Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22545 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 28/10/2011), n.22545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGUSTINER CHORHERRENSTIFT NEUSTIF – FONDAZIONE CANONICI AUGUSTINIANI

DI NOVACELLA (c.f. (OMISSIS)), in persona del procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso

l’avvocato PACIFICI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato EGGER HANS, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

COMUNE DI BOLZANO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 33,

presso l’avvocato FAIOLA FRANCA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VON WALTHER ANTON, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/2004 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO –

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 06/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato EGGER HANS che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato FAIOLA FRANCA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13.10-6.12.2004, la Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, decidendo sull’appello principale del Comune di Bolzano e sull’appello incidentale della Fondazione Canonici Augustiniani, gravami proposti contro la sentenza n. 04/2003 del 20.2 -14.3.2003, resa dal Tribunale di Bolzano, così statuiva:

1. in accoglimento dell’appello principale del Comune ed in riforma della sentenza impugnata, stabilisce e dichiara che il Comune di Bolzano in forza di usucapione ultraventennale ha acquisito il diritto di proprietà della p.f. 2203/12 in P.T. 78/11 C.C. Gries con l’esclusione di qualsiasi corrispondente pretesa di risarcimento danni da parte del proprietario tavolare.

2. ordina l’intavolazione del diritto di proprietà sopra dichiarato a favore del Comune di Bolzano.

3. dichiara inammissibile l’appello incidentale condizionato della Fondazione.

4. compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di merito.

La Corte territoriale osservava e riteneva per quanto ancora possa rilevare:

che con atto di citazione notificato il 10.5.1994, il Comune di Bolzano aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bolzano, la Fondazione Canonici Augustiniani, deducendo che la p.f. 2203/12 in P.T. 78/11 C.C. Gries (con una superficie di circa 470 mq) intestata a nome della convenuta, era parte di una via comunale pubblica (ovvero della via (OMISSIS)), tanto che ne aveva acquisito la proprietà in forza di c.d. occupazione acquisitiva, a seguito di trasformazione irreversibile in un’opera pubblica. Aveva, quindi, chiesto l’accertamento del diritto di proprietà così acquisito e che venisse disposta l’intavolazione a suo favore, oltre alla rifusione delle spese.

che la convenuta Fondazione, costituitasi in giudizio, tra l’altro aveva contestato nel merito la fondatezza delle pretese di controparte, tanto più che il diritto di proprietà ai sensi dell’art. 42 Cost. gode di tutela costituzionale e l’attore con la sua iniziativa giudiziaria evidentemente aveva perseguito l’obiettivo di portare a termine un esproprio per scopi pubblici in violazione delle disposizioni di legge previste in materia e del principio del risarcimento;

che, all’esito anche di una perizia d’ufficio, il Tribunale adito con sentenza n. 204/2003, rigettata l’eccezione di nullità dell’atto di citazione e visto che alla luce dei risultati delle prove la particella fondiaria originariamente utilizzata come vigneto dagli anni 40 del 20^ Secolo, faceva parte della rete comunale pubblica di Bolzano, in particolare della superficie della via (OMISSIS) e una restituzione allo stato originario sarebbe stata impossibile, nonchè considerato che a fronte della mancata emissione di una dichiarazione di pubblica utilità, era integrata u la fattispecie della c.d.

occupazione usurpativa con correlata pretesa del proprietario inciso al risarcimento del danno, accertava l’acquisizione della proprietà a favore del Comune di Bolzano in forza di un’occupazione usurpativa e la sussistenza in favore della convenuta Fondazione del conseguente diritto al risarcimento, compensando integralmente tra le parti le spese processuali;

che avverso la sentenza ricorreva in appello il Comune di Bolzano dolendosi: a) della mancata decisione sulla fattispecie acquisitiva dell’usucapione, dal Comune dedotta in memoria conclusionale di primo grado (il cui accertamento avrebbe escluso una pretesa di risarcimento da parte del proprietario tavolare), sostenendo che essa non integrava alcuna mutatio libelli ossia un’inammissibile modifica della domanda giudiziale, non comportando la rappresentazione di una nuova fattispecie acquisitiva;

b) del mancato rilievo del difetto di giurisdizione da parte dell’AGO, in riferimento al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34;

c) del rilievo da parte del Primo Giudice secondo cui, ai sensi della L.P. 15 aprile 1991, n. 10, art. 32 (di cui alla ord. n. 250 del 2005, resa dalla Corte Costituzionale) nella versione corrente, l’emissione del decreto di esproprio senza pretesa di risarcimento (nella specie intervenuto il 30.04.2002) era legittima in presenza di un’opera pubblica realizzata da più di vent’anni;

d) della violazione dell’art. 140 e segg. e art. 158 c.c. e segg.

