Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22541 del 25/09/2018

Cassazione civile sez. III, 25/09/2018, (ud. 11/12/2017, dep. 25/09/2018), n.22541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22568/2014 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETTORE

XIMENES 3, presso lo studio dell’avvocato VESSELINA PANOVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE RANIERI,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GAETANO

KOCH 42, presso lo studio dell’avvocato VITANTONIO AMODIO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 923/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/12/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.D. propone, sulla base di quattro motivi, ricorso per cassazione per l’annullamento della sentenza n. 923/14 pubblicata l’11 febbraio 2014 dalla Corte di Appello di Roma, che seppur accogliendo parzialmente il gravame da esso esperito contro la sentenza n. 2449/07 del 6 febbraio 2007 dal Tribunale di Roma confermava il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dall’ A. avverso il provvedimento monitorio con cui gli veniva ingiunto di pagare a G.M. Lire 9.876.545 (pari Euro 5.100,81), oltre spese ed interessi.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’ A. che il ricorso monitorio era stato azionato dal G., giornalista professionista, sul presupposto di aver svolto – in occasione delle elezioni amministrative del marzo 1995, alle quali l’odierno ricorrente ebbe a partecipare in veste di candidato – un incarico professionale di assistenza e consulenza, fornendo spazi su quotidiani locali, senza però ricevere alcun corrispettivo per l’attività prestata.

Opposto dall’ A. – innanzi al Tribunale capitolino – il decreto ingiuntivo concesso dal Pretore di Roma il 15 dicembre 1997, l’adito giudicante rigettava l’opposizione, disattendo la tesi dell’opponente secondo cui egli si sarebbe avvalso, durante la campagna elettorale, dell’esclusiva collaborazione di persone di sua fiducia, tutti coordinati dal proprio mandatario della L. 10 dicembre 1993, n. 515, ex art. 7, R.G., non avendo il G., a dire dell’attore in opposizione, provato in alcun modo l’effettiva attribuzione di un incarico professionale.

Esperito gravame sulla base di sei motivi, lo stesso veniva accolto dalla Corte romana limitatamente alla doglianza relativa al mancato rilievo officioso, da parte del primo giudice, della intervenuta decadenza del convenuto nel giudizio di opposizione dall’assunzione di prova testimoniale, per il resto, però, confermandosi la condanna dell’odierno ricorrente a pagare l’importo di cui al citato decreto ingiuntivo.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ A., sulla base di quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c., u.c., “nella versione vigente anteriormente all’abrogazione disposta dal D.Lgs. n. 231 del 2002”.

La decisione della Corte romana è censurata per avere disatteso il motivo di appello con il quale l’odierno ricorrente – sul presupposto di essere stato, all’epoca dell’emissione del decreto ingiuntivo, residente all’estero – aveva lamentato l’inesistenza del provvedimento monitorio, in base al disposto della norma testè richiamata.

Viene censurato, pertanto, il duplice argomento utilizzato dal giudice di Appello per disattendere tale motivo.

La Corte capitolina, infatti, aveva – per un verso – richiamato una sentenza di questa Corte secondo cui il decreto ingiuntivo emesso in violazione dell’art. 633 c.p.c., u.c., ancorchè invalido, sarebbe comunque idoneo – ove ricorra la giurisdizione del giudice italiano – a dare luogo ad una pronuncia di merito sull’esistenza, o meno, del diritto azionato in via monitoria, e ciò poichè tale nullità non impedisce al creditore di chiedere, nel medesimo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., l’accertamento del proprio credito.

Per altro verso, la sentenza impugnata aveva argomentato il rigetto del motivo di gravame sul rilievo che la tesi dell’inesistenza del decreto ingiuntivo non sarebbe stata avanzata in primo grado.

Deduce, sul primo punto, l’odierno ricorrente che la pronuncia di questa Corte richiamata nella sentenza impugnata non sarebbe “in linea con il tenore letterale e lo spirito della predetta disposizione normativa”. Difatti, la littera legis – secondo cui l’ingiunzione “non può essere pronunciata” quando il debitore risulti residente all’estero – non lascerebbe dubbi sul fatto che, vigente quella formulazione dell’art. 633 c.p.c., u.c., il giudice non avesse “tout court il potere di emanare il decreto ingiuntivo”, da ritenersi pertanto inesistente, ove invece adottato. D’alta parte, poi, avuto riguardo alla funzione acceleratoria di riscossione del credito che è propria del procedimento monitorio, sarebbe contrario alla sua “più intima essenza” consentirne l’attivazione in presenza di un decreto inesistente.

