Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22542 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 28/10/2011), n.22542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 26962 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2005 da:

C.D., titolare dell’omonima impresa individuale,

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cicerone n. 60, presso

l’avv. CASTELLANI Riccardo, con l’avv. Francesco Sacchi da Catanzaro,

che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI DECOLLATURA (CZ), in persona del sindaco, autorizzato a

stare in giudizio da Delib. G.M. 31 ottobre 2005, n. 99, ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via M. Dionigi n. 29, presso

l’avv. Simona Barberio, rappresentato e difeso dall’avv. SARDO

Giuseppe del foro di Lamezia Terme, per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

nonchè

M.A.M., in appello elettivamente domiciliata in Lamezia

Terme alla Via Adda 22, presso l’avv. Fabrizio Falvo, suo difensore

domiciliatario;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello Di Catanzaro, Sezione Prima

Civile, n. 449/04 del 24 giugno – 10 settembre 2004.

Udita all’udienza del 28 ottobre 2011 la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte e sentito l’avv. Luigi Pirozzi, delegato dell’avv.

Sacchi, per il ricorrente, e il P.G. Dr. Aurelio Golia, che conclude

per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.D., quale imprenditore che aveva concluso un appalto con il Comune di Decollatura (CZ) per la costruzione di un poliambulatorio, conveniva detto ente locale dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme per chiedere la risoluzione del contratto del 5 luglio 1978 per inadempimento della stazione appaltante e la condanna della stessa a pagare il saldo finale del prezzo dei lavori, nella misura di cui alle riserve apposte nei libri contabili e degli oneri conseguenti all’inadempimento, come emergenti dal Capitolato Generale di appalto, con interessi legali e moratori fino al saldo, autorizzando lo svincolo delle polizze fideiussorie.

Si assume in ricorso che il C., a seguito di licitazione privata del 29 settembre 1977, aveva stipulato l’appalto relativo ad un primo lotto dei lavori per la parte già finanziata di essi; dopo un’illegittima sospensione dei lavori del committente per ottenere un nuovo finanziamento del secondo lotto, tra le stesse parti si era stipulato un altro contratto relativo a tale secondo stralcio il 5 giugno 1980, che, secondo il ricorrente, egli aveva concluso in condizioni di soggezione, dopo altre sospensioni illegittime dei lavori proseguiti finchè, nel 1989, egli era stato invitato nella casa comunale per sottoscrivere la contabilità finale delle opere e i certificati di regolare esecuzione delle stesse, rilevando però che i conti finali non erano stati predisposti dal committente.

Con la sua costituzione in giudizio, il Comune di Decollatura aveva dedotto che gli appalti conclusi dalle parti erano due per la realizzazione di distinti progetti esecutivi, ciascuno relativo ad una diversa parte dei lavori, la cui sospensione con il connesso fermo del cantiere, nessun danno aveva arrecato all’impresa, le riserve della quale erano state però iscritte in ritardo, dopo che il C. aveva ricevuto tutto il corrispettivo delle opere realizzate.

In via riconvenzionale l’ente locale chiedeva il risarcimento del danno per il deterioramento dell’opera da omessa custodia dell’impresa appaltatrice, prima della consegna di essa alla stazione appaltante.

Secondo il C. il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza del 2002, aveva accolto la domanda, negando che l’appalto potesse articolarsi in due lotti oggetto di rapporti tra loro distinti, dovendo invece considerarsi unico l’appalto eseguito, per cui nella vicenda assumevano rilievo anche le sospensioni dei lavori successive al secondo contratto del 1980, disposte dal committente per ottenere altri finanziamenti e da ritenere illegittime, deducendo poi che l’ente locale aveva venduto alla competente A.S.L. il manufatto realizzato dall’appaltatore, prima ancora dei conti finali sottoscritti dallo stesso, determinando l’accesso al cantiere di altra impresa per il completamento dei lavori. Il Tribunale aveva pronunciato la chiesta risoluzione ai sensi dell’art. 1353 c.c., per inadempimento dell’ente locale che era stato condannato a pagare all’attore la rata di saldo, come risultante dai libri contabili al 1989, pari ad Euro 105.363,50, con gli interessi al tasso di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36 a decorrere dal 20 marzo 1989, data dei conti finali, al saldo, ordinando alla stazione appaltante di svincolare le polizze fideiussorie e rigettando la riconvenzionaie del comune, relativa ai danni da ritardo nella consegna dell’opera, con condanna dell’ente convenuto alle spese del primo grado.

