Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22535 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. III, 10/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 10/09/2019), n.22535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26974-2017 proposto da:

R.A., sia in proprio sia quale esercente la potestà

genitoriale sul figlio minore RU.AL., R.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO ZAULI;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA FORLI’ – CESENA, in persona del Presidente e Legale

Rappresentante pro tempore Dott. DREI DAVIDE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2275/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato FABRIZIO GIZZI;

udito l’Avvocato BIANCA MARIA PETTI per delega;

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 2275/2017 – respingendo l’impugnazione proposta da A., M. e Ru.Al. – ha confermato la sentenza n. 88/2012 del Tribunale di Forlì con la quale era stata respinta la domanda risarcitoria, dagli stessi proposta nei confronti della Provincia di Forlì – Cesena, in relazione al sinistro occorso in data (OMISSIS), nel quale aveva perso la vita la sig.ra U.E., moglie di A. e madre di M. e Ru.Al..

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso R.A., in proprio e quale unico esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Al., nonchè R.M., articolando 23 motivi.

Ha resistito con controricorso la Provincia di Forlì-Cesena.

In vista dell’odierna adunanza, parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso.

3. All’odierna udienza, il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, mentre gli avvocati delle parti hanno concluso insistendo nei rispettivi scritti difensivi.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso non è fondato.

2. La Corte territoriale, nel descrivere lo svolgimento del processo, si è analiticamente soffermata sulla tesi sostenuta nell’atto introduttivo del giudizio di merito, evidenziando che gli eredi della sig.ra Urgese, nel descrivere la dinamica del sinistro, avevano sostenuto che la loro congiunta:

– pervenuta all’altezza del civico (OMISSIS) della strada provinciale percorsa, aveva superato la linea continua di destra sconfinando nella banchina, non asfaltata, posta al lato destro della carreggiata;

– era stata quindi costretta a sterzare per riportare il proprio veicolo all’interno della sede stradale, ma la manovra era stata ostacolata dalla presenza di un dislivello di circa 10 cm. esistente tra la banchina non asfaltata e la strada;

– nell’eseguire la manovra di rientro nella sede stradale, aveva sbandato e si era scontrata: dapprima, con un’altra vettura proveniente in senso opposto, una Fiat Panda targata (OMISSIS), condotta da M.D., posizionandosi dopo l’urto trasversalmente rispetto all’asse della carreggiata; e, poi, frontalmente, con altro veicolo, la vettura Peugeot 307 targata (OMISSIS), condotta da Re.Ma.;

– in esito al secondo scontro, era deceduta per le gravissime lesioni riportate.

In definitiva, secondo la tesi sostenuta dagli eredi della sig.ra U., la responsabilità dell’incidente era imputabile alla Provincia di Forlì-Cesena, che aveva omesso di provvedere alla corretta manutenzione della sede stradale in quanto non aveva provveduto ad eliminare il dislivello esistente fra la banchina non asfaltata ed il manto stradale (dislivello che, in tesi difensiva, avrebbe provocato lo sbandamento dell’auto condotta dalla sig.ra U., obbligando quest’ultima a compiere una brusca sterzata per riportare la vettura all’interno della carreggiata).

La Corte territoriale, nel ripercorrere i motivi di appello, ha poi rilevato che con essi gli eredi della sig.ra U. avevano riproposto, nella sostanza, le doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado, evidenziando altresì come la ricostruzione dell’incidente, da essi proposta, aveva trovato supporto nella consulenza tecnica di parte prodotta agli atti del giudizio di primo grado. Detta consulenza, in tesi difensiva, avrebbe dovuto costituire elemento di prova, in quanto non contestata specificatamente dalla Provincia convenuta in primo grado. In particolare, gli eredi della sig.ra U., con il quinto motivo, avevano contestato il rigetto dell’istanza istruttoria volta ad ottenere l’ammissione della CTU cinematica o quantomeno descrittiva del sinistro in questione.

Orbene, dopo aver così descritto lo svolgimento del processo, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado così argomentando:

– l’assunto degli appellanti – secondo il quale, a seguito delle riasfaltature effettuate durante gli anni, si era venuto a creare un salto di circa 10 cm, nel punto di transizione tra asfalto e banchina terrosa, creando una situazione di pericolosità dovuta anche alla presenza di un fosso di scolo piuttosto profondo poco oltre – non aveva trovato conferma: nè nella relazione predisposta dalla Polizia Municipale di Forlì in merito alla dinamica dell’incidente (che non aveva rilevato la presenza del dislivello fra la banchina ed il manto stradale ipotizzato dagli attori); nè nelle fotografie depositate dagli eredi della sig.ra U. e neppure in quelle allegate alla relazione dalla Polizia Municipale (che non evidenziavano affatto l’esistenza di uno scalino tra la banchina non asfaltata e la carreggiata asfaltata);

– al contrario, il rapporto sull’incidente redatto dalla Polizia Municipale aveva evidenziato che la strada, ove era avvenuto l’incidente, era in buono stato di manutenzione, con linee che delimitavano corsie e carreggiata pienamente visibili, con caratteristiche della strada perfettamente segnalate da cartelli indicanti fra l’altro il segnale di pericolo della banchina non transitabile;

– nessun rimprovero circa le attività di controllo, vigilanza e manutenzione della strada poteva essere mosso alla Provincia appellata, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado;