In tale prospettiva, pertanto, risulterebbe superabile anche l’ulteriore ratio decidendi posta dalla Corte capitolina a fondamento del rigetto del motivo (ovvero, quella basata sulla constatazione che siffatta questione non fu mai stata sollevata dall’ A. in primo grado), atteso che, trattandosi di un’ipotesi di inesistenza del decreto ingiuntivo, il comportamento dell’opponente non potrebbe “mai assumere alcun significato di acquiescenza”, potendo il vizio de quo formare oggetto anche di rilievo officioso.

3.2. Il secondo motivo – formulato, nuovamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – deduce violazione e/o falsa applicazione della L. 10 dicembre 1993, n. 515, artt. 3 e 7.

Si censura, in questo caso, la decisione del secondo giudice consistita nell’aver disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’ A., atteso che il solo legittimato sarebbe stato, invece, il suo mandatario elettorale, Giovanni Ricci.

L’assunto di fondo è che, ai sensi della L. n. 515 del 1993, così come il mandatario elettorale è l’unico soggetto legittimato a raccogliere fondi per il candidato (art. 7, comma 3), lo stesso, una volta nominato, diverrebbe – in alternativa al candidato stesso – il solo legittimo destinatario degli ordini relativi ai servizi utilizzabili, in qualsiasi forma, a scopo di propaganda elettorale di cui all’art. 3, comma 3, della stessa legge.

La lettura congiunta delle due disposizioni, in altri termini, imporrebbe di ritenere – diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata – che in caso di nomina di un mandatario (nella specie, il R.), soltanto costui sarebbe abilitato alla raccolta dei fondi ed al conferimento di incarichi relativi alla propaganda elettorale.

3.3. Il terzo motivo – proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la Corte capitolina ha confermato il diritto del G. al compenso per la propria attività professionale “omettendo di esaminare, tuttavia, la circostanza che nessuno degli articoli prodotti” dal medesimo, sin dalla fase monitoria, fosse stato “da esso sottoscritto”.

Orbene, secondo il ricorrente, ove questa circostanza fosse stata debitamente valutata, la Corte di Appello avrebbe certamente escluso che il G. abbia svolto, in passato, attività professionale in favore di esso A..

3.4. Infine, con il quarto motivo viene contestato il rigetto della censura in appello “della regolamentazione delle spese di primo grado”.

La pronuncia del primo giudice nulla avrebbe “motivato in ordine alle ragioni della condanna alle spese e del loro quantum”, in particolare non avendo “fornito alcuna motivazione in ordine alle voci e gli importi tariffari applicati, per poter permettere all’appellante di fornire allegazione in ordine agli importi corretti”.

4. Ha resistito, con controricorso, il G..

Egli deduce, in primo luogo, l’inammissibilità dell’intero ricorso, giacchè recante una pedissequa riproduzione delle eccezioni proposte in appello, ciò che ne rivelerebbe la inammissibile finalità di dare luogo “ad un indebito terzo grado di giudizio sul merito”.

Quanto, poi, ai singoli motivi di ricorso, l’inammissibilità del primo deriverebbe dal fatto che esso risulterebbe essere stato formulato in spregio all’art. 345 c.p.c., giacchè – come si assume essere stato chiarito questa Corte – il vizio di violazione dell’art. 633 c.p.c., u.c. (nel testo ratione temporis applicabile) avrebbe potuto essere proposto solo con l’atto di opposizione (è richiamata Cass. Sez. Lav., sent. 27 marzo 1998, n. 3271).

Deduce, inoltre, anche l’infondatezza degli altri motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso non è fondato.

5.1. Il primo motivo di ricorso – come eccepito dal controricorrente – è inammissibile, prima ancora che infondato.

La sentenza impugnata attesta che la questione relativa alla mancata notificazione all’estero del provvedimento monitorio non venne sollevata nel giudizio di opposizione, ma in sede di gravame, di talchè va applicato il principio secondo cui la “nullità del decreto ingiuntivo, non rilevabile d’ufficio, per essere stato emesso in violazione dell’art. 633 c.p.c., allorchè la notificazione all’intimato debba avvenire fuori dalla Repubblica, può essere denunciata soltanto con l’atto di opposizione tempestivamente proposto” (Cass. Sez. Lav., sent. 27 marzo 1998, n. 3271, Rv. 514045-01).