connessa con la compiuta riconduzione della fattispecie acquisitiva a quella della c.d. occupazione usurpativa, poichè sostanzialmente ne sarebbe derivata per le amministrazioni pubbliche la preclusione all’acquisizione dei beni tramite usucapione. L’appellante chiedeva quindi l’annullamento della sentenza impugnata e l’accertamento dell’acquisizione della proprietà della particella fondiaria oggetto di causa tramite usucapione;

che la Fondazione appellata aveva eccepito in via preliminare l’inammissibilità del motivo di gravame inerente alla domanda di usucapione del terreno, tardivamente presentata nella memoria conclusionale di primo grado, aveva inoltre contestato nel merito la fondatezza del ricorso in appello e proposto appello incidentale condizionato avverso il rigetto della sua eccezione di nullità dell’atto di citazione introduttivo;

che l’appello incidentale condizionato della Fondazione Canonici Augustiniani era inammissibile che preliminarmente doveva essere ritenuta la giurisdizione dell’AGO;

che i motivi del gravame principale, di cui sub a) e d), interconnessi e quindi da trattare separatamente, erano fondati che la pretesa sollevata dall’ente appellante nella sua memoria conclusionale di primo grado in cui l’usucapione era diventata un modo d’acquisto del diritto di proprietà di cui lo stesso aveva chiesto l’accertamento, era da considerare del tutto ammissibile;

che l’originale domanda di accertamento del diritto di proprietà era stata riferita alla ed occupazione acquisitiva ma la pretesa sollevata sulla base del nuovo titolo di acquisto, ossia l’usucapione, non mutava affatto la causa petendi e non integrava alcuna mutatio libelli inammissibile;

che a tale proposito andava considerato che nel caso di domanda giudiziale riferita all’accertamento del diritto di proprietà (o di altro diritto d’uso reale) su una determinata cosa, la domanda viene individuata dal petitum nel caso in questione dal petitum di accertamento del diritto di proprietà a favore dell’attore e ciò in quanto i diritti assoluti si esauriscono nel rapporto diretto del titolare del diritto nei confronti di una cosa determinata e non possono sussistere più volte contemporaneamente gli uni accanto agli altri con lo stesso contenuto giuridico;

che quindi il titolo di acquisto (usucapione, occupazione acquisitiva, occupazione usurpativa , acquisto sulla base di un negozio giuridico) non intaccava il tipo di diritto fatto valere, ovvero nel caso in questione il diritto di proprietà fatto valere tramite azione di rivendicazione su una cosa determinata e l’indicazione della fattispecie acquisitiva assolveva solamente la funzione di fornire la prova della sussistenza del diritto azionato;

che si parlava di c.d. diritti autodeterminati, in cui nell’ambito dell’azione giudiziaria la causa petendi si risolveva nel petitum, ovvero coincideva con questo, sicchè l’introduzione di un nuovo titolo acquisitivo nel processo non comportava una mutatio libelli e quindi era ammissibile in qualsiasi momento, se del caso anche per la prima volta in sede d’appello sia d’ufficio e che su iniziativa di parte e non sottostava nè alle preclusioni dell’art. 184 c.p.c. nella versione superata (trattandosi nella specie di un procedimento avviato prima del 30.4.1995), nè al divieto di rinnovazione di cui all’art. 345 c.p.c. nella precedente formulazione;

che nel merito e alla luce delle risultanze istruttorie era da considerare integrata la fattispecie acquisitiva dell’usucapione;

che dalla CTU del 6.10.1999 emergeva che la superficie corrispondente all’odierna particella fondiaria 2203/12, precedentemente utilizzata come vigna dall’appellata Fondazione, già alla metà fino alla fine del 1939, era stata incorporata nella via (OMISSIS) allora costituita come superficie stradale e da allora veniva utilizzata come strada, che la destinazione a parte del corpo stradale era rimasta immutata da decenni e recepita nei piano regolatori dal 1964 in poi, che inoltre nel tempo erano sono state posate nel sottosuolo diverse condutture pubbliche e che l’incorporazione della particella fondiaria 2203/12 avente forma triangolare e con una superficie catastale di 458 mq, nel corpo stradale della via (OMISSIS) veniva dimostrata in modo chiaro e inequivocabile dalle mappe (come quella del 25.6.1951), dalle carte e fotografie allegate alla consulenza del CTU;

che l’incorporazione della particella fondiaria oggetto di causa sussistente già da oltre mezzo secolo nel corpo stradale della via (OMISSIS), importante arteria stradale di (OMISSIS), costituiva l’esercizio del possesso uti dominus ininterrotto pubblico e ultraventennale da parte del Comune di Bolzano sul suddetto immobile, tanto che la fattispecie acquisitiva ai sensi dell’art. 1158 c.c. era senza dubbio integrata;

