Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22544 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 28/10/2011), n.22544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13231/2005 proposto da:

COMUNE DI CASSINO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A,

presso l’avvocato FRATARELLI PIERO, rappresentato e difeso

dall’avvocato TURCHETTA Carlo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DE VIZIA TRANSFER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 4, presso

l’avvocato INTERNULLO ROSARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MONTELLA Giovanni, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1762/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MONTELLA GIOVANNI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 28.11.2000, il Tribunale di Cassino respingeva l’opposizione del 31.03.1998, proposta dal Comune di Cassino contro il decreto ingiuntivo n. 13/98, con cui all’ente locale era stato intimato di pagare all’istante società De Vizia Transfer S.p.A., la somma di L. 100.018.105, quale saldo del prestato servizio di prelievo e discarica di R.S.U. (rifiuti solidi urbani) e dei R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi).

Con sentenza del 19.03.2003 – 13.04.2004, la Corte di appello di Roma respingeva i due motivi del gravame proposto dal Comune di Cassino, confermando l’interpretazione data dal primo giudice all’art. 13 del contratto intercorso tra le parti e chiarendo il senso dell’impugnata sentenza in punto di decorrenza degli interessi previsti nella medesima clausola.

Per quanto ancora rileva, il giudice d’appello conclusivamente riteneva che il mutamento delle condizioni del servizio attinente ai RSU e segnatamente l’eliminazione dalla fine dell’ottobre del 1995, della già prevista fase di compattazione dei rifiuti SU (di cui al punto 3 dell’art. 13 del contratto, per la quale era incontroverso che le parti avessero concordato la revoca dello stabilito compenso) e di loro pesatura in diverso luogo (via (OMISSIS)), non avesse comportato la non debenza del compenso convenuto al punto 4 dell’art. 13 del contratto, dato che nulla era cambiato relativamente ai trasporti dei rifiuti in questione (previsti dal luogo di raccolta a quello di loro pesatura e compattazione e da qui a quello di definitiva discarica, sito in via (OMISSIS)).

Avverso questa sentenza il Comune di Cassino ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria e notificato il 23.05.2005 alla società De Vizia Transfer, che ha resistito con controricorso notificato il 7.07.2005.

All’udienza pubblica del 14 aprile 2011 la causa è stata d’ufficio rinviata all’odierna udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare di rito va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, notificato 7.07.2005, dopo la scadenza del termine prescritto dall’art. 370 c.p.c., comma 1 e decorrente dal 23.05.2005.

A sostegno del ricorso il Comune di Cassino denunzia:

1. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1362 cod. civ., e segg., erronea interpretazione ed applicazione delle norme sull’interpretazione del contratto”.

Il ricorrente, premette:

che il contratto d’appalto del servizio era stato stipulato il 5.12.1995 che il credito azionato in via monitoria ineriva a fatture emesse nel 1995 e nel 1996, inclusive del costo del servizio di trasporto dei blocchi compattati (di cui alla voce n. 4 dell’art. 13 del contratto), importo a suo parere non dovuto in quanto inerente a prestazioni che dalla fine dell’ottobre del 1995 non erano state più eseguite (al pari di quelle di compattazione dei rifiuti);

che occorreva fare riferimento agli articoli del contratto nn. 13 (corrispettivi), 14 (riserve), 4 (oneri a carico dell’appaltatore, in particolare lettera A) Raccolta-trasporto dei R.S.U.), 5 (modalità di espletamento del servizio) penultimo periodo, già contenuto nel capitolato d’oneri (Art. 3) ed alla Delib. G.M. n. 1471 del 1995, punto 4;

che l’art. 13 del contratto prevedeva sul corrispettivo:

1. Raccolta RSU, raccolta e smaltimento differenziata ed ingombrante, lavaggio contenitori (ivi compreso il costo del trasporto all’impianto di pesatura ed il nolo provvisorio della pesa) per vecchie L. 72.750.000 mensili;

2. Raccolta e smaltimento R.U.P. per vecchie L. 6.300.000 mensili;

3. Compattazione per vecchie L. 26.018.400 mensili;

4. Trasporto blocchi compattati (sino al centro comunale di stoccaggio) per vecchie L. 18.064.800 mensili.

che l’art. 14 del contratto prevedeva altresì che “l’Amministrazione concedente conferma le riserve espresse nella lettera d’invito e nel capitolato circa la facoltà di revocare in qualsiasi momento gli affidamenti relativi ai servizi di cui al punto 3) e 4) dell’offerta economica innanzi riportata e nella loro entità economica e in tal caso i canoni saranno detratti dal canone globale di aggiudicazione”.

che l’art. 4 del contratto, lettera A) Raccolta-trasporto dei RSU, prevedeva che restassero a carico dell’appaltatore la raccolta, il carico ed il trasporto dei rifiuti;

che l’art. 5 del contratto prevedeva che, nelle more dell’attivazione della pesa prevista nel costruendo ammasso provvisorio di RSU, la ditta dovesse includere negli oneri di cui al punto 1, oltre al trasporto dei rifiuti fino all’impianto di pesatura, anche il trasporto ed il nolo di una pesa concordata con l’Amministrazione e sita nel comune di Cassino.

che il punto 4 della Delib. G.M. n. 1471 del 1995 (richiamata nella premessa del contratto del 30.12.95 ed espressamente confermata all’art. 1 e art. 14 dello stesso contratto) prevedeva che l’Amministrazione si riservava la facoltà di revocare in qualsiasi momento gli affidamenti relativi ai servizi di cui al punto 3 e punto 4 dell’offerta e poi trasfusi al punto 3 e 4 dell’art. 13 del contratto del 30.12.95.