In ogni caso, nel merito, diversamente da quanto assume il ricorrente, non vi sono ragioni per discostarsi dal principio richiamato dalla sentenza impugnata – secondo cui il decreto ingiuntivo “emesso in violazione dell’art. 633 c.p.c., u.c., nel testo anteriore all’abrogazione disposta dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ancorchè invalido, è idoneo, ove ricorra la giurisdizione del giudice italiano, a dar luogo ad una pronuncia di merito sull’esistenza o no del diritto azionato in via monitoria, poichè tale nullità non impedisce al creditore di chiedere nel medesimo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., l’accertamento del proprio credito” (Cass. Sez. 2, sent. 24 giugno 2013, n. 15781, Rv. 626924-01; in senso analogo già Cass. Sez. 2, sent. 22 giugno 1957, n. 2276, Rv. 880577-01).

5.2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, non fondato.

L’interpretazione che la Corte di Appello capitolina ha fornito della L. n. 515 del 1993, art. 3, comma 3, è, infatti, corretta.

Detta norma, nello stabilire che i “giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e” – per quanto specificamente qui interessa “chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura”, non può essere intesa (come pretenderebbe il ricorrente) nel senso di imporre che ordini siffatti provengano dal solo “mandatario” del candidato, e non pure direttamente da costui, allorchè quest’ultimo proceda alla designazione del cd. “mandatario elettorale”.

Difatti, e al netto del rilievo che la libertà di disporre direttamente della propria sfera giuridica – per un soggetto capace di agire costituisce, evidentemente, la regola, non convincente risulta l’argomento su cui si basa tale interpretazione, ovvero che ai sensi dell’art. 7, comma 3, di quella stessa legge “coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale”.

L’ermeneusi propugnata del ricorrente, in primo luogo, ignora il dato letterale, ovvero che laddove il legislatore ha inteso prevedere una legittimazione “esclusiva”, come nell’ipotesi appena indicata, lo ha fatto espressamente.

D’altra parte, poi, differente è anche l’ambito di applicazione delle due disposizioni.

Si tratta, invero, di norme – i citati art. 3, comma 3 e art. 7, comma 3 – che disciplinano attività diverse (raccolta fondi e propaganda elettorale), nonchè, per giunta, destinate ad avere diversi ambiti di operatività, atteso che solo l’una – e non l’altra – trova applicazione anche “per le elezioni dei consigli delle Regioni a statuto ordinario” (ovvero, il tipo di competizione che vide la partecipazione dell’odierno ricorrente), giusta il richiamo contenuto della medesima L. n. 515 del 1993, art. 20, ai soli artt. da 1 a 6 della legge suddetta.

5.3. Non fondato è anche il terzo motivo di ricorso.

La Corte di Appello ha adeguatamente motivato – anche sulla scorta di una analitica descrizione delle risultanze delle prove testimoniali acquisite in primo grado – le ragioni per le quali ha ritenuto che l’ A. ebbe a conferire al G. un incarico professionale di assistenza e consulenza in occasione della campagna elettorale sostenuta dal primo, incarico che implicava pure l’individuazione di spazi su quotidiani locali destinati a dare rilievo a quella campagna.

Pertanto, anche in relazione al contenuto piuttosto ampio dell’incarico professionale (come appena descritto) non assume rilievo “decisivo” il fatto – sulla quale si appunta, invece, il presente motivo – che la documentazione addotta dal G. a sostegno della propria pretesa creditoria non consista in articoli giornalistici a sua firma, giacchè esso non appare ex se “idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (cfr. Cass. Sez. 5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01).

5.4. Infine, il quarto motivo è inammissibile.

La doglianza relativa alla “regolamentazione delle spese di primo grado”, nel riproporre una questione già oggetto del sesto motivo di appello, non si fa carico di censurare la declaratoria di inammissibilità di quel motivo, per difetto di specificità, e dunque l’effettiva ratio decidendi della Corte capitolina.

Trova, pertanto, applicazione il principio secondi cui la “proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio” (Cass. 6-1., ord. 7 settembre 2017, Rv. 645744-01).

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

7. A carico del ricorrente, rimasto soccombente, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna A.D. al pagamento, in favore di G.M., delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018

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