Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22540 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 10/08/2021), n.22540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9652-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F., L.R., T.P., S.A.,

domiciliati L.R., ABL SRL, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TIMAVO 32, presso lo studio dell’avvocato MARCO PAOLETTI,

rappresentati e difesi dagli avvocati ALESSANDRA PICCARDO ed ANTONIO

LOVISOLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 148/2015 della COMM. TRIB. REG. LIGURIA,

depositata il 01/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. L’Agenzia delle entrate in data 03 dicembre 2012 notificava alla società ABL S.r.l. ed ai suoi soci, L.R., S.A. e T.P. gli avvisi di accertamento con i quali, si richiedeva il pagamento di una maggiore imposta a titolo di Ires, Irap ed Iva, oltre interessi e sanzioni. L’Ufficio, facendo applicazione della presunzione di distribuzione ai soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa dei maggiori utilii conseguiti, richiedeva ai soci il pagamento di maggiori somme a titolo di imposte dirette, incrementando l’imponibile mediante l’imputazione del reddito da partecipazione. In particolare, l’atto impositivo si basa sul recupero a tassazione di ricavi non dichiarati ricostruiti tramite il metodo analitico-induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d). Ciò derivava dal rilievo che una serie di elementi indiziari conduceva l’Agenzia a ritenere palesemente antieconomica la gestione di un’operazione immobiliare. La Società aveva acquistato un fondo con annessi fabbricati rurali accedendo ad un mutuo con un istituto bancario, unitamente ad altri due finanziamenti, nonché anche i soci avevano partecipato a finanziare la Società con l’aumento di capitale sociale iniziale, rinunciando ai relativi crediti, con costituzione di “riserve”. Svolti i lavori di ristrutturazione con annessa viabilità interna, la Società realizzava 9 appartamenti di cui 7 venivano venduti nel 2008 e gli altri due nel 2012. L’Ufficio ha rilevato che, nello stesso periodo (2008-2012) la società aveva concesso finanziamenti a favore di altre due S.r.l. per 680.000 Euro senza interessi, mentre aveva un debito totale di 3.837.385 Euro con interessi passivi, nonché ha evidenziato come le modalità di determinazione delle “rimanenze finali” nel 2008 erano da considerarsi erronee, poiché, a fronte delle perdite dichiarate per l’esercizio 2008 pari a 272.700,44, in realtà sarebbero dovute essere considerate perdite per 500.000 Euro. Tenuto conto dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti dalla vendita degli appartamenti come dichiarati in bilancio, la differenza tra costi e ricavi portava ad un risultato attivo di 35.254 Euro. Ancora, l’Agenzia ha rilevato scostamenti di prezzo ritenuti ingiustificati nella vendita dei singoli appartamenti, facendo riferimento al prezzo per millesimo al mq tra gli appartamenti ceduti nel 2008 rispetto a quelli venduti nel 2012 ad un prezzo superiore ai primi. Infine, l’Ufficio contestava alla Società la contabilizzazione ad incremento delle rimanenze degli interessi passivi corrisposti a seguito del mutuo stipulato per l’acquisto, dovendo applicarsi l’art. 110 Tuir, comma 1, lett. b), ult. per., per il quale potevano essere ricompresi nel costo dei beni gli interessi passivi sui prestiti contratti per la “costruzione e ristrutturazione” degli immobili, con esclusione quindi degli interessi del mutuo contratto per l’acquisto. Da tutto ciò derivava l’accertamento di ulteriori componenti positivi di reddito per l’ammontare di 828.973 Euro.

1.1. Con ricorso la Società contribuente ed i suoi soci impugnavano gli atti impositivi sopra indicati dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova contrastando l’accertamento che non avrebbe tenuto conto delle difficoltà incontrate nella realizzazione dei lavori le quali avevano ridotto il margine di guadagno inizialmente previsto e che, se correttamente considerate, avrebbero consentito di rilevare la congruità dei valori inseriti in bilancio. In particolare, contestavano la rilevata difformità tra i prezzi di vendita degli appartamenti aventi caratteristiche diverse per le quali non potevano essere considerati equivalenti, nonché riteneva erroneo considerare per tutti il prezzo a mq più alto relativo alle unità immobiliari di maggior pregio, anche perché le vendite nel 2008 erano avvenute con contratti preliminari stipulati negli anni precedenti mentre erano ancora in corso d’opera, mentre nel 2012 erano stati venduti gli alloggi già rifiniti. Rispetto all’applicazione dell’art. 110 Tuir, comma 1, lett. b), ult. per., ritenevano che si dovesse distinguere tra società di trading immobiliare (le quali acquistavano e rivendevano immobili senza apportarvi modifiche) e società immobiliari di costruzione, nelle quali doveva essere considerata la Società contribuente, che, a differenza delle prime non potevano rientrare nell’applicazione della norma la quale impediva il computo degli interessi passivi del mutuo contratto per l’acquisto. I soci, spiegate le medesime ragioni della Società, aggiungevano che non si poteva presumere la ripartizione di utili extra bilancio, per il divieto di doppia imposizione e non essendo stata provata, nonché l’errata determinazione dell’importo presuntivamente distribuito. L’Ufficio affermava la legittimità del proprio operato sostenendo che, dalle anomalie rilevate, la gestione poteva essere considerata anti-economica e ribadiva l’incongruenza rilevata nella vendita degli appartamenti tra il 2008 ed il 2012. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi, riducendo del 20% i maggiori ricavi accertati ed escludeva gli interessi passivi del mutuo contratto per l’acquisto dall’applicazione dell’art. 110 Tuir, comma 1, lett. b), ult. per..

