Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22542 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24499-2013 proposto da:

ASSOTEL SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PANAMA 95, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PICCIAREDDA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ARBOREA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO

MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato MANLIO ABATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SECHI;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA SARDEGNA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 29/2013 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI,

depositata il 24/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. La Assotel srl in liquidazione propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 29/01/13 del 24 aprile 2013 con la quale la commissione tributaria regionale della Sardegna ha confermato – dopo aver ritenuto l’inammissibilità del ricorso introduttivo perchè proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato – la sentenza con la quale la commissione tributaria provinciale di Cagliari aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio; ciò nel giudizio di opposizione a cartelle di pagamento per tassa di smaltimento rifiuti 2007 notificatele dal Comune di Arborea (OR).

Resiste con controricorso il Comune di Arborea, mentre nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede da Equitalia Sardegna S.p.A., pure intimata.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso la Assotel lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, art. 2963 c.c. e art. 155 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale affermato la tardività del ricorso introduttivo perchè asseritamente notificato (1^ marzo 2010) oltre 60 giorni dopo la notificazione delle cartelle opposte (30 dicembre 2009); senza avvedersi che l’ultimo giorno utile, il 28 febbraio 2010, cadeva di domenica, con conseguente differimento ex lege del termine al giorno non festivo immediatamente successivo (appunto il 1^ marzo 2010).

Con il secondo motivo di ricorso, la società lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5. Per avere la commissione tributaria regionale confermato la decisione della commissione tributaria provinciale di Cagliari, nonostante che quest’ultima avesse: – omesso di indicare il giudice territorialmente competente; dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza e non con decreto.

p. 2.2 Il primo motivo di ricorso è fondato.

Nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo perchè proposto oltre 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, il giudice di appello non ha considerato che l’ultimo giorno utile (28 febbraio 2010) trovava nella specie differimento al 1^ marzo 2010, perchè cadente di domenica.

L’errato conteggio dei giorni da parte della commissione tributaria regionale si è dunque effettivamente risolto nella violazione dell’art. 155 c.p.c., comma 4; disposizione recante un principio di ordine generale, valevole anche nel processo tributario.

Si è in proposito osservato, infatti, che anche nelle controversie tributarie il termine per proporre ricorso, è “a decorrenza successiva”, andando pertanto computato con esclusione del giorno iniziale e con inclusione di quello finale; e che esso è soggetto, ove il “dies ad quem” cada di giorno festivo, alla proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo (Cass. ord. n. 11269/16).

Da ciò consegue la tempestività del ricorso introduttivo.

p. 2.3 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Va infatti considerato che la commissione tributaria regionale ha evidenziato (ancorchè erroneamente) una causa di inammissibilità del ricorso introduttivo (mancato rispetto di 60 giorni) che la privava di ogni ulteriore potestà di giudizio; concretandosi tale invalidità in un vizio di investitura giudiziale originaria.

In tale situazione, essa non aveva titolo di pronunciarsi sui motivi di appello proposti dalla società contribuente, ed aventi ad oggetto la competenza territoriale della commissione tributaria provinciale e le modalità della pronuncia di inammissibilità del ricorso da quest’ultima adottate.

Ne deriva pertanto che tali ultronee statuizioni (fatte appunto oggetto del secondo motivo di ricorso per cassazione) debbono ritenersi tamquam non essent, in quanto prive di rilevanza giuridica.

Tale irrilevanza decisoria esplica effetto anche sul motivo di ricorso per cassazione in esame, alla cui proposizione la ricorrente non ha interesse alcuno; mantenendo essa impregiudicato il diritto di riproporre le medesime questioni avanti al giudice di merito al quale la causa dovrà essere rinviata.

Va fatta qui applicazione del principio (già evincibile da SSUU 15122/13) secondo cui “la declaratoria di inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio determina il difetto della potestas iudicandi del giudice in relazione al merito della controversia, la cui rilevabilità d’ufficio è compatibile con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, trattandosi di vizio attinente all’esistenza stessa del potere giurisdizionale nel caso concreto. Ne consegue che le eventuali argomentazioni di merito, rese ad abundantiam nella motivazione della sentenza, sono prive di effetti giuridici e non determinano alcun onere o interesse all’impugnazione in capo alla parte soccombente, che, ove proposta, va dichiarata inammissibile” (Cass. 27049/14); principio così ribadito da Cass. n. 17004/15, in base alla quale: “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della “potestas iudicandi” sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare tale statuizione; sicchè è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata”.

Ne segue l’accoglimento del primo motivo di ricorso per cassazione e la dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Sardegna in diversa composizione che, ferma la tempestività del ricorso introduttivo della società contribuente, deciderà sui motivi di appello da quest’ultima proposti; provvedendo anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; inammissibile il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Sardegna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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