Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22539 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7922-2013 proposto da:

P.T.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL

MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO PIERO

ZOPPOLATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIA LAURA SOMMAZZI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA DI GENOVA, elettivamente

domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO LOVISOLO;

– controricorrente –

sul ricorso 13687-2014 proposto da:

P.T.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL

MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO PIERO

ZOPPOLATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIA LAURA SOMMAZZI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA DI GENOVA, elettivamente

domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO LOVISOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2012 depositata il 19/09/2012, avverso la

sentenza n. 74/2013 depositata il 20/11/2013 della COMM. TRIB. REG.

di GENOVA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1.1 P.T.A. propone un articolato motivo di ricorso (n. 7922/13 rg.) per la cassazione della sentenza n. 94 del 19 settembre 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Liguria, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi i dinieghi di rimborso dell’Iva (10%) – oppostile da AMIU Genova spa – versata su TIA dal 2006 al 2009.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che la P. fosse priva di legittimazione attiva, dal momento che: – per gli anni 2006 e 2007, il versamento della TIA (con applicazione dell’Iva) era stato eseguito dal padre D.L. (deceduto il (OMISSIS)); – in base al testamento olografo di quest’ultimo, risultava che la P. fosse proprietaria dell’immobile al quale si riferiva l’imposta versata, non per l’intero, ma unicamente al 50% pro indiviso; – tale testamento provvedeva comunque soltanto per i beni immobili, non anche per i crediti, in relazione ai quali operava la successione legittima; – la circostanza che le bollette di versamento fossero state intestate a nome del D. impediva di imputare con certezza il loro pagamento alla P., invece che ad altro erede.

p. 1.2 Con altro ricorso (n. 13687/14 rg) la P. propone altresì due motivi per la cassazione della sentenza n. 74 del 20 novembre 2013 con la quale la commissione tributaria regionale della Liguria ha respinto il ricorso per revocazione da lei proposto avverso la suddetta sentenza CTR Liguria 94/12.

La commissione tributaria regionale, in tal caso, ha ritenuto che i motivi di revocazione dedotti dalla P. riguardassero, a tutto concedere, un errore di valutazione giuridica, non già un errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4).

In entrambi i ricorsi, resiste con controricorso AMIU Genova.

La ricorrente ha depositato memorie.

Sussistono ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tali da determinare la riunione dei ricorsi così introdotti.

p. 2.1 Iniziando ad esaminare il procedimento per revocazione (ric. n. 13687/14 rg), si osserva che, con il primo motivo di ricorso, la P. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – violazione dell’art. 395, n. 4) cit., nonchè “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che la sentenza oggetto di revocazione aveva escluso il suo diritto al rimborso Iva sulla Tia, sull’erroneo convincimento che essa ricorrente non avesse legittimazione attiva, in quanto non erede del contribuente D.; convincimento a sua volta derivante da vari errori di fatto individuabili nelle seguenti circostanze, comprovate in causa: – avvenuta rinunzia ad ogni diritto testamentario da parte della coerede P.T.; – avvenuto versamento della Tia per l’intera superficie dell’immobile, e non soltanto per la metà della propria quota testamentaria; – riconoscimento de plano del diritto al rimborso, per annualità diverse, da parte di AMIU Genova; effettiva esecuzione del versamento Tia da parte di essa ricorrente, e non di altri.

Con il secondo motivo di ricorso la P. ripropone – per l’ipotesi di decisione rescissoria nel merito – í motivi di impugnazione dei diniego di rimborso già dedotti nel giudizio definito con la sentenza oggetto di revocazione, e concernenti l’effettivo diritto al rimborso dell’Iva corrisposta sulla Tia.

p. 2.2 I ricorso è infondato.

Come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, la carenza di legittimazione attiva della P. in ordine all’istanza di rimborso dell’Iva sulla Tia è stata affermata dalla sentenza oggetto di revocazione: all’esito di una valutazione giuridica e probatoria del compendio istruttorio, non già in conseguenza di un errore di fatto indotto da una svista di tipo percettivo; – nel vaglio di un punto controverso tra le parti, ed anzi concernente il problema essenziale dedotto nel contraddittorio di causa (la legittimazione attiva della P. per effetto della sua successione testamentaria nel credito di rimborso del de cujus D.).

La conclusione alla quale è pervenuta la sentenza di cui si chiede la revocazione – ancorchè errata – non è causalmente dipesa da una svista percettiva nella lettura delle risultanze e delle produzioni del giudizio, bensì da una determinata valutazione probatoria di fatti controversi ed ampiamente discussi, oltre che da una consequenziale qualificazione giuridica della fattispecie (nel senso, appunto, della ritenuta esclusione della P. dalla successione ereditaria nel credito paterno al rimborso).

Si richiama, sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità; con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Sicchè il vizio con il quale si imputi alla sentenza un’erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sè, incompatibile con l’errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio (da ultimo, Cass. n. 8828/17; così Cass. 25653/13; 22868/12 ed innumerevoli altre).

L’errore revocatorio è dunque configurabile solo nelle ipotesi in cui il giudice sia incorso in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile e lampante dagli atti, e tale da averlo indotto a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, fatto che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale; non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati.

Va d’altra parte osservato come l’irrilevanza, ai fini revocatori, dei plurimi errori lamentati dalla ricorrente nella sentenza CTR Liguria 94/12 emerga dallo stesso tenore del motivo di cassazione in esame. La dove esso mira non già a far emergere una svista sensoriale di percezione documentale bensì – attraverso la deduzione di un vizio motivazionale e di applicazione normativa, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), un errore (per giunta direttamente riferito alla sentenza oggetto di revocazione, e non alla sentenza qui impugnata) di tipo valutativo e giuridico nella ricostruzione della fattispecie.

