Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22536 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. III, 10/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 10/09/2019), n.22536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 19297 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

B.M., (C.F.: (OMISSIS)), D.L.L. (C.F.:

(OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procure in calce al

ricorso, dall’avvocato Claudio Defilippi (C.F.: DFL CLD 68L23

E4633);

– ricorrenti –

nei confronti di:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del Presidente del Consiglio pro tempore MINISTERO DELL’INTERNO

(C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro pro tempore MINISTERO DI

GRAZIA E GIUSTIZIA (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore rappresentati e difesi, per legge, dall’Avvocatura Generale

dello Stato (C.F.: 80224030587);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

600/2017, pubblicata in data 31 gennaio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4

giugno 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. Fresa Mario, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;

l’avvocato Roda, per delega dell’avvocato Claudio Defilippi, per i

ricorrenti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.M. e D.L.L. hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè dei Ministeri dell’Interno e della Giustizia, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata e/o tardiva attuazione da parte dello Stato italiano della direttiva comunitaria n. 80/2004/CE, in tema di indennizzo per le vittime di reati violenti.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono il B. e la D.L., sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè i Ministeri dell’Interno e della Giustizia.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 204 del 2007, art. 6 in relazione all’art. 11 preleggi ed all’art. 24 Cost.”. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 204 del 2007, art. 6 in relazione alla giurisprudenza della Commissione Europea dei diritti dell’uomo ed all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 117Cost., dell’art. 1, dell’art. 249, comma 3, del Trattato CE e dell’art. 2043 c.c.”.

Con il quarto motivo si propone “eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 204 del 2007 per violazione dell’art. 117 Cost., comma 1”.

I quattro motivi del ricorso risultano tutti logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

E’ assorbente, nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, il rilievo che – come sostanzialmente già osservato dai giudici di merito – la Direttiva n. 80/2004/CE non impone affatto allo Stato italiano di prevedere un indennizzo per le vittime di reati violenti avvenuti (come quello per cui è causa: la circostanza è pacifica) prima del 30 giugno 2005 e, quindi, non attribuisce ai cittadini italiani il diritto di ottenere alcun indennizzo per i fatti anteriori a tale data.

E’ espressamente sancito, all’art. 7, comma 2, della direttiva in questione, che “Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva si applichino unicamente ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005”.

Tale facoltà è stata in effetti esercitata dallo Stato italiano in sede di attuazione della direttiva, con la limitazione degli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 204 del 2007 ai reati commessi dopo tale data (l’art. 6 del decreto dispone infatti quanto segue: “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure per l’erogazione dei benefici economici conseguenti ai reati commessi dopo il 30 giugno 2005”). Risulta dunque evidente che: 1) dalla direttiva n. 80/2004/CE non discende alcun obbligo per lo Stato italiano di introdurre nell’ordinamento interno, per legge, un indennizzo per i cittadini vittime di reati violenti commessi prima del 30 giugno 2005; correlativamente, da tale direttiva non può ritenersi sorgere un diritto soggettivo dei cittadini italiani ad una siffatta previsione legislativa; 2) di conseguenza, anche la eventuale ritardata o mancata attuazione di tale direttiva da parte dello Stato italiano non può in alcun modo avere provocato alcun danno alle vittime di reati violenti commessi anteriormente a questa data.

Restano dunque assorbite – e sono comunque prive di rilievo ai fini della decisione – non solo le questioni poste dai ricorrenti in merito alla pretesa irretroattività del D.Lgs. n. 204 del 2007 ed alla sua idoneità ad attuare pienamente la direttiva n. 80/2004/CE, ma anche la questione, posta dall’Avvocatura Generale, della sussistenza o meno di un obbligo per i singoli stati di prevedere l’indennizzo anche in favore dei familiari delle vittime dei reati violenti, che non siano direttamente vittime dei suddetti reati.

Altrettanto irrilevante ai fini della decisione deve infine ritenersi, per i motivi sin qui esposti, la questione di costituzionalità sollevata con il quarto motivo del ricorso.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 2.100,00, oltre spese generali, spese prenotate a debito ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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