che l’eccezione dell’odierna appellata secondo cui il Comune avrebbe acquisito il possesso con violenza e che questo quindi non avrebbe giovato all’usucapione ai sensi dell’art. 1163 c.c., non poteva essere accolta;

che, infatti non era chiaro in quali circostanze concrete fosse avvenuta la presa di possesso e l’onere della prova che essa fosse stata viziata gravava sulla Fondazione, trattandosi di fatto impeditivo;

che un’acquisizione del possesso viziata sarebbe dovuta consistere nell’applicazione di violenza reale fisica o morale e nel contesto in questione l’acquisizione di possesso non poteva essere classificata violenta e incompatibile con l’usucapione, solo per il motivo che era diretta contro la volontà del precedente proprietario o possessore, posto anche che ipoteticamente sarebbe stato del tutto possibile immaginare l’errore dell’autorità nel non assoggettare il bene ad un formale procedimento di espropriazione;

che nel caso di specie non era stata impugnata la decisione del tutto corretta, secondo cui l’occupazione del terreno allora di proprietà della Fondazione da parte della pubblica amministrazione era avvenuta in modo incontroverso senza rilascio della dichiarazione di pubblica utilità;

che, quindi, la trasformazione irreversibile dell’immobile occupato – a differenza che nell’ipotesi di c.d. occupazione acquisitiva – non aveva comportato l’acquisizione della proprietà diretta a favore della pubblica amministrazione, perchè l’originale proprietario era rimasto come prima titolare di una pretesa di restituzione di diritti reali, mentre l’acquisizione di un diritto a favore dell’amministrazione pubblica dipendeva dal fatto che il medesimo proprietario leso nel suo diritto invece di far valere la pretesa di restituzione avesse optato in via alternativa, per una domanda in via giudiziale di risarcimento danni da illecito permanente;

che nel caso della c.d. occupazione usurpativa era possibile l’usucapione, ove il proprietario inciso non avesse fatto valere il suo diritto alla restituzione derivante dal diritto di proprietà (ovvero alternativamente la pretesa di risarcimento danni) entro il termine per l’usucapione, se, come nella specie, ricorrevano tutti i presupposti integrativi di tale istituto;

che con la maturazione del termine di usucapione e il conseguente compimento della fattispecie dell’usucapione subentrava l’acquisizione a favore del possessore usucapente con effetto retroattivo sull’originale acquisizione del possesso con la conseguenza che qualsiasi pretesa di restituzione di diritti reali, ovvero in alternativa, pretesa di risarcimento danni del proprietario tavolare originario rimasto inattivo si estingueva con contestuale terminazione dell’illecito permanente;

che questi effetti giuridici retroattivi derivavano dallo scopo dell’istituto giuridico dell’usucapione, volto ad adeguare la situazione giuridica a quella reale, caratterizzata da una parte dall’inattività del titolare del diritto e dall’altra dall’esercizio del possesso da parte del possessore usucapente;

che, dunque, conseguiva l’accertamento dell’acquisizione della proprietà in forza di usucapione della particella fondiaria oggetto di causa a favore dell’odierno appellante con la conseguente esclusione di qualsiasi pretesa di risarcimento da parte del proprietario tavolare;

che l’accertamento giudiziale dell’acquisizione della proprietà in forza di usucapione, rendeva superflua la discussione del quarto motivo di gravame di cui sub c), poichè il titolo costituito da una sentenza di un Tribunale al fine della corrispondente intavolazione tavolare aveva, comunque, la precedenza rispetto ad un decreto amministrativo (di espropriazione) emanato (nella specie il 30.04.2002) ai sensi della L.P. 15 aprile 1991, n. 10, art. 32 stante anche la clausola di riserva espressa nel citato articolo di legge (“Le misure relative non compromettono i diritti riconosciuti dall’autorità giudiziaria”).

che a fronte della particolarità del caso oggetto di causa sussistevano motivi giustificati per una compensazione reciproca totale delle spese dei procedimenti di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso questa sentenza, notificatale il 23.02.2005, la Fondazione Canonici Augustiniani di Novacella ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi e notificato il 22.04.2005 al Comune di Bolzano, che ha resistito con controricorso notificato il 26.05.2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso Fondazione Canonici Augustiniani denunzia:

1. “Art. 360 c.p.c., n. 3 violazione degli artt. 183, 184, 112 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost..” Si duole della ritenuta ammissibilità della domanda di usucapione, formulata dal Comune di Bolzano solo nella comparsa conclusionale di primo grado, ricordando che la domanda introduttiva era volta all’accertamento della c.d.

