Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22543 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24720-2013 proposto da:

TUO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA

46, presso lo studio dell’avvocato RUGGERO FRASCAROLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA FRASCAROLI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO

43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 288/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 16/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. Tuo spa (incorporante Tuo Distribuzione srl) propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 288/6/13, del 16 settembre 2013, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto il ricorso da essa proposto contro l’intimazione di pagamento notificatale il 9 maggio 2009 dall’agente per la riscossione del Comune di Roma – Roma Capitale; intimazione relativa ad un residuo importo per Tarsu 2000/2002, come risultante da cartella di pagamento notificatale il 2 febbraio 2005.

La commissione tributaria regionale, per quanto qui rileva, ha ritenuto che: – la censura della società relativa al quantum ancora dovuto, in esito a vari pagamenti rateali dalla stessa eseguiti dopo la notificazione della cartella, fosse inammissibile, perchè proposta nei confronti dì un soggetto, il concessionario della riscossione Equitalia Sud, privo di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di merito concernenti la pretesa tributaria da essa posta in riscossione sulla base di ruoli formati dall’ente impositore (che non era parte del giudizio); – la censura relativa all’intervenuta prescrizione del credito comunale Tarsu fosse infondata, poichè la cartella di pagamento non era stata impugnata e, di conseguenza, il credito era assoggettato al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., qui rispettato; – l’eccezione di decadenza triennale il D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 72, formulata in primo grado dalla società contribuente, fosse stata abbandonata in appello.

Resiste con controricorso Equitalia Sud spa.

La ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso Tuo spa lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto inammissibile il motivo di appello sul quantum ancora dovuto, per carenza di legittimazione passiva di Equitalia, nonostante che fosse onere di quest’ultima eventualmente richiedere l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Roma in qualità di ente impositore.

p. 2.2 Il motivo è fondato.

La commissione tributaria regionale ha ritenuto (sent. pag. 5) che il terzo motivo di appello della società contribuente riguardasse “la legittimità della cartella di pagamento presupposta all’intimazione di pagamento sub iudice”, con conseguente sua inammissibilità: sia perchè la cartella di pagamento non era stata opposta a tempo debito, sia perchè la presente impugnativa era stata proposta nei confronti di un soggetto, il concessionario della riscossione, che poteva essere chiamato a rispondere unicamente dei vizi intrinseci dei propri atti, non anche delle eccezioni concernenti il merito della pretesa impositiva (invece necessitanti di essere indirizzate direttamente all’ente impositore).

Questa ratio decidendi deve ritenersi effettivamente errata, perchè non conforme alla disciplina di riferimento.

Premesso che in materia di Tarsu è in larga parte applicabile la disciplina prevista per la riscossione delle imposte sui redditi, come si desume dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, commi 4 e 5, è dirimente osservare che, nel caso di specie, la società contribuente non contestò affatto la cartella di pagamento, bensì l’intimazione di pagamento (o avviso di mora) che non teneva conto dell’importo indicato in cartella; in quanto emessa per un ammontare (asseritamente) superiore al saldo Tarsu risultante ancora dovuto in esito ai versamenti rateizzati dalla società eseguiti, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 72, comma 3, proprio con riferimento all’importo indicato nella cartella di pagamento (al netto dello sgravio di un minor importo per contributi Inps, nel frattempo intervenuto).

L’oggetto della contestazione non riguardava pertanto nè la mancata previa notificazione della cartella di pagamento (regolarmente eseguita per l’intero importo dovuto all’origine), nè un vizio di quest’ultima (non opposta e, dunque, portatrice di una pretesa creditoria ormai definitiva); bensì un atto proprio del concessionario della riscossione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, (l’intimazione di pagamento), e per una ragione intrinseca a quest’ultimo, individuabile nell’affermato errore di calcolo del saldo ancora dovuto all’esito dei suddetti versamenti rateali.

La legittimazione passiva del concessionario per la riscossione non poteva dunque essere messa in dubbio.

Nè, in ogni caso, il convincimento del giudice di merito circa la riferibilità della contestazione alla pretesa impositiva in quanto tale e, di conseguenza, la mancanza di legittimazione passiva del concessionario, avrebbe potuto comportare la pronuncia di inammissibilità del motivo di appello; posto che, ferma restando l’ammissibilità della censura, sarebbe stato eventualmente onere di quest’ultimo chiamare in giudizio l’ente impositore, ad evitare di rispondere in proprio dell’esito negativo della lite, D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39. Chiamata in giudizio la cui mancata effettuazione non avrebbe peraltro comportato l’ordine del giudice di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente creditore, non vertendosi di ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. SSUU 16412/07; Cass. 22729/16; 21220/12, ord.).

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso – dichiaratamente formulato in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo, ma in realtà dotato di valenza autonoma, perchè rivolto avverso la distinta ratio decidendi con la quale il giudice di appello ha ritenuto di respingere un motivo di opposizione in ordine alla quale il concessionario è stato ritenuto passivamente legittimato – Tuo spa lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi, erroneamente ritenendola non riproposta in appello, sulla sua eccezione di decadenza D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 72, trattandosi di intimazione di pagamento notificata oltre tre anni dopo la notificazione della cartella.

p. 3.2 I motivo non può trovare accoglimento, perchè la commissione tributaria regionale, pur erroneamente ritenendo non più formalmente riproposta in appello l’eccezione di decadenza triennale, ha tuttavia reso una motivazione idonea ad escludere, nel merito, la fondatezza di una siffatta eccezione.

Va infatti considerato che il giudice di appello ha esattamente evidenziato come, nella specie, non si ponesse un problema di ‘decadenza, dal momento che quest’ultima concerneva la formazione e la consegna del ruolo da parte dell’ente impositore (non già la notificazione dell’intimazione); là dove la cartella di pagamento portante il ruolo in oggetto era stata emessa e notificata senza contestazione alcuna da parte della società contribuente, con conseguente consolidarsi del credito. Credito che, per altro verso, era stato fatto valere nel rispetto del termine di “prescrizione” decennale suo proprio.

Ferma restando l’applicabilità, nella specie, del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4 (v. Cass. 24679/11; 4283/10), e non decennale, facendo difetto un titolo giudiziale di definitività della cartella non opposta (SSUU 23397/16), l’intimazione di pagamento (valevole quale atto preordinato all’avvio dell’espropriazione, e non come “nuova” cartella) risulta essere comunque stata notificata (9.5.09) nel rispetto del relativo termine dalla notificazione della cartella (2.5.05).

p. 4. Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; con conseguente rinvio della causa al giudice di appello il quale – affermata la legittimazione passiva del concessionario per la riscossione – deciderà nel merito il terzo motivo di gravame, relativo al difetto di istruttoria ed alla errata quantificazione dell’importo richiesto.

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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