Su gravame del comune, successivamente al quale si era costituita in giudizio M.A.M. coniuge del C. e cessionaria dei crediti del marito che, nella qualità, aveva pure agito per l’esecuzione della sentenza del tribunale contro il Comune di Decollatura, la Corte d’appello di Catanzaro, accogliendo l’impugnazione sul punto, ha ritenuto, in riforma della decisione di primo grado, esservi nella fattispecie due distinti contratti e rapporti di appalto, desumibili dalla esistenza dei due diversi progetti esecutivi attuati in ciascuno dei distinti appalti.

S’è negato in appello che potessero comprendersi nella domanda originaria, fondata esclusivamente sull’appalto del 1978 relativo al corpo centrale del manufatto, anche le vicende dei rapporti derivati dall’esecuzione del contratto del 1980, riguardante le ali del poliambulatorio e non richiamato nella originaria citazione, di cui aveva tenuto conto invece il Tribunale di Lamezia Terme, la cui sentenza si è ritenuta affetta da ultrapetizione.

In riforma della pronuncia di primo grado, si è rigettata quindi la domanda di risoluzione del contratto del 5 luglio 1978, avente ad oggetto un rapporto adempiuto dal Comune e si è ritenuta non prospettata la domanda di pagamento del saldo lavori e della revisione prezzi, riguardante gli obblighi inadempiuti sorti dal secondo contratto del 1980, respingendo quindi la richiesta di svincolo della fideiussione relativa al primo lotto dei lavori, oltre che l’appello incidentale del C. sui pagamenti degli oneri accessori alla risoluzione (D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 41) e dei mancati utili forfetariamente fissati, da detto capitolato generale, nel 10% dell’importo dei lavori, compensandosi le spese.

La Corte, che nelle more del giudizio aveva sospeso l’efficacia della sentenza di primo grado per le somme eccedenti Euro 25.000, corrispondenti al dovuto per il primo appalto, ha ritenuto corretta la distinzione dei due contratti a base dell’appello del Comune, il primo relativo al corpo centrale del poliambulatorio con scale e ingresso e il secondo, riguardante invece le due ali dell’edificio destinate agli ambulatori.

Pur consentendo la L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 12, l’affidamento a trattativa privata di un secondo stralcio dei lavori a farsi, presupposto di tale facoltà della P.A. è la esistenza di un unico progetto esecutivo approvato cui non si è data attuazione immediata per finanziamenti insufficienti. Nel caso di specie, il secondo contratto di appalto era stato concluso il 5 giugno 1980 in base a un altro progetto e quindi in difformità dalla norma del capitolato generale sopra richiamata, perchè i progetti risultavano sin dall’origine due, mancando quello unico e generale da eseguire in due lotti o stralci, con facoltà per il committente di affidare il secondo appalto a trattativa privata.

In sostanza, la domanda aveva come causa petendi il solo primo rapporto di appalto del 1978, e il Tribunale, valutando come sospensioni illecite dei lavori e inadempimenti dell’ente locale quelli intervenuti nel corso dell’esecuzione del secondo appalto del 1980, aveva deciso ultra petita.

