Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22540 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18559-2013 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ROBERTA CANNAROZZO FAZZARI, (avviso postale ex art.

135);

– ricorrente –

contro

CESISS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI

6, presso lo studio dell’avvocato SERGIO LIO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 23/2013 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 18/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. Il Comune di Palermo propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 23/29/13 del 18 gennaio 2013 con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento Tarsu 2006-2010 notificati alla CE.S.I.S.S. srl.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che gli avvisi di accertamento in oggetto fossero nulli per inesistenza della notificazione; atteso che la relata di notifica era stata apposta sul frontespizio degli atti notificati, invece che in calce ai medesimi ex art. 148 c.p.c.. Nè ricorreva, in materia, la sanatoria dell’invalidità dell’atto per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..

CE.S.I.S.S. srl ha depositato memoria.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Palermo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c.; per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare che l’irregolarità della notificazione degli avvisi di accertamento, quand’anche sussistente ed integrante causa di nullità, doveva ritenersi sanata ex tunc dalla proposizione di tempestivo ricorso in opposizione da parte della società contribuente.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso il Comune di Palermo ripropone, nella presente sede, i motivi di legittimità formale e di fondatezza nel merito della pretesa impositiva, già proposti in appello e non considerati dalla commissione tributaria regionale perchè ritenuti assorbiti dal vizio di notifica. Ciò per quanto concerne, in particolare, la competenza statutaria della Giunta Municipale all’emanazione delle delibere tariffarie Tarsu, nonchè la destinazione ad attività imponibile Tarsu dell’immobile posseduto dalla società contribuente.

p. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Va premesso che correttamente la commissione tributaria regionale ha rilevato che gli avvisi di accertamento in oggetto erano stati notificati a CE.S.I.S.S. srl in violazione dell’art. 148 c.p.c..

Va infatti qui ribadito quanto già osservato da Cass. 6749/07, secondo cui l’art. 148 c.p.c., dispone che la relazione di notificazione debba essere apposta “in calce all’originale e alla copia dell’atto”. Tale previsione è posta a presidio dell’attività di notificazione degli atti, ossia della regolare consegna di copia integrale degli stessi, in osservanza del principio della loro consegna in conformità all’originale. Sicchè la collocazione della relata in calce all’atto notificato svolge la funzione di richiamare l’attenzione dell’Ufficiale giudiziario alla regolare esecuzione dell’operazione di consegna della copia integrale conforme all’originale, dal momento che l’attestazione di eseguita consegna della copia dell’atto, che fa fede fino a querela di falso, implica l’attestazione di conformità della copia all’originale. Qualora la relazione di notificazione sia, invece, annotata sul frontespizio del documento, viene meno la garanzia della consegna dell’atto nella sua integralità e, pertanto, ricorre un’ipotesi di nullità del medesimo.

Ciò premesso, ha però errato la commissione tributaria regionale nel non considerare che tale nullità doveva, nella specie, ritenersi sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto; stante la tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento da parte della società destinataria e la mancata contestazione, da parte di quest’ultima, della effettiva conformità all’originale della copia notificata.

Va infatti richiamato, anche in proposito, l’orientamento di legittimità (Cass. SSUU 19854/04; Cass. 2272/11 ed altre) secondo cui la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale; soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi ultimi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per queste dettato. Con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c..

Fermo restando (ma si tratta di condizione qui ininfluente) che tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento.

Si è inoltre affermato (Cass. 5057/15; 18480/16; 6678/17 ed altre) che la notificazione è una mera condizione di efficacia ovvero di operatività, e non un elemento costitutivo, dell’atto di imposizione fiscale; sicchè la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo. Il quale – implicando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario – può desumersi anche dalla tempestiva proposizione dell’impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato.

Tali principi hanno trovato applicazione anche esattamente in termini con la presente fattispecie; essendosi infatti stabilito che: “la notifica dell’avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio di quest’ultimo anzichè in calce ad esso, non può dichiararsi nulla qualora non siano oggetto dí specifica contestazione la completezza e conformità dell’atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l’indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all’interessato l’integrità dell’atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo” (Cass. 23175/16, ord.).

Contrariamente a quanto sostenuto da CE.S.I.S.S., la sanatoria dell’atto non è qui impedita dalla asserita radicale “inesistenza” della notificazione. Tale affermata inesistenza va infatti esclusa in ragione di quanto recentemente stabilito da Cass. SSUU 14916/16 (con riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione, ma in forza di principi di ordine generale), secondo cui: “l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.

p. 4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso implica la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione. Quest’ultima, stante l’avvenuta sanatoria della causa di invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento, dovrà decidere le ulteriori questioni ad essa sottoposta dalle parti (fatte oggetto di riproposizione nel secondo e terzo motivo del presente ricorso per cassazione), ed espressamente ritenute assorbite dall’erroneo accoglimento dell’eccezione di nullità.

Il giudice di rinvio deciderà anche delle spese del presente procedimento.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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