Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22535 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 28/10/2011), n.22535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14728/2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 18, presso l’avvocato RAGO ROSSELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DORIA Raffaele, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 71/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositato il 18/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato VERTONE, con delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato con memoria, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Potenza depositato in data 18.3.09 con cui il Ministero veniva condannato al pagamento di un equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 di Euro 9.000,00 in favore di M.L. per l’eccessiva durata di un procedimento svoltosi innanzi al Tar Basilicata;

che l’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione si duole del fatto che, non essendo stata presentata nel giudizio innanzi al Tar istanza di prelievo, il giudizio per equo indennizzo non sia stato dichiarato inammissibile ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito con L. n. 133 del 2008.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti già avuto occasione di chiarire che la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice contabile, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo o anticipazione o fissazione, atteso che, nel giudizio contabile, nessuna norma rendeva o rende obbligatorie siffatte istanze, incidendo le determinazioni assunte al riguardo dalla parte ai soli fini della valutazione del suo comportamento in sede di apprezzamento dell’entità del lamentato pregiudizio ed in particolare del patema inferto dal ritardo e della misura del ristoro da riconoscere a sua ragionevole riparazione.

(Cass. 8156/06).

Nè l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza “di prelievo” ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del “tempus regit actum”, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere (Cass. 28428/08) per cui continua a sussistere la irragionevole durata del processo presupposto, ove sussista la violazione delle norme della citata L. n. 89 del 2001, con riguardo al periodo anteriore alla entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008 (Cass. 5317/11).

Nel caso di specie il giudizio innanzi al Tar si è concluso in data 11.3.08, prima della entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, onde l’art. 54 di tale decreto non risulta applicabile al caso di specie.

Il motivo va pertanto respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.100,00 per onorari oltre Euro 100,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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