In ordine alle riserve non immediatamente iscritte nei libri contabili e contenute solo nei conti finali, le stesse erano tardive per gli obblighi che dal primo appalto derivavano relativi ai maggiori oneri derivanti dalla esecuzione del primo appalto, essendo inammissibili, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., per i lavori del secondo contratto, non compresi nella domanda originaria, per i quali neppure potevano chiedersi i mancati utili non richiesti nell’azione risarcitoria originaria fondata sull’inadempimento del solo appalto del 1978, per il quale solamente la sentenza di condanna del primo grado poteva confermarsi.

In ordine alla sospensione dei lavori, durata dal 3 agosto 1978 al 15 marzo 1982, l’impresa non aveva espresso alcuna riserva su di essa per cui, pur essendo illegittima anche per la sua durata, C. nulla poteva pretendere per tale condotta in difetto di tale riserva, considerando anche la sottoscrizione dall’impresa dell’atto di sottomissione del 25 marzo 1982 al progetto di variante proposto dal comune, incompatibile con qualsiasi volontà di “riserva”, comunque mai iscritta su tale vicenda.

In tale ottica si sono ritenuti irrilevanti gli inadempimenti successivi all’appalto del 1980, non compresi nell’originaria domanda, e l’azione di risoluzione è stata rigettata, così come quella di pagamento dei lavori del secondo lotto non compresa nell’originario atto introduttivo della causa.

La Corte ha ritenuto rituale l’intervento in appello della M., quale cessionaria del credito del C., con la conseguenza che la causa, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 3, proseguiva tra le originarie parti del processo, nel quale poteva intervenire il successore a titolo particolare di ciascuna parte nel rapporto controverso in ogni stato e grado del giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il C. con quattro motivi e il Comune di Decollatura s’è difeso con tempestivo controricorso illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., mentre non ha resistito in questa sede la intimata M. A.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevata la valida instaurazione del rapporto processuale in sede di legittimità, perchè la natura scindibile delle cause tra il preteso creditore originario delle somme chieste in pagamento al Comune e di quella tra l’avente causa a titolo particolare dello stesso creditore e l’ente locale, non comporta la necessità della prosecuzione di essa nei confronti di quest’ultimo restando unica parte processuale l’originario attore non estromesso, ai sensi dell’art. 332 c.p.c. (in tal senso, Cass. 7 aprile 2009 n. 8396 e 8 febbraio 2011 n. 3056).

2.1. Il primo motivo del ricorso del C. deduce violazione della L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 12, e insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto “dell’appalto dei lavori a lotti successivi” (così la norma), perchè la Corte di merito, dopo aver ritenuto violata detta norma per l’affidamento a trattativa privata del secondo appalto del 1980, non assegnato a mezzo di gara, ha poi ritenuto esistente e lecito tale contratto, escludendo che gli inadempimenti nell’esecuzione di esso possano rilevare ai sensi della originaria domanda del ricorrente, limitata soltanto al primo rapporto contrattuale.

Secondo il ricorrente, la Corte di merito ha erroneamente dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c., da parte del tribunale, che ha esteso la domanda al secondo rapporto contrattuale, in base a fatti accessori e non decisivi, ritenendo valido il secondo contratto, avente a base un progetto diverso dal precedente, tale ritenuto solo per le gravi carenze del primo progetto a base dell’appalto del 1978, pur riconoscendo analoghe carenze nel contratto del 1980, che avevano costretto l’appaltatore a sottoscrivere un successivo atto di sottomissione anche alla variante del 25 marzo 1982 proposta dalla stazione appaltante, accettando di concludere un altro atto successivo.

Ad avviso del ricorrente, dalle relazioni dei due c.t.u. depositate in primo grado, risultava chiara l’unicità del progetto dell’opera oggetto dell’originario appalto, per cui i successivi contratti e atti erano da ritenere esecutivi di esso, ed unico era il rapporto vincolante per le parti, in base al quale il primo giudice aveva esattamente rilevato l’inadempimento della stazione appaltante, pronunciando la risoluzione del rapporto.

