Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22537 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. III, 10/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 10/09/2019), n.22537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 22335 del ruolo generale dell’anno

2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura

Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

M.S., (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Lecce n. 4074/2017

del 20 marzo 2017 (proc. n. 1452/2015 R.G.);

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4

giugno 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

l’avvocato dello Stato Verdiana Fedeli, per l’amministrazione

ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.S. ha agito in giudizio nei confronti del Ministero della Giustizia onde ottenere l’indennità prevista dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, per l’ipotesi di trattamento inumano a causa delle condizioni di detenzione in cui era stato costretto nei periodi dal 30 novembre 2007 al 29 marzo 2010, presso due diverse case circondariali.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Lecce.

Ricorre il Ministero della Giustizia, sulla base di unico motivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, art. 2, recante “Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonchè di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile”, nonchè della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3 e dell’art. 77 Cost., art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″.

Il ricorso è fondato.

La decorrenza del termine di decadenza per la proposizione dell’azione di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35 ter, introdotto dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, art. 1, comma 1 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 117), è espressamente fissata, dall’art. 2 del medesimo D.L., in sei mesi dalla sua entrata in vigore (e cioè dal 28 giugno 2014).

Diversamente da quanto affermato dal tribunale, nessun rilievo può avere, ai fini del computo del suddetto termine, la data di entrata in vigore della legge di conversione: la domanda di indennizzo era certamente proponibile sin dal 28 giugno 2014; essa andava quindi proposta entro il termine di sei mesi da tale data, e cioè entro il 28 dicembre 2014.

A conferma di quanto sin qui esposto, è opportuno osservare che le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, in tema di prescrizione, che “il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della CEDU, previsto dal la L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1, conv. con modif. dalla L. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria; il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2, il termine comincia a decorrere solo da tale data” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11018 del 08/05/2018, Rv. 648270-01).

L’individuazione del termine di decorrenza della prescrizione del diritto all’indennizzo dalla data di entrata in vigore del decreto legge (in quanto da tale data il diritto può essere fatto valere), conferma ulteriormente – se ce ne fosse bisogno che anche il termine di decadenza per la proposizione della relativa domanda previsto dalla legge non può che decorrere dalla medesima data, come del resto inequivocabilmente disposto dalla stessa norma che lo stabilisce.

Nessun fondamento può quindi riconoscersi alla singolare tesi affermata dal giudice del merito, per cui – nonostante l’espressa previsione della disposizione applicabile alla fattispecie – il termine di decadenza non decorrerebbe dall’entrata in vigore del decreto legge ma da quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione. Sarebbe evidentemente illogico ritenere che prescrizione e decadenza, in relazione al medesimo diritto, possano avere un diverso termine di decorrenza iniziale, laddove sia dalla legge previsto espressamente un unico termine (quello di decadenza), e da tale termine venga ritenuta decorrere (anche) la prescrizione.

La conclusione esposta trova infine definitiva conferma anche nel più recente arresto di questa stessa sezione, secondo cui “in tema di detenzione in condizioni non conformi all’art. 3 CEDU, ove il detenuto abbia già presentato ricorso alla Corte EDU, la domanda risarcitoria di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, in forza della disciplina transitoria dettata dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2, può essere proposta entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del suddetto decreto, a condizione che non sia ancora intervenuta una pronuncia sulla ricevibilità del ricorso da parte di detta Corte e che il ricorrente indichi, nel ricorso interno, la data di presentazione del ricorso avanti alla stessa” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2549 del 30/01/2019, Rv. 652484 – 01).

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione.

Essendo pacifico che la domanda è stata proposta dall’attore oltre il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2014, non sono necessari ulteriori accertamenti di merito ai fini della decisione del merito della controversia nel senso del rigetto della domanda dell’attore, per intervenuta decadenza.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della novità della questione trattata.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di parte attrice;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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