Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22545 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22545

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7929-2013 proposto da:

COMUNE DI TARANTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PONTEFICI 3, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO CAPECE

MINUTOLO DEL SASSO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 201/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 19/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che ha

chiesto l’accoglimento del 1^ motivo di ricorso con annullamento

della sentenza e rinvio ad altro Giudice per ulteriore corso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

M.E. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto una ingiunzione di pagamento per Tarsu, relativa all’anno di imposta 2008, eccependo la illegittimità della deliberazione della Giunta comunale n. 69/2008, recante l’approvazione della tariffa della Tarsu per l’anno 2008. Il ricorso veniva rigettato. Il contribuente proponeva appello e la CTR della Puglia accoglieva parzialmente il gravame, disapplicando la delibera della Giunta comunale di Taranto n. 69 del 2008 in quanto emessa in violazione della propria competenza funzionale e annullando l’ingiunzione impugnata. Il Comune di Taranto propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. La parte intimata non ha svolto difese. La Procura Generale presso la Corte suprema di cassazione ha presentato memorie, depositate in data 21 giugno 2017, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso con annullamento della sentenza e rinvio ad altro giudice per l’ulteriore corso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Parte ricorrente si duole del fatto che la CTR, in assenza di qualsiasi censura dell’appellante, ha dichiarato l’illegittimità della delibera di giunta comunale n. 69/2008, con la quale è stata approvata la tariffa TARSU per l’anno 2008, per violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. f).

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Erroneità per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. f) e 48, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, atteso che, poichè l’atto impugnato si riferisce all’anno 2008, la disciplina applicabile era il D.Lgs. n. 267 del 2000 e la competenza in materia di “determinazione delle aliquote” di cui all’art. 42 lett. f) spettava, ai sensi dell’art. 48 del medesimo T.U. alla Giunta comunale, con la conseguenza che la deliberazione di giunta comunale n. 69 del 2008 era legittima e non doveva essere disapplicata.

3. I motivi di censura, da esaminarsi congiuntamente, per connessione logica, sono fondati, in ragione delle seguenti considerazioni.

3.1. La controversia in esame affronta la questione del controllo di legittimità della delibera di Giunta n. 69 del 2008, con cui sono state approvate le tariffe TARSU del Comune di Taranto, per incompetenza funzionale dell’organo deliberante, da cui è conseguito l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento oggetto di impugnazione.

3.2. Orbene, la sentenza impugnata, disapplicando la delibera n. 69 del 2008, per incompetenza funzionale della Giunta comunale che l’ha emanata, si richiama all’indirizzo giurisprudenziale precedentemente fissato da questa Corte (Cass. n. 16870 del 2003), secondo cui, in tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali, il cui art. 32, lett. g) demandava alla competenza dei consigli comunali “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi”, competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione e all’adeguamento delle aliquote del tributo. Ne conseguiva che, con riferimento a tale disciplina, doveva ritenersi illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale e quindi andava disapplicata dal giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, con consequenziale travolgimento dell’atto applicativo, una delibera della giunta comunale di variazione delle tariffe TARSU emanata sotto la vigenza della L. n. 142 del 1990 in cui risultava basato l’atto impositivo impugnato dall’interessato (Cass. n. 21310 del 2014).

3.3. Con l’emanazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 42, sub. F), la disciplina sopra richiamata ha subito parziali modifiche.

L’art. 42, comma 2, lett. f) del nuovo “Testo unico delle leggi in materia di ordinamento degli enti locali” (D.Lgs. n. 267 del 2000) stabilisce che il Consiglio comunale e provinciale “ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:…; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi”.

La differenza rispetto al corrispondente la L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. g), è evidente, limitandosi quest’ultima norma a stabilire che “il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:…; g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi”. Il tenore letterale dell’art. 42, comma 2, lett. f) del nuovo T.U. in materia di ordinamento degli enti locali chiarisce il significato della norma preesistente. Tale norma, infatti, non prevedeva, a differenza dell’attuale art. 42 del TUEL, l’esclusione dai poteri consiliari della determinazione delle aliquote TARSU.

L’art. 42, comma 2, lett. a) in combinato disposto del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 48, comma 3, stabilisce che la potestà regolamentare del Consiglio comunale comprende anche l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f). La stessa norma esclude espressamente dalla potestà regolamentare del consiglio comunale, la determinazione delle aliquote dei tributi (art. 42, comma 2: “Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:… f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”.

3.4. Invero, stabilire che è attribuzione esclusiva del Consiglio comunale o provinciale “l’istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote” equivale ad affermare che, di per sè, la nozione di “istituzione e ordinamento” non comprende nel suo interno anche la determinazione del quantum della prestazione tributaria. In sostanza, il legislatore del testo unico ha pensato la norma in modo tale che da essa risultasse che la fissazione delle aliquote rappresenterebbe un momento diverso ed ulteriore rispetto alla regolamentazione del tributo.

In tale modo la norma delegata finisce per assumere, proprio in virtù della ricordata specificazione, un significato opposto rispetto alla norma preesistente. L’interpretazione letterale conferma, quindi, che il legislatore del 2000 abbia voluto introdurre una disposizione innovativa che individua nella giunta l’unico organo competente a determinare le aliquote e contemporaneamente avvalora la tesi secondo cui il previgente e corrispondente della L. n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g), attribuisse tale competenza al consiglio (V. Cass. n. 16870 del 2003).

Ne consegue che in materia di TARSU, deve ritenersi che, secondo la normativa applicabile alla fattispecie in esame, la determinazione delle aliquote tariffarie sia di competenza della Giunta comunale e non del Consiglio. Alla Giunta comunale competono tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del TUEL, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o del Presidente della provincia o degli organi di decentramento (art. 48, comma 2, del TUEL).

4. Sulla base dei rilievi espressi il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, la quale procederà all’esame del merito della controversia, uniformandosi ai principi suddetti, oltre a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Cosi deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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