Essendo unico il progetto a base di entrambi i contratti, del 1978 e del 1980, tale circostanza osta alla stipula di un secondo appalto a trattativa privata, ritenuta perfezionata nel caso dalla Corte di merito che ha tenuto distinti i progetti a base dei distinti due atti, anche se, in rapporto al contratto originario e al rapporto da esso sorto, ancora nel 1983 si era sollecitato un altro finanziamento per il completamento dei lavori, con il progetto di variante accettato dall’impresa.

E’ quindi incongrua la motivazione dei giudici di appello che, sulle macroscopiche carenze del progetto originario a base dell’appalto del 1978, riconoscibili pure dall’appaltatore, per cui si era giunti al progetto di variante del 25 marzo 1982, nulla rilevano.

A tali carenze progettuali, era dovuto il secondo appalto del 1980, da cui era sorto il rapporto non ritenuto causa petendi della domanda originaria dalla sentenza oggetto di ricorso. Ad avviso del ricorrente, proprio la perizia di variante del 1982, relativa all’opera oggetto del contratto del 1978, da la prova che non vi era un progetto diverso da quello originario a base del contratto del 1980 che, in sostanza, non poteva qualificarsi autonoma fonte di un rapporto diverso da quello oggetto dell’originaria domanda introduttiva del presente giudizio.

Secondo il ricorrente, erroneamente in appello si è negato che fossero oggetto della domanda di risoluzione i rapporti sorti dal contratto del giugno 1980, negando che essi fossero compresi come causa petendi dell’atto introduttivo, che di certo limita letteralmente le richieste dell’attore ai soli inadempimenti delle prestazioni di cui al primo progetto generale e del corrispondente contratto del 1978, unico richiamato nella citazione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., dai giudici di appello che hanno erroneamente escluso dall’inadempimento rilevante ai fini della risoluzione, i comportamenti delle parti successivi al contratto del 1980, ritenendo non esservi, nelle condotte anteriori, alcun inadempimento avente rilievo per il rapporto controverso e la risoluzione domandata e rigettando quindi, perchè mai proposta la domanda di risoluzione per tali comportamenti successivi al secondo contratto citato.

Il giudice non può leggere la domanda solo in base alla lettera di essa, affermando, come nel caso, che nella sua originaria prospettazione erano comprese solo condotte anteriori al 1980 e inerenti esclusivamente al rapporto nato nel 1978, pur essendosi, sui comportamenti successivi al secondo contratto sviluppata l’istruttoria del giudice di primo grado, che l’aveva disposta sulla base delle richieste di entrambe le parti che, nel contraddittorio tra loro, avevano tenuto conto pure dei lavori oggetto del secondo lotto, per provare l’inadempimento della stazione appaltante ritenuta rilevante nella causa ai fini della risoluzione.

Su tali comportamenti si era sviluppato il contraddittorio tra le parti, dovendosi ritenere che non potesse, in alcun caso, negarsi un collegamento del secondo appalto con il primo, sufficiente da solo a giustificare la considerazione unitaria dei rapporti connessi.

2.3. Si lamenta, in terzo luogo, la violazione delle norme del Capitolato generale di appalto di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, denunciando l’errata motivazione della sentenza di merito in rapporto a questa ultima violazione.

La Corte ha dichiarato intempestiva la riserva formulata dal C. sui lavori non contabilizzati, iscritta solo nella chiusura dei conti del secondo appalto, allorchè la stazione appaltante l’aveva invitato a fare eventuali riserve relative ai lavori di entrambi i lotti per cui è causa, considerati in quella sede unitariamente, confermando in tal modo la mancata divisione nei due lotti dei lavori come esattamente accertata dal Tribunale nella sentenza riformata in appello.

Ad avviso del ricorrente, la stazione appaltante che aveva predisposto un conto finale per tutti i lavori, non li aveva tenuti distinti, come accaduto per altri lavori e solo sul conto finale fatto da essa esaminare all’imprenditore controricorrente, potevano apporsi le riserve, che furono iscritte dal C. e furono ritenute legittime e tempestive in primo grado.