1.2. Sia la Società che i soci proponevano appello di fronte alla Commissione tributaria regionale della Liguria, nonché l’Agenzia con appello incidentale. I Giudici di secondo grado confermavano la decisione impugnata rispetto alla capitalizzazione degli interessi passivi, considerando la Società come immobiliare di costruzione e non di trading, mentre riteneva congruo l’accertamento effettuato dall’Ufficio sui diversi prezzi di vendita degli alloggi venduti nel 2008, non considerando valido il motivo dirimente della vendita in corso d’opera ritenendo che la Società, in mala fede, avrebbe potuto dichiarare le vendite del 2012 ad un prezzo inferiore per generare minori utili ed imposte.

1.3. Avverso questa ultima decisione, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato con memoria.

1.4. La Società contribuente, successivamente cancellata dal Registro delle imprese, con i suoi soci hanno presentato controricorso.

1.5. Prima della fissazione dell’udienza sono pervenute le definizioni agevolate delle liti pendenti ai sensi del D.L. n. 119 del 2018 per i soci L.R. e S.A. con richiesta congiunta da parte dell’Agenzia di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere nei loro confronti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. L’Agenzia delle entrate, con il primo motivo, denuncia l’omesso esame di un fatto oggetto di discussione, ritenuto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo la sussistenza di un maggior valore dei ricavi dichiarati dalla vendita degli appartamenti realizzati, non aveva tenuto conto delle condotte antieconomiche nella gestione dell’operazione immobiliare sostenute fin dal primo grado di giudizio e ribadite in appello. La pronuncia impugnata, infatti è motivata considerando solo le caratteristiche degli immobili asseritamente sotto fatturati e la data della loro vendita, senza dar rilievo alcuno alle condotte anti economiche contestate negli avvisi impugnati.

2.1. Con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere i Giudici d’appello non considerato appieno l’incongruenza tra i maggiori prezzi praticati nella vendita di due alloggi mansardati, ritenuti quindi di minor valore, nel 2012, in piena crisi del mercato immobiliare, rispetto a quelli venduti nel 2008, richiamando in modo incomprensibile una possibile “mala fede” della Società.

2.2. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 Tuir, comma 1, lett. b), ult. per., poiché la decisione impugnata non ha ritenuto applicabile detta norma per la quale non si sarebbe potuto considerare gli interessi passivi del mutuo quale costo da parte della Società, essendo incontestato che le somme erano state utilizzate solamente per l’acquisto e non per la successiva ristrutturazione dell’immobile.

3. Preliminarmente va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere nei confronti dei soci L.R. e S.A. per cessata materia del contendere a seguito di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, quindi si rileva che i primi due motivi, assorbito il terzo, sono entrambi fondati e possono essere oggetto di trattazione unitaria.

3.1. Dall’esame della sentenza impugnata è possibile rilevare che le condotte anti economiche evidenziate dall’Ufficio, tra le quali la concessione di prestiti senza interessi ad altre società ed il ridotto margine di guadagno della complessiva operazione di acquisto, ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile, non siano stati oggetto di alcuna valutazione, essendo, invece, stata considerata la sola incongruenza tra i prezzi di vendita praticati nel 2008 rispetto a quelli maggiori del 2012. Su detta differenza di valore degli appartamenti era stata portata la giustificazione, confermata da una perizia asseverata, che i primi appartamenti erano stati venduti con contratto preliminare durante la loro costruzione, mentre gli altri ad opera finita. Risulta invero incomprensibile l’affermazione secondo la quale detta la Società avrebbe potuto, “in mala fede”, “dichiarare ad un prezzo inferiore e quindi generare un minor utile e minori imposte” utilizzata per accogliere l’impugnazione dei contribuenti.

3.2. Da ciò consegue che la decisione impugnata dall’Ufficio risulta viziata, non avendo tenuto conto delle condotte antieconomiche della Società nella gestione dell’operazione immobiliare e risultando, quantomeno parzialmente, incomprensibile la motivazione rispetto alla contestata incongruenza tra i diversi valori di vendita dei singoli alloggi.

4. In definitiva, per quanto esposto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere nei confronti dei soci L.R. e S.A. a seguito di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018 ed il ricorso dell’Agenzia, limitatamente ai primi due motivi, va accolto cassando con rinvio la sentenza impugnata alla Commissione tributaria regionale della Liguria che provvederà anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere per i soci L.R. e S.A., con spese compensate. Accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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