Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22535 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 16/10/2020), n.22535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25007-2019 proposto da:

O.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 20,

presso lo studio dell’avvocato ANNARITA MANNA, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASQUALE SPINICELLI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE BRESCIA SEZ. BERGAMO, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. 3902/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.O. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Brescia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia sez. Bergamo che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver dovuto lasciare il suo Paese poichè aveva aderito alla confraternita (OMISSIS) e, durante un confronto violento con membri di altra confraternita nel corso del tentativo di rubare le urne durante turno elettorale in un villaggio vicino al suo, uno degli avversari era morto sicchè, non solo, egli era ricercato dalla Polizia, che per costringerlo a costituirsi angariava i genitori, ma pure era perseguitato dai membri della confraternita, cui apparteneva il giovane morto, che avevano ucciso suo fratello ed anche picchiato amica che lo ospitava. Il Tribunale bresciano ebbe a rigettare il ricorso ritenendo la vicenda personale narrata dal ricorrente non credibile; non sussistente nello Stato nigeriano di provenienza del richiedente asilo una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa e non concorrenti ragioni attuali di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale lombardo articolato su due motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da T.O. appare siccome inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome ricostruita la norma ex Cass. SU n 7155/17 -. Con la prima ragione di doglianza l’ O. lamenta violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) nonchè in relazione a dette norme anche omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5 poichè il Tribunale, in relazione alla protezione sussidiaria, s’è limitato ad esaminare ed utilizzare ai fini della decisione rapporti redatti dagli Organismi internazionali all’uopo preposti afferenti la situazione socio-politica della Nigeria oramai datati e non ha considerato rapporti aggiornati al 2019.

Un tanto sia con relazione alla confraternita (OMISSIS) che all’attuale situazione socio-politica esistente proprio nello Stato nigeriano di sua origine.

La censura s’appalesa siccome inammissibile poichè generica in quanto viene sviluppato argomento meramente assertivo ed astratto senza un effettivo confronto con la motivazione esposta dal Collegio bresciano.

Il Tribunale ha esaminato i rapporti, redatti da Enti internazionali osservatori della questione, circa il fenomeno delle confraternite con special riguardo ai (OMISSIS) in correlazione agli anni in cui l’ O. asserisce d’averne fatto parte. Inoltre ha puntualmente richiamato anche articolo, apparso su organo locale di stampa, con riferimento all’episodio richiamato dal richiedente asilo, per puntualmente metter in evidenza la diversità delle modalità essenziali di accadimento riferite nell’articolo rispetto al narrato reso dall’ O. a riprova della sua non credibilità.

Dunque le informazioni circa il modo d’agire delle confraternite afferenti ad anni successivi all’espatrio del richiedente asilo non assume alcuna rilevanza nella specie poichè non relative al momento topico oggetto del giudizio.

Circa le condizioni socio-politiche esistenti nell’Edo State nigeriano, il Tribunale esamina rapporti del 2018, cui ricorrente contrappone Coi e rapporto Amnesty del 2019, del cui contenuto però riporta passi dai quali si desume che nell’Edo State ci sono situazioni di conflitto e violenza determinata dall’azione di criminalità comune – dati per altro puntualmente ricordati dal Tribunale – e non già la concorrenza di situazione connotata da violenza generalizzata, siccome individuata dalla giurisprudenza della Corte Europea.

Pertanto l’argomento critico sviluppato si limita ad enfatizzare dato fattuale già puntualmente esaminato dal Tribunale – che ne dà apposito atto nel suo provvedimento – senza un confronto con la valutazione complessiva della situazione siccome operata dai Giudici lombardi circa l’esclusione della concorrenza nell’Edo State di una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa.

Con il secondo mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente deduce violazione delle norme ex art. 8 Cedu e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 nonchè artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto il Tribunale non ha riconosciuto il suo diritto a godere della protezione umanitaria

La censura sviluppata nel ricorso s’appalesa generica poichè il ricorrente si limita a richiamare i principi dell’istituto ed arresti di legittimità al riguardo ma non si confronta con quanto argomentato dai Giudici, bensì semplicemente ritiene non soddisfacente il risultato conclusivo del loro esame.

Difatti il Collegio lombardo ha puntualmente esaminato la questione sottoposta al suo esame alla luce dei criteri dettati da questo Supremo Collegio – Cass. sez. 1 n 4455/18, Cass. su n4 29459/19 – posto che ha evidenziato l’inesistenza di condizioni soggettive ed oggettive di vulnerabilità in capo al ricorrente, l’inesistenza di specifici legami in Italia al di fuori del circuito dell’accoglienza, nonchè rilevato che il solo dato della volontà d’inserimento nell’ambiente sociale italiano ex se è dato non risolutivo.

Dunque il Collegio lombardo ha effettuato la necessaria valutazione comparativa sulla scorta di tutti gli elementi utili al riguardo secondo l’insegnamento di questa Corte regolatrice

In effetti il ricorrente non contesta specificatamente gli accertamenti indicati dal Tribunale bensì, come detto, si limita ad esame astratto del concetto di vulnerabilità e ad affermare di non aver più legame con i propri famigliari residenti nel suo Paese per, così, poter concludere che il Collegio lombardo ha errato ad adottare statuizione contraria alle sue aspettative.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione costituita poichè il controricorso appare privi dei requisiti sostanziali propri di detto atto processuale.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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