Tanto tra l’altro premesso, il Comune censura la conclusione dei giudici d’appello secondo cui la sopravvenuta modifica del servizio prestato dalla società, connessa alla eliminazione della fase della compattazione dei rifiuti ed al trasferimento dell’ubicazione di quella di loro pesa, fosse ininfluente sul compenso convenuto per il trasporto dei medesimi rifiuti dal luogo di pesa e compattazione a quello diverso, di stoccaggio (e discarica) comunale, pattuito al punto 4 dell’art. 13 del contratto. Ribadisce di non dovere corrispondere alla De Vizia l’importo ingiunto, data l’inesistenza della prestazione e del rapporto causale.

2. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte”. Punto decisivo unicità del tragitto dei rifiuti dopo l’eliminazione della fase di compattazione.

I due motivi del ricorso, che essendo connessi consentono esame congiunto, non meritano favorevole apprezzamento. L’impugnata pronuncia, seppure succintamente motivata, non appare inficiata dalle censure mosse dal ricorrente inerenti all’interpretazione dell’accordo, resa in senso conforme a quella del primo giudice.

La questione controversa concerneva la permanenza o meno dell’obbligo del Comune di Cassino di pagare anche per il periodo successivo all’ottobre 1995, epoca di mutamento delle modalità del servizio appaltato alla società appaltatrice De Vizia Transfer, il compenso previsto dal punto 4 dell’art. 13 del contratto stipulato dalle parti il 5.12.1995 ed inerente al trasporto finale sino alla discarica pubblica dei rifiuti compattati.

Dato che le attività di pesa e allocazione in discarica dei rifiuti, seppure svolte in analoga sede, sono autonome, diversificate e generalmente gestite in spazi diversi e tali da richiedere attività e mezzi di conduzione dai rispettivi impianti, attendibile si rivela la ragione della conclusione espressa dalla Corte distrettuale, secondo cui poichè il trasporto dalla pesa alla discarica, distinto da quello del trasporto sino alla pesatura compreso nel punto 1 del medesimo art. 13, non era venuto meno, non poteva ritenersi non più dovuto il costo del secondo trasporto di cui al punto 4 dell’art. 13.

Il Comune di Cassino a conforto della sua tesi fa leva essenzialmente:

1) sul fatto che al punto 1 dell’art. 13 era previsto che rimanesse a carico dell’appaltatore il trasporto sino alla pesa (fosse o meno essa provvisoria) senza essere specificata la località di esercizio di tale fase.

L’argomentazione non ha pregio dato già che essa contrasta con l’art. 5 del contratto che chiariva che tale onere era assunto dall’appaltatore in relazione a periodo temporalmente limitato e circoscritto alle esigenze provvisorie di pesa dei rifiuti in località diversa da quella di localizzazione della discarica, poi venute meno;

2) sul tenore del n. 4 dell’art. 13 che parla non solo di trasporto ma di trasporto di compattati (rifiuti non sciolti) e sulla sua facoltà di revoca dei servizi e compensi di cui ai punti 3 e 4 dell’art. 13.

Anche tali argomenti non appaiono significativi.

La facoltà di revoca non risulta nè condizionata nè delimitata nel tempo, ma soprattutto non risulta che l’ente abbia dedotto e provato nei gradi di merito, di averla formalmente e tempestivamente esercitata, considerando anche che la revoca non avrebbe potuto essere ravvisata in comportamenti concludenti (quali il rifiuto di pagamento) posteriori all’esecuzione delle prestazioni da remunerare.

Giova aggiungere che l’art. 13 n 1 del contratto non contemplava la remunerazione del trasporto dei rifiuti alla pesa o alla discarica ma l’assunzione in via provvisoria, da parte dell’appaltatore, dell’onere del trasporto fino alla località di loro compattazione e pesa provvisoria, il che anche esclude che, come sostenuto dal ricorrente, l’avversata interpretazione comporti un’indebita locupletazione per duplicazione di corrispettivi o l’esigenza di ridurre il canone sub 1 una volta eliminata la prima fase del tragitto, stante il compenso di cui al punto 4 (convenuto a canone fisso e correlato alla seconda parte del percorso).

D’altra parte la stessa previsione della facoltà di revoca dei compensi sub 3 e 4, lasciava ragionevolmente intendere che prima del suo esercizio, l’eseguito servizio di trasporto dei rifiuti sino alla discarica dovesse essere comunque pagato, a prescindere dalla località di provenienza e dalla compattazione o meno del conferito, posto anche che altrimenti la riserva non avrebbe nemmeno avuto senso logico nè apprezzabile interesse per l’ente titolare, dato che attenendosi all’interpretazione da questi auspicata, una volta venuta meno la fase transitoria di compattazione e di pesa provvisoria ubicate in località diversa dalla discarica comunale, l’onere dell’intero trasporto sarebbe automaticamente rimasto a carico dell’appaltatrice e non remunerato.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo (art. 370 c.p.c., comma 1).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Cassino a rimborsare alla società De Vizia Transfer S.p.A. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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