Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22538 del 10/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, (ud. 04/06/2021, dep. 10/08/2021), n.22538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16322-2018 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO LA MALFA;

– ricorrente –

contro

CENTRO OPERATIVO (OMISSIS), DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS)

(OMISSIS), DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) (OMISSIS), EQUITALIA NORD

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4371/2017 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2021 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.G. e C. sas impugnava innanzi alla CTR di Milano gli estratti di ruolo riguardanti varie cartelle di pagamento deducendo la mancata notifica ed l’intervenuta prescrizione per tardività della notifica. La C.T.P. di Milano, con sentenza n. 10018/44/15 del 20.11.2015, respingeva il ricorso. La sentenza veniva impugnata da D.G. e C. sas, che censurava l’omessa pronuncia in ordine alla mancata notifica di alcune cartelle di pagamento e al mancato rispetto del termine (-31.12 del secondo anno successivo- stabilito per la notifica tanto della cartella n. 068 2011 0186817622, emessa a seguito dell’intervenuta definitività dell’accertamento n. (OMISSIS), riguardante imposta di registro ed iva 2007; quanto della cartella n. (OMISSIS) con la quale era stato preteso il pagamento delle ritenute alla fonte dell’anno 2008).

La contribuente depositava memoria ed Equitalia Servizi di Riscossione Spa si costituiva concludendo per l’inammissibilità delle domande di annullamento delle cartelle n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) e, nel merito, la reiezione dell’appello.

La CTR accoglieva parzialmente l’appelli:).

Riteneva infondate le censure rivolte alla sentenza di primo grado in relazione:

– alle cartelle di pagamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) perché i motivi di impugnazione formulati col ricorso

introduttivo erano da ritenersi inammissibili, non essendo contemplati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, secondo il quale “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, e, siccome le cartelle di pagamento erano atti autonomamente impugnabili, le censure riguardanti l’insussistenza della pretesa erariale, anche in ordine alla tardività della notifica ed alla intervenuta prescrizione o decadenza, non potevano essere accolte. Infatti, dette censure avrebbero dovuto essere prospettate impugnando, invece, quelle cartelle la cui consegna alla destinataria, nel 2012 e nel 2013, era stata ammessa dalla contribuente ed era stata documentata da Equitalia producendo, per la prima, la relata che ne attestava la consegna a (OMISSIS), presso lo studio Multiservice Due snc. a mani della sig.ra S.C. qualificatasi “incaricata ricevere la notifica” e, per la seconda, la ricevuta di avvenuta consegna all’indirizzo pec della contribuente;

respingeva, altresì, l’appello, con riferimento al ruolo (OMISSIS), perché il debitore iscritto era il sig. D. persona fisica, per cui il ricorso introduttivo proposto dalla società era, anche su questo punto, da ritenersi inammissibile; infine con riferimento alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), secondo la CTR, dalla documentazione prodotta da Equitalia con la memoria, in primo grado, emergeva che la notifica era, avvenuta il 20.12.2010 in (OMISSIS), dove la contribuente aveva la propria sede legale (come emergeva dalla visura depositata sempre in primo grado da Equitalia) “alla società destinataria mediante consegna al sig. G.E. qualificatasi socia studio Multiservice, “incaricata al ritiro delle notifiche”.

Accoglieva, per il resto, l’appello.

Avverso la sentenza proponeva ricorso il D., quale legale rappresentante di D.G. e C. sas.

Fissato all’udienza pubblica del 4 giugno 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla L. di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l’inammissibilità del ricorso, per difetto di specificità e per aver confuso la prescrizione con la decadenza, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Con il ricorso, D.G. e C. sas. deduceva che la sentenza della CTR era inficiata da errore di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1-2-3-4-5, oltre che illogica e contraddittoria per le cartelle: (OMISSIS) 000 anno 2007 notificata il 19.01.2012; (OMISSIS)000 anno 2006 notificata il 20.12.2010; (OMISSIS) anno 2008 notificata il 22.10.2013.

Premesso che le cartelle sopra indicate riguardavano imposte e tasse della ditta Autofficina riparazioni di D. SaS, la ricorrente affermava che, nella sentenza in contestazione, i giudici avevano riportato, al punto 2.1, che, per la seconda ricevuta di avvenuta consegna, la stessa risultava essere stata inviata all’indirizzo pec della contribuente, al fine di perfezionare la notifica in contestazione. A parte che, non era possibile che all’epoca, 19.01.2012, venisse effettuata la notifica a mezzo Pec, in quanto l’innovazione normativa si applicava a decorrere dal 1.7.2017, rilevava che, se il termine ultimo di notificazione era fissato con il giorno 30.6.2017, la procedura doveva rispettare la disciplina in vigore anteriormente.

Inoltre, la cartella (OMISSIS) anno 2007 notificata il 19.01.2012, era prescritta per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, non risultando notificata entro il secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo, (in data 05.06.2009) per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

Per la cartella n: (OMISSIS) anno 2008 notificata il 22.10.2013, operava la prescrizione per violazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, non risultando notificata entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata – se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scadeva oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione era stata presentata per le somme che risultavano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 86 bis; nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986. n. 917, artt. 19 e 20.

Per la cartella n. (OMISSIS) anno 2006, notificata il 20.12.2010, non risultava essere stata perfezionata la presunta asserita notifica da parte dell’Ente di riscossione, in quanto a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 280/2005 e del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nella L. 31 luglio 2005, n. 156, la notifica delle relative cartelle di pagamento andava effettuata, a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004; entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

La resistente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Le censure mosse dalla contribuente risultano infondate.

Con riferimento al tema della pec, si rileva come lo stesso sia evidenziato in termini puramente formali, dal momento che, anche con riferimento alla successiva censura -con cui si contesta l’intervenuta “prescrizione” -, la parte non disconosce di averle ricevute con tutte le conseguenze relative al raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156 c.p.c..

Quanto alla dedotta prescrizione (che in realtà va intesa come decadenza dell’azione amministrativa), va puntualizzato che la sentenza della CTR Lombardia ha puntualmente motivato evidenziando (per le cartelle di pagamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS)) l’inammissibilità dei motivi di impugnazione formulati in ricorso.

Infatti, si rimarca, i motivi di impugnazione formulati col ricorso introduttivo erano da ritenersi inammissibili, non essendo contemplati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, secondo il quale “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, e, siccome le cartelle di pagamento erano atti autonomamente impugnabili, le censure riguardanti l’insussistenza della pretesa erariale, anche in ordine alla tardività della notifica ed alla intervenuta prescrizione o decadenza, avrebbero dovuto essere prospettate impugnando tempestivamente quelle cartelle (consegnate per sua stessa ammissione alla destinataria, nel 2012 e nel 2013). Peraltro, anche Equitalia (producendo, per la prima, la relata che ne attestava la consegna a (OMISSIS), presso lo studio Multiservice Due snc. a mani della sig.ra S.C. qualificatasi “incaricata ricevere la notifica” e, per la seconda, la ricevuta di avvenuta consegna all’indirizzo pec della contribuente) aveva documentato tale circostanza.

Identico discorso vale per la cartella n. (OMISSIS) 000 anno 2006 notificata – come indicato dal contribuente – il 20.12.2010. Non si comprende in che termini non risultava essere stata perfezionata la notifica da parte dell’Ente di riscossione, quando, anche in questo caso, la relata ne attestava la consegna a (OMISSIS), presso lo studio Multiservice Due snc. a mani della sig.ra G.E. qualificatasi “incaricata ricevere la notifica”.

Atti quindi tutti autonomamente impugnabili e non impugnati.

Il ricorso va respinto. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione della resistente.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2021

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