Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22536 del 09/08/2021

Cassazione civile sez. I, 09/08/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 09/08/2021), n.22536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26844/2017 proposto da:

M.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Fattore Tamara, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

nonché contro

V.L., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Penasa Luciano, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1564/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

pubblicata il 04/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2021 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 4 agosto 2017, in parziale accoglimento del gravame di V.L., ha imposto all’ex coniuge M.L. di corrisponderle l’assegno divorzile di Euro 300,00 e, nel resto, ha confermato le altre statuizioni della sentenza di primo grado, la quale aveva rigettato le contrapposte domande delle parti; aveva confermato l’affidamento del figlio minore M.D., al Servizio sociale del Comune di Cervarese S. Croce (Pd), già disposto dal tribunale per i minorenni, per essere collocato in comunità; aveva disposto che ciascun genitore contribuisse al mantenimento del figlio, versando al comune un assegno mensile di Euro 300,00 (a carico della madre) e Euro 400,00 (a carico del padre), oltre al 50% delle spese straordinarie, e rigettato le domande di assegnazione della casa familiare.

2.- La Corte riteneva la V. non indipendente economicamente, tenuto conto dei suoi limitati introiti e della difficoltà di incrementarli, essendo priva di competenze professionali specifiche, in età non più giovane (nata nel 1964) e non avendo più la disponibilità della casa familiare di cui era nuda proprietaria (l’assegnazione a suo favore era stata revocata, a seguito dell’affidamento del figlio in ambiente etero-familiare); a fronte delle migliori condizioni del M. che, oltre alla pensione di Euro 1500,00, aveva competenze professionali di artigiano/fabbro ed era rientrato in possesso della casa coniugale, oltre a percepire un canone locatizio da un appartamento avuto in eredità.

3.- Avverso questa sentenza propongono ricorso, in via principale, il M. e, in via incidentale, la V.. Quest’ultima ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo del ricorso principale del M. va esaminato congiuntamente all’unico motivo del ricorso incidentale della V., cui è connesso, entrambi deducendo ultrapetizione e violazione di legge, per avere la Corte veneziana confermato la condanna di entrambi i genitori a pagare, rispettivamente, Euro 400,00 e Euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento del figlio, a favore di un soggetto estraneo alla causa (il Servizio sociale affidatario presso il Comune di Cervarese S. Croce) e in assenza di una domanda in tal senso.

1.1. – Entrambi i motivi sono fondati.

La tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli (cfr. Cass. n. 21178 del 2018), sussistendo l’obbligo dei genitori di mantenere la prole per il solo fatto di averla generata, anche a prescindere da ogni statuizione del giudice al riguardo (cfr. Cass. n. 15481 del 2003).

E’ anche vero, peraltro, che l’obbligo di mantenimento del figlio minore che grava su ciascun genitore (artt. 316 bis e 337 ter c.c.), separato o divorziato, si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell’altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio.

Pertanto, nel caso (e per il periodo) in cui il figlio sia stato collocato in affidamento etero-familiare presso i servizi sociali di un comune, non rientra tra i poteri del giudice pronunciare, d’ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per l’accoglienza, l’accudimento e l’educazione in ambiente comunitario) a favore di terzi, cioè – nella specie – dei servizi sociali del Comune di Cervarese S. Croce, il quale non ha proposto una domanda in tal senso, non avendo nemmeno partecipato al giudizio.

Ne’ sarebbe utile richiamare, in senso contrario, il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 25, (sostituito dalla L. 25 luglio 1956, n. 888), istitutivo del Tribunale per i minorenni, il cui comma 3, dispone che

“Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall’Erario, sono a carico dei genitori”, in mancanza dei quali “sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela”. Sulla base di tale disposizione, l’ente pubblico può far valere, nell’ambito di un apposito procedimento, la pretesa di rimborso nei confronti dei genitori, nella misura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti per l’affidamento del figlio ai servizi sociali. Ciò, tuttavia, non autorizza la condanna dei genitori ad adempiere all’obbligo di mantenimento in favore direttamente dell’ente pubblico nel giudizio, al quale l’ente sia rimasto estraneo, avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione, in misura indifferente a quei costi e senza una domanda dell’ente che ne avrebbe interesse.

2. – Venendo agli altri motivi del ricorso principale del M., il secondo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e del principio di autoresponsabilità economica degli ex coniugi, per avere riconosciuto l’assegno divorzile sulla base del mero e presunto divario delle condizioni economiche tra le parti, senza considerare che la V., in età lavorativa, aveva dimostrato di avere capacità imprenditoriali, avendo gestito prima una agenzia immobiliare e poi una lavanderia ed essendo proprietaria di un capannone industriale locato a terzi, del valore di oltre Euro 250.000.000,00, e non aveva assolto all’onere probatorio circa l’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento, non avendo mai allegato impedimenti di salute o vani tentativi di reperire un’attività lavorativa.

