Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22538 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 16/10/2020), n.22538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24510 – 2019 R.G. proposto da:

S.S., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Roma, alla via Teofilo

Folengo, n. 49, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Maria

Facilla che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale

in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore.

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 654/2019 del Tribunale di Napoli;

udita la relazione nella camera di consiglio del 23 luglio 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. S.S., cittadino del (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che il padre, poi deceduto nel 2009, gli aveva donato un terreno; che nondimeno la donazione aveva deluso le aspettative della seconda moglie del padre, tant’è che la donna lo aveva fatto minacciare e malmenare da persone da ella incaricate; che non aveva denunciato l’accaduto alla polizia perchè privo di mezzi economici; che aveva così maturato la decisione di abbandonare il paese d’origine; che aveva dapprima raggiunto la (OMISSIS), ove era rimasto per alcuni mesi, e dalla (OMISSIS) era arrivato in (OMISSIS).

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 654/2019 il Tribunale di Napoli respingeva il ricorso con cui S.S., avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava il tribunale che le dichiarazioni rese risultavano del tutto generiche, incongrue e dunque inattendibili.

Evidenziava quindi che non sussistevano i presupposti necessari ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

Evidenziava poi che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2014, art. 14.

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso S.S.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 ed 11.

Deduce che nella fattispecie è mancata la videoregistrazione della sua audizione dinanzi alla commissione territoriale, sicchè il tribunale avrebbe dovuto fissare l’udienza di comparizione ai fini del suo interrogatorio.

6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente non ha alcun interesse a denunciare il preteso error in procedendo di cui alla rubrica del mezzo di impugnazione in disamina (al riguardo cfr. comunque Cass. 28.2.2019, n. 5973).

Invero il tribunale – a pag. 2 dell’impugnato decreto – ha dato atto che, in dipendenza dell’indisponibilità della videoregistrazione dell’audizione innanzi alla commissione territoriale, è stata fissata l’udienza del 23.1.2019 per la comparizione delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis.

Ed ha dato atto altresì che alla fissata udienza il ricorrente non è comparso.

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’erronea valutazione dei fatti dichiarati.

Deduce che dalle dichiarazioni rese emerge indiscutibilmente il pericolo cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio.

Deduce quindi che il tribunale avrebbe dovuto riconoscergli lo status di rifugiato, viepiù in esito all’esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui il tribunale è investito.

Deduce inoltre che in (OMISSIS) si registra una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata, di insicurezza generalizzata, in quanto è significativo il rischio di atti di terrorismo, di violente sommosse, in un contesto in cui le autorità statali non sono in grado di offrire alcuna protezione.

Deduce quindi che ha errato il tribunale a disconoscere la protezione sussidiaria.

Deduce ancora che, così come si evince dal rapporto “Human Rights” del 2017 e dal rapporto di “Amnesty International” 2016/2017, in (OMISSIS) i diritti fondamentali sono ben lungi dall’essere garantiti, numerosi sono i casi di arresti illegali, di torture, di sparizioni improvvise, di violenze ai danni dei cittadini più deboli.

Deduce quindi che, qualora rimpatriato, si ritroverebbe in condizioni di elevata vulnerabilità, sicchè ha errato il tribunale a negare la protezione umanitaria.

8. Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile.

9. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

10. Su tale scorta, nel segno dunque dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novello dettato n. 5 e nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.

Da un canto, il Tribunale di Napoli ha dato compiutamente conto della incongruenza e della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

Il tribunale ha rimarcato che del tutto generiche erano le dichiarazioni del ricorrente circa le percosse e le minacce rivoltegli da persone non identificate, sicchè la situazione di tensione eventualmente determinatasi con la seconda moglie del padre per nulla era idonea ad integrare gli estremi dell’atto di persecuzione ovvero ad assumere valenza in rapporto alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. b) (per giunta, a tal ultimo riguardo, cfr. Cass. (ord.) 1.4.2019, n. 9043, secondo cui le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave, ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b)).

