Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2254 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2254 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 28543-2010 proposto da:
TARQUINI CARLA, TOZZI ELISENA, D’ASCENZO LUCIO, DI
VAIRA AURORA, MARRAFFINO GIOVANNA, MARZUCCO MARIA
ANNUNZIATA, PAOLONE ROSSANA GABRIELLA, LAVIOLA GIANNI,
GATTI CARLO, DE RISIO ROBERTO, DI STEFANO AURELIA,
MASSARA MARIA, PALMA GIULIANA, DI PIETRO NINA,
D’ASCENZO DANIELE, elettivamente domiciliati in ROMA
VIA SUSA l, presso lo studio dell’avvocato IDA DI
DOMENICA, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI
COSCIA;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TERMOLI in persona
del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in

Data pubblicazione: 30/01/2018

persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende;
– controricorrenti –

140L)t
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depositata il 09/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/10/2017 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO FEDERICI.

avverso la sentenza n. 6/2010 della COMM.TRIB.REG.

Rilevato che:
con ricorso tempestivamente notificato D’Ascenzo Daniele e altri quattordici
contribuenti, con unico motivo, impugnavano la sentenza n. 6/02/10,
depositata il 9.02.2010 dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise;
riferivano che a seguito di verifiche presso la società Daniel s.r.I., loro
datrice di lavoro, erano destinatari, ciascuno, di avvisi di accertamento relativi

maggiori redditi di lavoro ai fini IRPEF, in ragione delle ore lavorative espletate
a nero nella azienda, destinate alla produzione di capi di abbigliamento, non
corrispondenti dunque a quelle formalmente risultanti nella documentazione
della società. I contribuenti ricorrevano avverso i suddetti avvisi e le relative
cartelle di pagamento; la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso
annullava gli atti impositivi, quella Regionale del Molise, con la sentenza ora
impugnata, accoglieva invece l’appello della Amministrazione.
con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione
degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 38, del d.P.R. n. 600/1973„ nonché
l’erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto
decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per
non aver dato conto delle ragioni in base alle quali il giudice dell’appello abbia
attribuito agli indizi acquisiti dalla Agenzia i requisiti della gravità, precisione e
concordanza, né aver illustrato il giudizio logico seguito;
l’Agenzia delle Entrate si è tempestivamente costituita con controricorso,
contestando l’avverso motivo e chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato che:
Preliminarmente risultano depositati agli atti le comunicazioni, provenienti
dalla Agenzia delle Entrate, di regolare definizione della lite ai sensi dell’art. 39,
co. 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella I. n. 111 del 2011, per i
ricorrenti D’Ascenzo Daniele, De Risio Roberto, Di Pietro Nina, Di Stefano
Aurelia, Di Vaira Aurora, Laviola Gianni, Maraffino Giovanna, Marzucco Maria

Rt 8543/2010
Rer LL

4,4

agli anni d’imposta 1996 e 1997, con i quali l’Agenzia delle Entrate contestava

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Annunziata, Massara Maria, Palma Giuliana, Paolone Rossana Gabriella,
Tarquini Carla, Tozzi Elisena.
Il riscontro documentale, proveniente dalla controricorrente, prova
pienamente il verificarsi dei presupposti normativamente previsti dalla
disciplina indicata per l’estinzione del giudizio per cessata materia del
contendere;

Gatti Carlo, non essendovi invece riscontri di definizione della lite anche per
essi.
Soggettivamente circoscritta la controversia, a parte i dubbi di
ammissibilità del ricorso che, con unico motivo, richiama contestualmente la
violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, esso va
comunque rigettato perché infondato.
Il singolo motivo, pur con il richiamo ai nn. 3) e 5) del comma 1 dell’art.
360 c.p.c., è sostanzialmente riconducibile alla medesima questione, il
malgoverno del materiale probatorio da parte del giudice di merito, anche ai
fini del rispetto del principio distributivo dell’onere della prova.
I ricorrenti lamentano che la CTR del Molise, riformando la sentenza della
CTP, ha ritenuto corretto l’accertamento induttivo della Amministrazione,
valorizzando elementi che invece, a loro detta, non dimostrerebbero affatto
l’attività lavorativa non dichiarata dai dipendenti della Daniel s.r.I., tanto meno
la percezione di ulteriore reddito da parte loro. In sintesi sostengono che il
giudice tributario regionale, nonostante la mancanza di gravità, precisione e
concordanza degli indizi, abbia fondato solo su questi la decisione loro
sfavorevole.
Ora, è pacifico che competa alla Corte di cassazione, nell’esercizio della
funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi
contenuti nell’art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluto al
giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli
artt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di
presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel
violare i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non
RGN 28543/2010
,
R