occupazione acquisitiva e sottolineando le diversità esistenti tra occupazione acquisitiva, usurpativa ed usucapione, questa richiedendo la prova del possesso ad i usucapionem, ivi compresa la ricorrenza dell’animus, prova che, in ogni caso, non aveva avuto possibilità di adeguatamente contrastare, in violazione del suo diritto di difesa e dei principi del contraddittorio e del giusto processo;

2. “Difetto di motivazione, motivazione contraddittoria, violazione di legge, violazione, rispettivamente falsa applicazione dell’istituto giuridico dell’occupazione usurpativa (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Sostiene che il termine per usucapire avrebbe dovuto farsi decorrere, al pari di quello di prescrizione, da quando nel corso del processo aveva optato per il risarcimento del danno in luogo della restituzione dell’immobile, momento in cui il Comune aveva acquisito la proprietà del bene;

3. “Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 Ancora violazione di legge, difetto di motivazione (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 43 T.U. espropriazione e art. 1 Prot. n. 1 CEDU)”.

Si duole, anche per vizi motivazionali, del diniego di ristoro in rapporto alle previsioni risarcitorie di cui al rubricato art. 43 del TU ed al dettato dell’art. 1 del prot. Add. CEDU;

4. “Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 Ancora violazione di legge, difetto di motivazione, motivazione soltanto apparente, violazione degli artt. 24, 42, 97, 111 e 113 Cost., violazione della L. n. 241 del 1990, art. 1 dell’art. 83 (2), 834, 1158 e segg. cc. ” Deduce il contrasto della decisione con i principi di cui alle rubricate norme interne ed all’art. 1 del prot. n. 1 add CEDU, sostenendo conclusivamente che le situazioni di illegittimità o illiceità delle occupazioni acquisitive ed usurpative dovute alla violazione dei principi che presiedono al sacrificio autoritativo per esigenze pubbliche della proprietà privata, ostano all’equiparazione o sostituzione con regole normative codificate in tema di usucapione ordinaria;

5. “Difetto di motivazione, motivazione inesistente, motivazione solo apparente” Deduce carenza e vizi di motivazione in ordine ai requisiti del possesso utile all’usucapione, in un contesto di occupazione acquisitiva o usurpativa nonchè in ordine alla sopravvenuta adozione del decreto d’esproprio.

Il primo motivo del ricorso è fondato; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento di tutti gli altri motivi d’impugnazione.

Con la prima censura la ricorrente Fondazione pone essenzialmente la questione del se nella presente causa, introdotta dal Comune prima del 30.4.1995 e volta all’accertamento dell’intervenuto suo acquisto per c.d. occupazione acquisitiva, del diritto di proprietà sul terreno a lei appartenente, sia o meno ammissibile che l’ente pubblico richieda con la comparsa conclusionale di primo grado che l’accertamento da lui chiesto del diritto di proprietà immobiliare sia reso in relazione al diverso titolo d’acquisto, costituito dalla codificata usucapione ordinaria.

L’art. 190 c.p.c., comma 2, prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all’istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l’ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma impedisce, quindi, che l’attore modifichi le già precisate conclusioni ed ampli tardivamente il tema d’indagine e di decisione (in tema cfr. cass n. 19894 del 2005 e 21844 del 2010).

Nella specie, sebbene fosse stato rivendicato dal Comune il medesimo diritto, totalmente diversi, come noto, erano gli elementi costitutivi delle due fattispecie acquisitive, ossia la c.d.

occupazione acquisitiva e l’usucapione ordinaria; dunque, la domanda di usucapione ordinaria proposta con la comparsa conclusionale, anche a prescindere dal se ai fini del giudizio di novità nell’ambito della categoria dei c.d. diritti autodeterminati, integrasse immutatio piuttosto che mutatio libelli (in tema, peraltro, cfr cass. n. 8717 del 1997 e da ultimo cass.ord. n. 7543 del 2011), in tanto avrebbe potuto dirsi ammissibile, anche se tardiva, in quanto la variazione di titolo non avesse (in ogni caso) introdotto un tema d’indagine completamente nuovo, tale da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio ed il dibattito processuale, fosse stata, inoltre, in precedenza quanto meno allegata, il che non appare avvenuto, e, comunque, avesse costituito non una variazione del fatto giuridico originariamente vantato, ma una mera specificazione o qualificazione giuridica di elementi di fatto, di argomenti e mezzi di prova già acquisiti al processo e al contraddittorio di primo grado, il che, date le autonome, specifiche, peculiari e non sovrapponibili connotazioni dei due istituti (e le diverse e complesse questioni ad essi correlate), non poteva nè risulta e, comunque, non può ritenersi verificato.

Conclusivamente il primo motivo del ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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