Nessuna preclusione si era eccepita da controparte sulla domanda risarcitoria per inadempimento, ai sensi dell’art. 1453 c.c., nè s’era dedotta dal comune di Decollatura la tardività delle riserve sulle sospensioni, ritenendosi tempestiva la riserva successiva ad esse, fermo restando la palese condotta lesiva dei diritti del ricorrente, consistita nella vendita del manufatto incompleto del Poliambulatorio alla A.S.L. e nel subingresso in cantiere di altra impresa per la prosecuzione dei lavori.

2.4. L’ultimo motivo di ricorso del C. lamenta l’omesso esame delle eccezioni di tardività e inammissibilità del gravame in appello dell’ente locale, dovendo restare ferma la pronuncia di primo grado sugli interessi dovuti sul credito dell’imprenditore, perchè non impugnati con l’appello, per cui la statuizione sul punto era da qualificare passata in giudicato, mentre risultava erroneamente riformata dalla decisione impugnata con il ricorso.

Altrettanto era a dire per gli interessi, ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, anche essi ormai definitivamente statuiti e rimasti non impugnati.

In ordine all’intervento della M., il ricorrente ne afferma la ritualità, tendendo tale parte a tutelare la sua posizione di cessionaria del credito, anche se il C. ha conservato la sua posizione di creditore nel rapporto controverso.

3.1. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile e nel resto infondato.

Invero è precluso il riesame chiesto dal ricorrente della interpretazione data dalla Corte d’appello della domanda originaria del C., la cui dizione testuale era riferita al solo primo appalto del 1978, per il quale si lamentava l’inadempimento della stazione appaltante, mentre la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme aveva pronunciato la risoluzione del rapporto per inadempimenti dei rapporti regolati dal secondo contratto stipulato nel 1980 e non a quelli nati dal precedente atto delle parti del 1978, unico posto a base della domanda.

Invero è solo il giudice di merito che può accertare i fatti a base della domanda e procedere alla loro qualificazione giuridica, come accaduto nel caso (Cass. 28 giugno 2010 n. 15388 e 10 febbraio 2010 n. 3012) e la richiesta a questa Corte di sostituirsi al giudice di merito nell’esame della originaria domanda del C. è inammissibile, non indicando le ragioni che estenderebbero l’azione originaria al secondo rapporto.

Infatti, in ordine alla pretesa violazione della L. n. 1 del 1978, art. 12, per avere la sentenza impugnata affermato l’esistenza di distinti contratti, in ragione della mancanza di un unico originale progetto da eseguire, da sola ostativa alla applicazione di detta norma relativa alla articolazione in lotti dei lavori pubblici, il motivo è invece infondato.

Il ricorrente deduce che solo l’esistenza di un unico progetto originale generale esecutivo parzialmente finanziato e approvato (cfr. Cass. 8 marzo 2001 n. 3381) consentiva nel caso di concludere senza una gara e a trattativa privata il secondo appalto, che quindi sarebbe da ritenere tamquam non esset, in difetto di detto presupposto di fatto.

La Corte di merito ha rilevato che il progetto originale del Poliambulatorio era generico e limitato solo al corpo centrale dell’edificio da costruire, per cui consentiva solo finanziamenti parziali e per stralci dei lavori; nel caso si era convenzionalmente dato inizio alla costruzione del solo corpo centrale della struttura destinata a poliambulatorio, comprendente gli uffici amministrativi e l’accesso all’edificio per gli utenti, identificata dal ricorrente come oggetto del primo lotto di cui all’appalto del 1978, rinviandosi ad altri finanziamenti e ad altro stralcio di progetto, la costruzione delle ali laterali del fabbricato in cui dovevano inserirsi i singoli ambulatori.