il ricorso va invece esaminato nel merito con riguardo a D’Ascenzo Lucio e

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abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo
valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass., ord. n.
10973/2017, Cass., sent: n. 1715/2007).
Ebbene, quanto all’utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione e
concordanza degli stessi permette di acquisire una prova presuntiva, che,
anche sola, è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmente

manca tale convergenza qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi
per la costituzione della prova. Nel caso di specie la ricorrente ritiene che ci si
trovi dinanzi ad indizi privi di precisione e concordanza, sicchè mancherebbe la
prova presuntiva richiesta dall’art. 2729 c.c. e dall’art. 38, co. 3, del d.P.R. n.
600 del 1973.
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia tracciato il corretto
procedimento logico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, in
particolare affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla
legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non
atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorchè
preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi,
perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un
indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole
completamento (tra le più recenti cfr. Cass., sent. n. 12002/2017; Cass., ord.
n. 5374/2017). Ciò che rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole
probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva
emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di
fondatezza della pretesa, salvo l’ampio diritto del contribuente a fornire la
prova contraria.
Occorre allora verificare se nella sentenza gravata sia stato fatto buon
governo dei principi appena esposti.
Il giudice regionale tributario ha motivato la decisione evidenziando che gli
indizi raccolti dalla amministrazione conducevano alla prova di quanto
contestato. In particolare, ha ritenuto significativo che, nonostante l’assenza
dal lavoro dei dipendenti per numerosi giorni e per numerose unità, senza
RGJ 1 28543/2010

rilevanti accertarti dalla amministrazione (Cass., sent. n. 1575/2007), quando

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giustificare malattie o altro, la produttività non scemava, il consumo di energia
elettrica all’interno dell’opificio non variava, le consegne della merce non
subivano rallentamenti. In modo analitico in motivazione si evidenzia che
«l’assenza di documenti in grado di giustificare le assenze dei dipendenti
indicati, la ripetizione e la sistematicità di tali assenze, la continuità della
attività di produzione, che non ha subito alcuna contrazione, i lavori e le

elettrica, nei periodi indicati, non hanno subito contrazione. Tali elementi
oggettivi, consentono di ritenere che, effettivamente, i ricorrenti hanno svolto
il loro solito lavoro nel dicembre 1996 e 1997, così come accertato dalla
Guardia di Finanza di Termoli».
Dunque il giudice del merito è stato attento nell’elencare gli indizi assunti
dalla Amministrazione e, nella sequenza della loro elencazione, ha fatto mostra
di essere consapevole della loro rilevanza, nella loro unitarietà e nella
valutazione globale, secondo il procedimento logico richiesto per il giudizio di
valore sulle prove indiziarie e sul rapporto tra di esse interagente, per gravità,
precisione e concordanza, ai fini della loro qualificazione presuntiva, come tali,
una volta sussunte nella categoria contemplata dall’art. 2729 c.c., lasciate al
suo prudente apprezzamento per la formazione del convincimento su cui
basare la decisione.
In questo processo non si evince alcun salto logico, alcuna
contraddittorietà, alcuna imprecisione del giudice d’appello, sicchè la prova
presuntiva è stata trattata secondo corretti canoni interpretativi e, fondata su
elementi forniti dalla Amministrazione, rispetta anche il parametro normativo
della corretta distribuzione dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c.
In conclusione alcuna censura può essere sollevata sulla motivazione della
sentenza e sulla applicazione dei parametri normativi di riferimento.

Considerato che
il ricorso va pertanto rigettato e, in conseguenza della soccombenza, i
ricorrenti D’Ascenzo Lucio e Gatti Carlo vanno condannati alla rifusione delle
RG 28543/2010
e

consegne non hanno subito riduzioni di sorta ….., il consumo di energia

spese di causa nei confronti della controricorrente, nella misura specificata in
dispositivo;

P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere nei
confronti di D’Ascenzo Daniele, De Risio Roberto, Di Pietro Nina, Di Stefano

Annunziata, Massara Maria, Palma Giuliana, Paolone Rossana Gabriella,
Tarquini Carla, Tozzi Elisena;

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rigetta il ricorso promosso da D’Ascenzo Lucio e Gatti Carlo;
condanna D’Ascenzo Lucio e Gatti Carlo alla rifusione in favore della
Agenzia delle Entrate delle spese processuali, che liquida nella misura di C
500,00 per ognuno, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta civile
della Corte suprema di cassazione, il giorno 13 ottobre 2017.
Il Presidente
Biagio Virgilio
/—

Aurelia, Di Vaira Aurora, Laviola Gianni, Maraffino Giovanna, Marzucco Maria

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