Il tribunale ha rimarcato ulteriormente che del tutto stereotipata era la giustificazione dal ricorrente addotta in ordine alla mancata presentazione della denuncia alla locale autorità di polizia, tanto più che il (OMISSIS) è dotato di un adeguato apparato di polizia e di un efficiente sistema giurisdizionale.

Il tribunale ha rimarcato quindi che l’allontanamento del ricorrente dal paese d’origine era stato determinato esclusivamente da motivi di necessità economica.

D’altro canto, il ricorrente senza dubbio sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” della vicenda narrata alla luce dell’asserita situazione di grave insicurezza esistente in (OMISSIS).

11. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

Su tale scorta del tutto legittimo è il mancato esercizio, da parte del tribunale, dei poteri istruttori officiosi.

12. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

13. Su tale scorta, parimenti nel segno del novello dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, si osserva quanto segue.

Per un verso, è da escludere che forme di “anomalia motivazionale” inficino l’impugnato dictum in punto di disconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

In particolare il tribunale ha evidenziato (cfr. pagg. 7 – 8) che, tra gli altri, il rapporto “EASO” del dicembre del 2017 non dà conto dell’esistenza in (OMISSIS) di situazioni di violenza indiscriminata derivante da conflitti armati interni o internazionali, ma, al più, di una certa qual conflittualità tra il partito di maggioranza (“AL”) ed il partito di opposizione (“BNP”) e di una certa qual compressione dei diritti di talune minoranze, minoranze alle quali tuttavia il ricorrente è del tutto estraneo.

Per altro verso, il tribunale ha sicuramente disaminato i fatti decisivi caratterizzanti, in parte qua, la res litigiosa, ossia i concreti margini per il riconoscimento di tale forma di protezione internazionale.

14. Si tenga conto, inoltre, che, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037).

15. Su tale scorta il secondo mezzo di impugnazione si prospetta, in parte qua, immeritevole di qualsivoglia seguito.

Invero il ricorrente, onde dar ragione della situazione attualmente esistente in (OMISSIS), ha fatto leva su fonti di informazioni aggiornate al 2016 ed al 2017, quindi più risalenti rispetto al report “E.A.S.O.” del dicembre 2017 menzionato dal tribunale.

16. Questa Corte spiega senza dubbio che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

17. E nondimeno devesi dar atto che le ragioni di censura che in punto di protezione umanitaria il secondo motivo di impugnazione veicola, recano, al più, censura del giudizio “di fatto” cui, pure in parte qua, il tribunale ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

18. Ebbene, in quest’ottica, del pari nel segno del novello dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, non può che opinarsi nel senso che nessuna ipotesi di “anomalia motivazionale” inficia, anche in parte qua, il dictum partenopeo (il tribunale ha evidenziato che la situazione di sicurezza sociale esistente in (OMISSIS) e le ragioni di natura esclusivamente economica che avevano determinato l’abbandono del paese d’origine, inducevano ad escludere che, in ipotesi di rimpatrio, il ricorrente si sarebbe ritrovato in condizione di vulnerabilità: cfr. decreto impugnato, pag. 8).

Del resto il ricorrente invoca la protezione umanitaria in dipendenza dell’asserita criticità della situazione politica del (OMISSIS), dei pretesi gravi problemi di ordine pubblico, delle addotte forti compressioni delle libertà fondamentali dei cittadini più deboli ed indifesi.

E però in tal guisa sollecita questo Giudice del diritto, alla luce per giunta – così come si è anticipato – di fonti di informazione meno recenti rispetto a quelle su cui ha fatto leva il tribunale, a valutazioni rilevanti sul piano del giudizio “di fatto”.

19. Dai rilievi tutti in precedenza esposti si evince, in conclusione, che il tribunale ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso quindi è nel complesso inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, (cfr. Cass. sez. un. 21.3.2017, n. 7155, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348 bis c.p.c.. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”).

20. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta. Invero il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

21. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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