L’appaltatore, denunciando la difformità dalla L. n. 1 del 1978, art. 12, applicabile alla concreta fattispecie e che avrebbe consentito la conclusione del secondo contratto a trattativa privata, ad avviso della Corte di merito, aveva consapevolmente stipulato un nuovo appalto che superava il precedente, senza dedurne la illegittimità, denunciabile solo dal Comune quale stazione appaltante pubblica e procedendo, dopo circa due anni, a realizzare altri lotti del progetto esecutivo iniziale, anche se ritenuto generico e talmente poco preciso, che non poteva considerarsi unico e posto a base di entrambi i rapporti di appalto, che, per tale profilo, esattamente si sono tenuti distinti e considerati fonti di obbligazioni diverse, a differenza di quanto rilevato dal Tribunale, il quale aveva considerato unitariamente e senza soluzione di continuità il rapporto iniziato nel 1978 e quello nato nel 1980 con gli altri obblighi sorti negli anni successivi per effetto delle successive varianti, per le quali vi era stato altro atto di sottomissione dell’imprenditore C..

Non rileva per la decisione la conformità alla citata L. del 1978, art. 12, della ipotesi di un progetto di massima o molto generico, oltre che generale, a base di un primo contratto e di un primo stralcio dei lavori da iniziare con i primi finanziamenti ricevuti per costruire il corpo centrale del Poliambulatorio, potendosi comunque, in prosieguo di esso, come logicamente e congruamente ritenuto nel merito, dare luogo ad un nuovo rapporto per eseguire un progetto in base ad un appalto diverso da quello originario.

Fosse o meno a trattativa privata, il nuovo appalto era destinato ad attuare un distinto e autonomo corpo di fabbrica con i vari ambulatori da costruire e quindi appare logica la considerazione distinta dei due rapporti nati nel 1978 e nel 198 0 e l’affermazione che erroneamente si è risolto il primo dei due per inadempimenti nell’esecuzione dell’altro successivo appalto, nessun rilievo avendo il collegamento tra i due atti, per dar luogo alla considerazione unitaria dei due rapporti sorti da contratti diversi con conseguente infondatezza, per tale profilo, del primo motivo di ricorso, anche in relazione agli inadempimenti verificatisi dopo le approvazioni delle varianti successive al secondo appalto da parte del C. (sulle varianti proposte e approvate dalla stazione appaltante, cfr. Cass. 8 luglio 2009 n. 16046 e 2 aprile 2008 n. 8512).

3.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia una insussistente extrapetizione della Corte d’appello, che ha negato rilievo nelle sue valutazioni alle condotte successive al contratto del 1980 ai fini dell’inadempimento da accertare e della conseguente risoluzione.

Come si afferma in ricorso, il giudice di merito non deve fermarsi alla lettera della citazione per individuare portata e limiti della domanda; nella fattispecie è però accaduto che, nell’atto introduttivo, si è fondata la domanda solo sull’inadempimento dalla stazione appaltante del primo contratto stipulato dalle parti nel luglio e approvato nell’agosto 1978, che è il solo atto esplicitamente richiamato nella citazione.

Il rapporto sorto da tale primo contratto, pur se oggetto di sospensioni decise dal committente, per le quali non vi erano state riserve dell’appaltatore, per la Corte di merito è autonomo da quello nato nel 1980 e proseguito anche con varianti fino alla conclusione dei lavori con una propria contabilità.

Per tale primo appalto ogni obbligo del Comune risultava liquidato in primo grado, con statuizione per tale profilo da confermare (pag. 20 sentenza impugnata) e in sede di gravame, la Corte d’appello ha ritenuto corretta la deduzione del Comune della erronea risoluzione decisa in primo grado per un inadempimento verificatosi in un rapporto successivo, che non costituiva la causa petendi della domanda, che si fondava sul solo appalto del 1978.

Trattandosi di mere qualificazioni giuridiche dei medesimi fatti oggetto della istruttoria svolta in primo grado relativa a tali fatti, è da negare che tale attività processuale abbia rilievo per identificare l’oggetto della causa e quindi che si sia avuta una extrapetizione dalla Corte d’appello, con conseguente infondatezza, per tale profilo, del secondo motivo di ricorso.

