Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22546 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 16/10/2020), n.22546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22268 – 2019 R.G. proposto da:

O.E., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Roma, alla via Sistina, n.

121, presso lo studio dell’avvocato Emanuele Biondi che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3245/2019 della Corte d’Appello di Napoli;

udita la relazione nella camera di consiglio del 23 luglio 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. E.O., cittadino della Nigeria, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che era originario della città di (OMISSIS); che si era determinato a lasciare la città d’origine, giacchè nel corso di un attentato terroristico, opera di “Boko Haram”, accaduto l’11.12.2014, erano deceduti i genitori e la sorella e suo fratello era rimasto ferito; che era giunto dapprima in Libia e dalla Libia era arrivato in Italia.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con ordinanza in data 20.6.2018 il Tribunale di Napoli respingeva il ricorso con cui E.O., avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. E.O. proponeva appello.

Resisteva il Ministero dell’Interno.

5. Con sentenza n. 3245/2019 la Corte di Napoli rigettava il gravame.

Evidenziava la corte che la commissione territoriale ed il tribunale avevano reputato inattendibili le dichiarazioni dell’appellante, siccome era da escludere, in considerazione dell’etnia alla quale aveva affermato di appartenere e della lingua utilizzata in sede di audizione, che E.O. fosse originario della città di (OMISSIS).

Evidenziava quindi – la corte – che l’appellante non aveva formulato alcuna censura in ordine alla ritenuta sua inattendibilità circa lo Stato nigeriano di provenienza, sicchè non si prospettava necessità alcuna di far luogo ad una sua nuova audizione.

Evidenziava altresì che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Evidenziava segnatamente che alla luce dei reports menzionati dallo stesso appellante il conflitto tra le forze governative ed i terroristi di “Boko Haram” non aveva mai interessato i territori dell’Edo State, di provenienza di E.O.; che del resto in tal senso deponeva pur il rapporto di “Amnesty International” degli anni 2017-2018.

Evidenziava inoltre che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava segnatamente che, qualora rimpatriato, l’appellante non si sarebbe ritrovato in condizioni di elevata vulnerabilità.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso E.O.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7,8 e 14.

Deduce che la corte d’appello ha posto in dubbio la veridicità delle sue dichiarazioni e nondimeno non ha provveduto, in esplicazione dei suoi doveri istruttori officiosi, nè a disporre una sua nuova audizione, onde indurlo a chiarire le asserite incongruenze, nè ad acquisire informazioni aggiornate in ordine alla reale situazione del paese di provenienza.

Deduce altresì che la corte d’appello avrebbe dovuto tener conto non già della situazione esistente nello specifico territorio nigeriano di sua provenienza, bensì della situazione esistente nell’intera Nigeria, quale risultante dai dettagliati rapporti di “Amnesty International” e delle altre organizzazioni internazionali.

8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Deduce che in sede di disconoscimento della protezione umanitaria la corte d’appello non ha tenuto conto, in dipendenza del matrimonio contratto in Italia con una sua connazionale, del diritto alla salvaguardia della vita privata e familiare; che, in ipotesi di rimpatrio, verrebbe esposta a rischio l’integrità della sua famiglia.

9. Il primo motivo di ricorso va respinto.

10. La corte di merito non ha reputato dubbie le dichiarazioni del ricorrente.

La corte di merito viceversa ha, da un lato, dato atto del giudizio di assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’appellante, espresso dal tribunale e prima ancora dalla commissione territoriale; ha, dall’altro, posto in risalto che i motivi di censura veicolati dall’atto di gravame non attingevano taluni essenziali aspetti del racconto riferito dal medesimo E.O..

11. In questo quadro non può che rappresentarsi quanto segue.

Ovvero, da un canto, che il primo mezzo di impugnazione non si correla puntualmente alla ratio decidendi.

Ovvero, d’altro canto, che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

Su tale scorta del tutto legittimo è il mancato esercizio, da parte della corte distrettuale, dei poteri istruttori officiosi.

12. Correttamente la Corte di Napoli, ai fini dell’eventuale riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ha tenuto conto non già genericamente della situazione esistente in Nigeria, bensì specificamente della situazione esistente nell’Edo State, regione d’origine dell’appellante.

All’uopo la corte territoriale ha dato atto (cfr. pag. 2) che l’appellante aveva allegato un documento dell’ambasciata nigeriana datato 28.3.2018 da cui si desumeva che era originario della città di Uromi, nell’Edo State.

In questi termini non si giustifica il rilievo del ricorrente secondo cui la corte avrebbe dovuto tener conto tout court dalla situazione esistente in Nigeria.

In questi termini non è pertinente il rilievo del ricorrente secondo cui il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria prescinde dalla possibilità che il richiedente asilo possa stabilirsi in altra zona del paese di provenienza.

13. Evidentemente la – inattendibile – vicenda narrata dal ricorrente induce di per sè ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Cosicchè a nulla vale che E.O. adduca che ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato è irrilevante che il danno grave provenga da soggetti privati, allorquando l’autorità statale non è in grado di assicurare adeguata tutela (cfr. ricorso, pag. 18).

14. Si tenga conto che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

15. Su tale scorta, nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rimarca quanto segue.

Per un verso, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della citata pronuncia delle sezioni unite, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in parte qua, la Corte di Napoli ha ancorato il suo dictum.

Invero la corte napoletana ha – così come si è premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo, indicando specificamente le fonti di informazione cui ha fatto riferimento.

Per altro verso, la Corte di Napoli ha di certo disaminato il fatto decisivo caratterizzante, in parte qua, la res litigiosa, ossia la concreta sussistenza dell’ipotesi astratta di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

16. Il secondo motivo di ricorso parimenti va respinto.

17. Questa Corte senza dubbio spiega che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

18. In questo quadro nondimeno con il secondo mezzo di impugnazione il ricorrente, in fondo, sollecita questa Corte a riesaminare il giudizio “di fatto” cui – pure in parte qua – la corte d’appello ha sostanzialmente atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

19. Ebbene, in quest’ottica, analogamente nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, non può che opinarsi nel senso che nessuna ipotesi di “anomalia motivazionale” inficia, anche in parte qua, il dictum partenopeo.

Più esattamente la corte distrettuale ha specificato (cfr. pag. 4) che E.O. non aveva dato prova di effettiva integrazione, pur lavorativa, nel tessuto socio – economico italiano nè a tal fine poteva soccorrere il matrimonio celebrato in Italia con una sua connazionale.

D’altronde, il ricorrente si duole del fatto che la corte non ha tenuto conto del diritto alla salvaguardia della sua vita privata e familiare, correlato al matrimonio contratto in Italia con una sua connazionale.

E però l’asserito mancato esame di argomentazioni difensive neppure è riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718).

20. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

21. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, E.O., a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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