Errore, quest’ultimo, suscettibile pertanto di essere fatto valere non già ex art. 395 c.p.c., n. 4), bensì tramite ricorso per cassazione (come, in effetti, separatamente proposto dalla P.).

p. 3.1 Venendo ora al ricorso (n. 7922/13 rg.) per la cassazione della sentenza CTR 94/12 (risultata, come detto, esente da vizio revocatorio), con l’unico articolato motivo la P. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – la violazione delle norme sia sulla legittimazione ad agire, sia sulla istituzione ereditaria; nonchè insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare che: – ancorchè proprietaria del 50% dell’immobile tassato, gli importi Tia erano stati corrisposti per l’intera superficie; – l’apertura della successione legittima sui crediti non escludeva la sua piena legittimazione attiva al rimborso, dal momento che l’unica erede legittimaria (la madre P.T.) aveva rinunciato ai suoi diritti sull’eredità, come da documentazione in atti; – i pagamenti Tia in questione erano stati tutti da lei eseguiti; – l’AMIU Genova aveva riconosciuto de plano la sua legittimazione attiva in quanto erede, tanto da aver accolto due successive istanze di rimborso, come da documentazione in atti.

p. 3.2. Questo motivo – da ritenersi indenne dalle eccezioni di inammissibilità opposte dalla controricorrente – è fondato sotto entrambi i profili nei quali viene proposto.

Con l’opposizione agli atti di diniego la P. ha inteso realizzare un credito derivante da indebiti versamenti, su più annualità, dell’Iva sulla Tia; versamenti effettuati, per il 2006 e 2007, dal padre defunto e, per il 2008 e 2009, direttamente da lei medesima.

Trattandosi, appunto, della deduzione in giudizio di un credito da ripetizione di indebito, la commissione tributaria regionale doveva affermare – e non escludere – la sua legittimazione attiva, in applicazione del principio secondo cui: “i crediti del “de cuius”, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all’art. 727 c.c., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonchè al successivo art. 757 c.c., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poichè il coerede vi succede al momento dell’apertura della successione, trovando tale soluzione conferma nell’art. 760 c.c., che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamente l’inclusione dei crediti nella comunione. Nè, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il “de cuius” ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale”. Con la conseguenza che: “ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”. (così Cass. 15894/14; nello stesso senso, Cass. 24449/15 ed altre).

Quand’anche, pertanto, il giudice di merito avesse ritenuto non provata l’affermazione della P. in ordine alla insussistenza di altri eredi nell’ambito della successione legittima apertasi sui crediti del de cujus (nonostante l’avvenuta rinuncia di ogni diritto sull’eredità, così come formulata dalla madre P.T.), non per questo poteva escludersi la qualità di creditrice direttamente in capo alla richiedente il rimborso; e, di conseguenza, la sua legittimazione a far valere l’intero credito (salva l’eventuale regolazione delle singole quote nei rapporti interni tra i co – creditori jure successionis).

p. 4. Ne segue quindi la cassazione della sentenza CTR Liguria 94/12 impugnata.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè sono state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo della P. ed affermazione del suo diritto al rimborso.

Ciò stante l’effettiva non debenza dell’Iva sugli importi versati a titolo di tariffa di igiene ambientale.

In materia si è consolidato l’orientamento secondo cui la TIA non costituisce un’entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993, con conseguente sua qualifica in termini di tributo; tanto da rientrare nella giurisdizione del giudice tributario (SSUU ord. n. 23114 del 12/11/2015).

Sul punto specifico della imponibilità Iva della tariffa in questione, ricorre quanto già affermato da Cass. 4723/15 (con ampi richiami ai profili di compatibilità con il diritto UE) secondo cui: “questa Corte, in plurime occasioni (si veda Cass. Sez. 5, nn. 3293, 3294, 3542, 3755, 3756, 5825, 5826, 5827, 5830, 5831, 5833, 6258, 7333, 7335, 7336, 7338, 7339, 7341, 7342 del 2012; più di recente, Cass. Sez. 5, n. 8383 del 2013) ha avuto modo di chiarire – sulla base di quanto affermato da Corte cost. nn. 238/2009, 300/2009 e 64/2010 e ribadito da questa Corte, con le decisioni delle SS.UU. n. 14903/2010 e n. 25929/2011 – che “… la TIA ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad IVA, dal momento che l’Iva come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un’imposta, sia pure “mirata” o “di scopo” cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso. Per quanto attiene poi all’Iva, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, puntualizza che sono soggette a tale imposta solo le prestazioni di servizi “verso corrispettivo” e non quelle finanziate mediante imposte. Dunque solo ove sussista un “corrispettivo sarà applicabile il n. 127 sexiesdecies della Tabella A parte terza allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, e dovrà essere applicata l’Iva sulle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali nonchè sulle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione”.

Questo orientamento ha poi trovato definitiva conferma – a composizione di pregresso contrasto – nella decisione SSUU n. 5078 del 15/03/2016, in base alla quale: “la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, oggi abrogato, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all’IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l’acquisto di beni o servizi e non in quello di un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente”.

Le spese di merito e legittimità vengono compensate in ragione del solo recente consolidarsi dell’appena riportato orientamento giurisprudenziale di non debenza.

PQM

 

La Corte:

– disposta la riunione del ricorso n. 13687/14 al n. 7922/13;

– respinge il primo ricorso, accoglie il secondo;

– cassa, in relazione al ricorso accolto, la sentenza impugnata CTR Liguria n. 94/12 e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., accoglie il ricorso introduttivo della contribuente;

– compensa, nei ricorsi riuniti, le spese di legittimità; nonchè quelle di merito concernenti il giudizio definito con la sentenza cassata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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