Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22541 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21630-2013 proposto da:

Z.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. CAMOZZI 1,

presso lo studio dell’avvocato DELFO MARIA SAMBATARO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 213/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata l’08/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. Z.B. propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 213/9/13 dell’8 luglio 2013 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in rigetto del suo appello, ha confermato la sentenza con la quale la CTP di Roma aveva compensato tra le parti le spese del giudizio; pur dopo aver ritenuto illegittimo, per mancata previa notificazione della cartella e dell’intimazione di pagamento, il preavviso di fermo su un suo autoveicolo, notificatogli da Equitalia Sud spa per l’importo Tarsu 2002 di Euro 192,70.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – la compensazione delle spese del giudizio di primo grado fosse legittima, a fronte della soccombenza reciproca costituita dal rigetto di taluni motivi di impugnazione proposti dallo Z.; – il comportamento processuale delle parti e la buona fede del ricorrente deponessero per la integrale compensazione, altresì, delle spese del grado di appello.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere dalla concessionaria Equitalia Sud spa.

Il ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso lo Z. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione degli artt. 90 segg. c.p.c.; per avere la commissione tributaria regionale ritenuto corretta la compensazione delle spese di lite, nonostante che non sussistesse nella specie alcuna reciproca soccombenza, nè altra grave ragione.

p. 2.2 Il motivo è fondato.

La commissione tributaria regionale ha ravvisato i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali del primo grado non già nella sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., (nella formulazione qui applicabile ratione temporis), bensì nella soccombenza reciproca tra le parti.

E tale soccombenza reciproca è stata dal giudice di appello individuata nel fatto che il giudice di primo grado avesse accolto soltanto uno (il terzo) dei tre motivi di impugnazione del fermo amministrativo proposti dallo Z..

Tale ragionamento risulta in effetti viziato dalla violazione dell’art. 92 c.p.c. così come richiamato, per il processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15.

L’orientamento di legittimità è fermo nello stabilire che l’ipotesi di reciproca soccombenza fa riferimento alle “domande” delle parti, e non alle singole argomentazioni giuridiche ovvero alle singole eccezioni o motivi di opposizione da esse proposte a sostegno della medesima domanda.

Ciò comporta che la reciproca soccombenza possa essere individuata, anche in ragione del principio generale di causalità e responsabilità della lite, nelle sole ipotesi (Cass. nn. 3438/16; 21083/15; 22381/09; 21684/13, ord. ed altre) di: – pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo; – accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno, o alcuni, e rigettati gli altri; accoglimento limitato nel quantum di una sola domanda articolata in un unico capo.

La commissione tributaria regionale, nella sentenza impugnata, ha indebitamente sovrapposto la nozione di “domanda” a quella di “motivo”, addivenendo alla compensazione integrale delle spese pur in presenza di accoglimento integrale dell’unica “domanda” proposta dallo Z.; avente ad oggetto l’accertamento di illegittimità ed il conseguente annullamento del fermo amministrativo a suo carico.

Nè la compensazione integrale – in difetto di obbligatoria esplicitazione di altre gravi ragioni – poteva trovare giustificazione nella contumacia in primo grado del concessionario; posto che tale parametro, anch’esso menzionato in sentenza, poteva al più influire sul quantum della liquidazione, senza nulla togliere alla totale soccombenza della parte rimasta contumace. E nemmeno essa poteva basarsi sull’oggettiva esiguità del valore della lite, essendosi in proposito affermato che “un regolamento che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., sia tale da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere, o addirittura superare, il valore del bene conseguito, si risolve nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost., indipendentemente dal valore, più o meno rilevante, dei beni che nel formano oggetto, il cui apprezzamento di opportunità economica compete esclusivamente al soggetto titolare degli stessi” (Cass. 5696/12).

Ne segue, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento dell’appello dello Z. e condanna di Equitalia Sud spa alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio.

In ragione della medesima regola generale di soccombenza, sussistono i presupposti per l’accollo alla stessa Equitalia Sud altresì delle spese del grado di appello e del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione, in assenza di nota spese, avviene come in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna Equitalia Sud spa alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in Euro 380,00; del secondo grado di giudizio, liquidate in Euro 350,00; e del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 330,00; il tutto oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge; ne dispone inoltre la distrazione a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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