2.3. Anche il terzo motivo di ricorso deve rigettarsi. Esattamente la Corte ha negato, in ordine alle pretese creditorie del C. connesse a obblighi sorti dal contratto del 1978 relativo al primo appalto, la tempestività delle riserve apposte solo nella contabilità finale dei lavori del secondo contratto, ritenendo che le pretese relative al primo rapporto erano state oggetto di riserve tardive, apposte solo nel 1989 e quindi non in sede di pagamento dei relativi stati di avanzamento e nella contabilità finale di detto primo contratto.

L’avere la stazione appaltante unificato le contabilità dei diversi rapporti non esclude la tardività delle riserve per la contabilità degli oneri di cui al primo contratto, per la sospensione dei lavori dal 1978 al 1982, relativa quindi in parte al primo e in parte al secondo rapporto di appalto, di cui la Corte di merito ha ritenuto non dovesse tenersi conto per l’azione risarcitoria, non avendo l’imprenditore iscritto riserva per tale sospensione ed avendo anzi accettato di stipulare il secondo contratto e di sottoscrivere atto di sottomissione al progetto di variante, eseguito senza riserve a decorrere dal 1983 fino al termine dei lavori.

La Corte ha ritenuto tardiva la “riserva” iscritta dall’impresa nello stato finale dei lavori del primo e del secondo appalto, in assenza delle riserve contestuali nel registro di contabilità attinente al primo rapporto contrattuale, ritenendo inammissibili, perchè non espresse in alcuna riserva, le domande del C. relative al primo contratto da lui concluso con l’ente locale.

In ordine alle riserve, il regime formale di esse, necessario a rendere sicure le spese dei lavori pubblici, giustifica pienamente il rigore interpretativo della Corte d’appello ed esclude il rilevo di quelle espresse solo nello stato finale dei lavori del secondo appalto e non in precedenza, anche con riferimento alla sospensione dei lavori tra il 1978 e il 1982, dovendo le stesse essere ripetute nella contabilità finale dopo essersi tempestivamente apposte negli stati di avanzamento e nel corso dei lavori eseguiti dall’impresa (su tali principi, cfr. da Cass. 6 dicembre 2002 n. 17335 a Cass. 17 marzo 2009 n. 6443).

Anche il terzo motivo di ricorso è quindi infondato, non essendovi necessità di riserve per l’azione di risarcimento del danno chiesto dal C. effetto della risoluzione dell’appalto ed essendo tardive quelle sulla sospensione iscritte solo nel corso dell’esecuzione del secondo contratto, da ritenere irrilevanti per il primo.

3.4. Il quarto motivo di ricorso è invece inammissibile, lamentando il mancato rilievo dato dalla Corte di merito alle eccezioni di tardività e inammissibilità del gravame, che non risultano chiarite neppure in ricorso, in particolare per gli atti processuali in cui furono proposte, con chiara mancanza di autosufficienza della impugnativa per tale profilo.

In rapporto alla parte confermata della sentenza di primo grado relativa ai pagamenti degli oneri collegati al primo appalto del 1978 e alla risoluzione del relativo rapporto contrattuale, di cui si è già accennato, è ovvio che le statuizioni accessorie sugli interessi delle somme da pagare restano pienamente valide e non sono state modificate.

Priva di interesse è la deduzione riguardante la posizione della interventrice, quale avente causa del ricorrente, in quanto, a prescindere dallo stesso interesse del C. a dedurre tale eccezione a favore di altra parte sua avente causa, comunque nel merito l’intervento è stato ritenuto ammissibile.

4. Il ricorso deve quindi complessivamente rigettarsi e, per la soccombenza, le spese del giudizio di cassazione devono porsi a carico del ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo a favore del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.200,00 (quattromila duecento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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