMISSIS) del Comune di Agrigento.

Orbene, l’omessa valutazione di tale circostanza avrebbe impedito alla Corte di Appello di pervenire alla declaratoria del difetto di legittimazione dell’odierna ricorrente, giacchè – come detto – il solo soggetto tenuto al controllo del randagismo, in base alla legislazione regionale siciliana, sarebbe, nella specie, il Comune di Agrigento.

4. Non hanno resistito alla descritta impugnazione, con controricorso, nè il M., nè il Comune di Agrigento e l’Assitalia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso deve essere accolto, nei limiti di seguito indicati.

5.1. Il primo motivo è fondato.

Sul punto, infatti, va ribadito quanto affermato da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 18 maggio 2017, n. 12495, Rv. 644203), secondo cui la “responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della Legge Quadro Nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest’ultimo ad oggetto il mero controllo “numerico” degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo”.

Rientrando, invero, l’attività di contrasto del randagismo nell’ambito della polizia veterinaria, ed essendo quest’ultima riconducibile alla tutela della salute, si verte nell’ambito di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, statale e regionale, ex art. 117 Cost., comma 3 (da ultimo, Corte cost., sentenza n. 222 del 2006).

Tuttavia, come precisa, in motivazione, l’ordinanza di questa Corte sopra richiamata, poichè la Legge Quadro Statale n. 281 del 1991 “non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. n. 12495 del 2017, cit.).

Orbene, laddove – come avviene per la Regione siciliana, alla stregua delle previsioni normative di cui alla legge regionale n. 15 del 2000 – “il compito di cattura dei randagi e di custodia degli stessi nelle apposite strutture sia attribuito esclusivamente ai Comuni, mentre alla ASL siano attribuiti semplici compiti di generale controllo della popolazione canina (ma senza alcuna competenza in relazione alla cattura e custodia di tali animali) deve escludersi una responsabilità della ASL e affermarsi solo quella del Comune, per i danni causati dai cani randagi alla popolazione” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 12495 del 2017, cit.).

5.2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.

Va, infatti, applicato il principio secondo cui la “responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non da quelle stabilite dall’art. 2052 c.c., sicchè presuppone l’allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell’ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi” (Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio 2017, n. 18954, Rv. 645379-01).

5.3. All’accoglimento dei primi due motivi di ricorso (con assorbimento del terzo) segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, affinchè decida la casa nel merito, attenendosi ai principi di cui sopra.

PQM

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione per la decisione nel merito e per la liquidazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018

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