Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22544 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/11/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 07/11/2016), n.22544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7405-2014 proposto da:

RE&MS REAL ESTATE MAINTENANCE SOLUTIONS CONSORTILE S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

TRIONFALE 145, presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 342 – B, presso lo studio dell’avvocato MARIO GUIDO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

SCORNAJENGHI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1193/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/12/2013 R.G.N. 2066/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. MANNA ANTONIO;

udito l’Avvocato GUIDO MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GHERSI RENATO FINOCCHI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 30.12.13 la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame di RE&MS Real Estate and Maintenance Solution Società consortile a r.l. contro la sentenza n. 449/12 con cui il Tribunale di Monza aveva dichiarato illegittimi i provvedimenti disciplinari del (OMISSIS) e del (OMISSIS) e il licenziamento disciplinare del (OMISSIS) posti in essere a carico di F.A. e ne aveva ordinato la reintegra nel posto di lavoro con le conseguenze economiche di cui alla L. n. 300 del 1970, (nel testo previgente rispetto alla novella di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1). Aveva altresì ordinato la restituzione delle somme trattenute in applicazione delle sanzioni conservative.

Per la cassazione della sentenza ricorre RE&MS Real Estate and Maintenance Solution Società consortile a r.l. in liquidazione, affidandosi a quattro motivi. F.A. resiste con controricorso.

Nelle more è sopravvenuta la dichiarazione di fallimento della società ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Preliminarmente è appena il caso di ricordare che anche dopo la modifica della L.Fall., art. 43, ad opera del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, perdura il principio secondo cui il sopravvenuto fallimento del ricorrente non determina interruzione alcuna del giudizio di cassazione (cfr., ex aliis, Cass. n. 21153/10), per sua natura retto dall’impulso d’ufficio (per la conforme giurisprudenza anteriore alla summenzionata novella v., per tutte, Cass. S.U. n. 17295/03).

2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 415 c.p.c., comma 4 e art. 154 c.p.c., nella parte in cui l’impugnata sentenza non ha considerato che il lavoratore era ormai decaduto dal richiedere la notifica del ricorso introduttivo di lite, non avendovi provveduto nel termine di dieci giorni previsto dal cit. art. 415 c.p.c., comma 4.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 2119 c.c., per avere la gravata pronuncia trascurato che le reiterate violazioni del codice disciplinare da parte di F.A. avevano fatto sì che il successivo licenziamento dovesse considerarsi quale conseguenza della condotta complessiva del lavoratore, incidente negativamente sulla continuazione del rapporto di lavoro.

Con il terzo motivo si lamenta omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio, consistente nel non avere F.A., una volta rientrato dalla malattia, rinnovato la propria richiesta di audizione personale (nell’ambito del procedimento disciplinare promosso a suo carico) malgrado i solleciti in tal senso rivoltigli dalla società.

Il quarto motivo denuncia falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, per avere la gravata pronuncia erroneamente ritenuto l’audizione personale del lavoratore necessaria ai fini della definizione del procedimento disciplinare, nonostante che il datore di lavoro non sia obbligato a darvi seguito ove la stessa non risponda ad oggettive esigenze di difesa e appaia dilatoria o sia stata avanzata in modo equivoco, generico od immotivato.

3.1. Il ricorso è inammissibile perchè – come eccepito dal controricorrente proposto oltre il termine di cui all’art. 325 cpv. c.p.c..

Infatti, mentre la sentenza impugnata risulta essere stata notificata il 17.1.14 nel domicilio eletto della società, presso il suo difensore nominativamente indicato, la notifica del ricorso per cassazione è stata chiesta soltanto il 24.3.14 e, quindi, oltre il termine breve di 60 giorni.

E’ appena il caso di ribadire che la notifica alla parte della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore equivale a quella effettuata, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., nei confronti del procuratore costituito della parte medesima ed è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cpv. c.p.c., per proporre ricorso per cassazione: invero, entrambe le forme di notificazione soddisfano l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore tecnico, come tale qualificato professionalmente a valutare l’opportunità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 9051/14; Cass. n. 14584/07; Cass. n. 24795/05).

4.1. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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