Con il terzo motivo il M. denuncia violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri normativi sopra indicati, oltre che dell’art. 2697 c.c., nella quantificazione dell’assegno divorzile, laddove la Corte territoriale aveva affermato che egli poteva incrementare i proventi dall’attività di fabbro, mentre tale attività era cessata per ragioni di salute con una perdita di esercizio che lo aveva costretto a ricorrere al credito, con conseguente esposizione debitoria per Euro 700,00 al mese; inoltre, la Corte non aveva considerato il sopravvenuto onere di mantenimento della nuova compagna disoccupata, né che l’importo netto della pensione era di soli Euro 1000,00 al mese.

2.1.- I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono.

La sentenza impugnata richiama il criterio della indipendenza o autosufficienza economica, ai fini della attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile, ma ne fa una falsa applicazione, laddove esclude l’indipendenza della V. sulla base di affermazioni apodittiche o contraddittorie.

Ed infatti, ne esclude la capacità lavorativa, pur dando atto che ella aveva svolto attività imprenditoriale (aveva gestito una lavanderia) e così dimostrato di avere capacità professionale -, dalla quale percepiva un reddito “risulta(nte) dalla documentazione fiscale prodotta in appello” senza però quantificarlo; inoltre la sentenza ha evidenziato “i limitati introiti documentati dall’appellante ( V.)”, pur rilevando, al contempo, che “La situazione degli immobili di proprietà esclusiva delle parti è documentata anche in ordine al canone rispettivamente percepito, di importo peraltro analogo (Euro 600,00 per l’abitazione ereditata dal M. e Euro 650 per il capannone affittato dalla V.)”, affermazione da cui può desumersi che le condizioni economiche degli ex coniugi non differiscono in modo significativo.

Per altro verso, la Corte di merito non giustifica le ragioni di fatto a sostegno dell’affermazione secondo la quale il M. – di otto anni più anziano della V. (la quale aveva 49 anni all’epoca di introduzione del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio) – sarebbe in condizione di incrementare il reddito da lavoro, né si confronta con gli argomenti addotti dal primo, il quale aveva riferito di avere cessato di svolgere l’attività di fabbro per ragioni di salute, di avere dovuto contrarre debiti per ripianare le perdite di esercizio dell’attività professionale e di dover far fronte agli oneri sopravvenuti conseguenti al mantenimento di una nuova compagna.

2.2.- Nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che faccia richiesta dell’assegno, o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve considerare, in via principale, se egli sia in condizione di vivere autonomamente e dignitosamente con le proprie risorse (cfr. Cass. n. 11504 del 2017).

A tal fine, non hanno rilievo, da soli, il mero squilibrio economico tra le parti o l’alto livello reddituale dell’altro ex coniuge, tenuto conto che il mero confronto tra le condizioni reddituali e patrimoniali tra le parti è decisivo nell’ottica della ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è ormai irrilevante ai fini del giudizio sull’assegno, visto che l’entità del reddito dell’altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze (cfr. Cass. n. 21234 del 2019).

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “a giustificare l’attribuzione dell’assegno non e’, quindi, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all’epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l’assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della “indipendenza o autosufficienza economica” di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa. Quest’ultimo parametro va apprezzato con la necessaria elasticità e l’opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l’assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale. Per determinare la soglia dell’indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità, quale, nei casi singoli, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete, ad essa rapportando, senza fughe, le proprie scelte valutative, in un ambito necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile” (cfr. Cass. n. 3015 del 2017).

Questi principi evidentemente non sono stati superati dalle Sezioni Unite (n. 18287 del 2018) che hanno previsto che alla funzione assistenziale dell’assegno possa concorrere la funzione compensativa-perequativa “a determinate condizioni”, quando si imponga la necessità di compensare uno dei coniugi per il particolare contributo che egli dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, avendo sacrificato le proprie concrete (e non aleatorie) aspettative professionali (cfr. Cass. 21234 e 21228 del 2019).

Spetta al giudice del rinvio fare corretta applicazione in concreto del criterio, principale, della indipendenza economica e, alle condizioni suindicate, di quello compensativo, ai fini della attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile.

3.- In conclusione, in accoglimento del ricorso principale e del motivo formulato nel ricorso incidentale, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, per un nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie entrambi i ricorsi e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA