Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22538 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25510-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PREMUDA 1/A,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO POLISI;

– ricorrente –

contro

L.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CATONE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANGELO PISANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 03/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza n. 110/32/13, depositata il 22/3/2013, ha respinto l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Polis s.p.a., avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso, proposto da L.R., avverso ruoli e cartelle di pagamento per TARSU, IRPEF ed IRAP ed altri tributi, relativi a diverse annualità, sostenendo, tra l’altro, l’omessa notifica delle cartelle impugnate e degli avvisi di mora, per essere la contribuente venuta a conoscenza della pretesa tributaria soltanto il 22/6/2010, a seguito di richiesta rivolta direttamente al Concessionario (Equitalia Polis s.p.a.);

che il giudice di appello ha motivato la propria decisione nel senso che la doglianza riguardante l’intervenuto annullamento di talune delle cartelle di pagamento, ancorchè non affette da alcun vizio, è inammissibile, perchè genericamente formulata, che merita altresì conferma, alla luce della sentenza n. 258/2012 della Corte Costituzionale, la decisione di primo grado, nella parte in cui ha rilevato la irritualità della notifica delle cartelle esattoriali eseguita a destinatario dichiarato irreperibile, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e che al contrario non può escludersi la ritualità della notifica eseguita mediante consegna al nipote convivente del destinatario medesimo, ancorchè priva della verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario, e, in ogni caso, che la mancata produzione in giudizio delle cartelle di pagamento non consente di superare, con effetto assorbente, l’eccezione di omessa notificazione delle cartelle di pagamento in questione, “non apparendo sufficiente la fotocopia della relazione di notifica delle cartelle e l’estratto di ruolo”;

che Equitalia Sud s.p.a. interpone ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e art. 100 c.p.c., giacchè la CTR non ha considerato che la impugnazione degli otto estratti di ruolo di cui la L. riferiva aver avuto conoscenza soltanto a seguito di espressa richiesta rivolta al Concessionario, è inammissibile, perchè riguarda atti non impugnabili autonomamente, ai sensi della sopra richiamata disposizione, non risultando svolto nel ricorso introduttivo del giudizio alcun riferimento all’impugnazione delle cartelle di pagamento, a dire della contribuente mai ricevute; che con i secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, comma 2, giacchè la CTR ha erroneamente affermato che la produzione dell’estratto di ruolo non consente la verifica degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale, e della ritualità della sua notificazione, atteso che nessuna delle richiamate disposizioni fa riferimento alla necessità dell’originale della cartella di pagamento, che viene consegnata al contribuente, al fine di comprovare l’esistenza del titolo esecutivo, e sottolinea che l’estratto di ruolo, pur non essendo la riproduzione fotografica della cartella di pagamento, riporta tutti gli elementi essenziali del ruolo sul quale si fonda la pretesa impositiva;

che il primo motivo di doglianza è infondato e va disatteso, mentre il secondo motivo è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte;

che la contribuente, nel ricorso introduttivo, assumeva di aver avuto conoscenza, soltanto in data 22/6/2010, dei ruoli di cui alle cartelle di pagamento oggetto di causa, a seguito di una espressa richiesta al Concessionario, non avendo in precedenza ricevuto alcuna notificazione dei predetti atti, e la CTR, in sostanziale continuità di giudizio con la CTP, ha ritenuto che l’Agente della riscossione non aveva assolto l’onere di provare la rituale notifica degli atti impugnati, e che l’impugnazione della contribuente come non fosse limitata al mero accertamento negativo della pretesa impositiva, azione quest’ultima inammissibile, soprattutto in difetto di una procedura esecutiva concretamente attivata;

che, dunque, non ha pregio la deduzione della ricorrente Equitalia Sud circa il difetto d’interesse della contribuente all’impugnazione degli estratti di ruolo in questione;

che, anzitutto, “Il ruolo, benchè atto interno dell’Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poichè contiene l’indicazione del periodo d’imposta, cui l’iscrizione si riferisce, dell’imponibile, dei versamenti e dell’imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente, sicchè momento determinante per l’instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la sua formazione e non già quello della notificazione della cartella esattoriale, che costituisce solo lo strumento mediante il quale la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del debitore d’imposta.” (Cass. n. 2248/2014);

che, inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19704/2015, hanno affermato che il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo, e può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell’invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo, e che a ciò non osta l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, non esclude la possibilità per il contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza appunto attraverso l’estratto di ruolo rilasciato a sua richiesta;

che, alla luce di quanto esposto, non appare censurabile la decisione del Giudice di appello nella parte in cui, qualificando la iniziativa giudiziaria della contribuente come incentrata sulla mancata notificazione delle cartelle esattoriali che, quindi, non potevano essere prodotte in giudizio, a differenza degli estratti del ruolo, l’ha ritenuta ammissibile;

che il secondo motivo di doglianza concerne la notifica delle cartelle, avvenuta nelle forme ordinarie, e secondo la contribuente il Concessionario avrebbe dovuto produrre e cartelle esattoriali, con la relazione di notifica, e non già la relazione di notifica, seppure corredata da un estratto di ruolo;

che, quanto alle modalità con cui si debba in tale ipotesi fornire la prova, questa Corte si è già espressa nel senso che non sussiste un onere, in capo al Concessionario (Agente della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, in quanto tale obbligo non discende dal richiamato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla “matrice” (la quale – come chiarito da Sez. 3, n. 10326/2014 – è l’unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento);

che, pertanto, deve ritenersi ammissibile la prova della notificazione mediante produzione, ove si opti per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima (Cass. 23039/2016; n. 6395/2014);

che, com’è noto, secondo un’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, “l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con a cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona dei debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria” (Cass. n. 11141/2015 e n. 11142/2015), precisamente, “il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) e, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, (Cass. n. 24235/2015, in motivazione), ed ancora, “l’estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli” (Cass. n. 11111/2015 e n. 11142/2015 cit.);

che, in conclusione, la sentenza impugnata non è in linea con i principi di diritto sopra ricordati, avendo la CTR giudicato questione assorbente la mancata produzione in giudizio delle cartelle di pagamento, avuto riguardo alla eccezione di difetto di notificazione delle stesse, e va cassata, con rinvio della causa, per nuovo esame, alla medesima C.T.R. della Campania, in diversa composizione;

che al giudice dei rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto della non sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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