Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22545 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 10/09/2019), n.22545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3250-2018 proposto da:

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5650/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Comune di Ischia propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 22054/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in accoglimento del ricorso proposto da M.G. avverso diniego di rimborso ICI 2007-2008;

il contribuente è rimasto intimato

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. il Comune ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli “D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 e L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162 e ss.mm.”, lamentando che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il termine per avanzare richiesta di rimborso “non poteva che decorrere… dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ossia dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto la debenza delle somme di cui si chiede il rimborso”, sostenendo invece che tale termine dovesse decorrere dal giorno del pagamento;

1.2. la censura deve ritenersi infondata, conformemente a principi già espressi da questa Corte (cfr. Cass. n. 12297/2017), atteso che la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 164, dispone che “il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione…. l’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”, mentre il successivo comma 173, ha abrogato il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 che prevedeva l’originario termine triennale, nella specie non applicabile in base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo;

1.3. il contribuente ha presentato l’istanza di rimborso, in data 11.6.2014, ossia dopo la pronuncia della sentenza di determinazione della nuova rendita catastale, emessa dalla CTR della Campania in data 22.2.2013, poi passata in giudicato per mancata impugnazione in cassazione, e correttamente il Giudice di appello ha ritenuto tale istanza tempestiva, in quanto rispettosa del termine di cinque anni decorrente dal giorno dell’accertamento del diritto alla restituzione di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 164, e dunque dal passaggio in giudicato della sentenza determinativa della rendita catastale;

2. il ricorso va dunque respinto;

3. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’intimato

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 27 marzo 2019.

Depositato in cancelleria il 10 settembre 2019

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