– la causa del sinistro, e dell’evento-morte conseguente, così come emergeva dal rapporto della Polizia Municipale, andava identificata nella perdita del controllo del veicolo, a causa del quale lo stesso era entrato in collisione con il primo e poi con il secondo veicolo che stavano transitando nella corsia opposta della carreggiata;

– l’accertata mancata attivazione delle cinture di sicurezza da completavano il comportamento colposo del danneggiato;

– in presenza di asfalto bagnato, a causa della pioggia in atto, così come rilevato nella relazione della Polizia Municipale, il comportamento della conducente avrebbe dovuto essere improntato alla massima prudenza, in modo da impedire la perdita di controllo del veicolo;

– la perdita di controllo dell’auto della sig.ra U., oltre che ammessa dagli stessi appellanti (a p. 2 dell’atto di appello), era stata evidenziata da M.D., conducente della Fiat Panda attinta per prima dal veicolo condotto dalla sig.ra U.; e da Re.Ma., conducente della Peugeot 307, che seguiva la Fiat Panda del M. e che si era successivamente scontrata frontalmente con l’auto condotta dalla sig.ra U.; e costituiva in modo incontrovertibile la causa dell’incidente idonea ad integrare gli estremi del caso fortuito, che esclude ex art. 2051 c.c. la responsabilità del custode;

– il mancato accertamento dell’esistenza dell’asserto dislivello fra banchina non transitabile e manto stradale, escludeva altresì la prova dell’esistenza del nesso causale fra il medesimo e l’evento dannoso.

In relazione poi alla dedotta omessa valutazione delle non contestate conclusioni raggiunte dal consulente di parte ed al diniego di c.t.u. cinematica o quantomeno descrittiva della dinamica dell’incidente, la Corte territoriale – dopo aver rilevato che le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, per cui il giudice di merito può disattenderle senza doverle scandagliare analiticamente, bastando l’esternazione di convincimento contrario – ha ribadito che, nella fattispecie in esame, la presenza dell’asserto scalino di 10 cm fra banchina non transitabile e carreggiata stradale non era stata evidenziata in alcun modo nella relazione sull’incidente depositata dalla Polizia Municipale, ragione per cui la decisione del giudice di prime cure di non procedere a c.t.u. risultava del tutto logica e giustificabile alla luce della relazione della Polizia, delle dichiarazioni rilasciate dai conducenti della vetture coinvolte nel sinistro e dei rilievi fotografici prodotti in atti, che non solo escludevano l’esistenza del predetto dislivello, ma attribuivano alla perdita di controllo dell’autovettura da parte della sig.ra U. la causa dell’incidente.

3. In primo luogo va dato atto che il ricorso non rispetta il requisito della sommaria esposizione del fatto, previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266 01), il ricorso, per soddisfare il primo dei suddetti requisiti, deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito.

Orbene, nella specie, parte ricorrente ha ripercorso la vicenda processuale senza indicare le difese di parte convenuta, l’iter motivazionale seguito dalla sentenza di primo grado, il contenuto specifico delle doglianze mosse con l’atto di appello. E, così operando, non ha posto questo giudice di legittimità nella condizione di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.

4. Inammissibili e comunque infondati sono poi i singoli motivi.

4.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per omessa motivazione sul punto decisivo costituito dal fatto la Corte di Bologna ha esaminato i nove motivi, contenuti nel loro atto di appello, accorpandoli, mentre ogni motivo avrebbe dovuto essere esaminato e deciso specificatamente.

Il motivo è infondato.

Invero, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte territoriale non era affatto tenuta ad esaminare i 9 motivi di appello uno per uno, atteso che tutti detti motivi concernevano la presenza dello scalino e la rilevanza della relazione di consulenza tecnica di parte redatta dall’Ing. C.M..

4.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per difetto di una motivazione logica e rispettosa della domanda ex art. 112 c.p.c.. Sostengono che la domanda principale, da essi proposta, aveva ad oggetto soltanto l’an debeatur; e che la Corte territoriale, avendo escluso il nesso causale per inesistenza di anomalia stradale e di violazione dell’obbligo di manutenzione, creando dubbi sulle ragioni del rigetto dell’appello, ha erroneamente affrontato la questione della colpa della defunta.

Il motivo è infondato.

Invero, la Corte territoriale ha reso una motivazione che, essendo logica ed adeguata, si sottrae al sindacato di legittimità.

4.3. Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza in relazione all’art. 278 c.p.c.. Si dolgono che entrambi i giudici di merito non hanno considerato che la loro era una domanda di condanna generica e che la Corte territoriale non ha colto l’importanza del dibattito sul nesso di causalità materiale (che, a differenza del nesso di causalità giuridica, rileva ai fini del giudizio sull’an).

Il motivo è infondato.

Anche a voler ritenere che la domanda attorea, formulata in primo grado, era una domanda di condanna generica, tesa all’accertamento del diritto al risarcimento, da quantificare e liquidare in separata sede, la sentenza impugnata è immune dal vizio denunciato, in quanto la Corte territoriale ha rigettato la domanda risarcitoria attorea sulla base dell’accertata esclusiva responsabilità della sig.ra U. in ordine al verificarsi del sinistro in esame, con conseguente insussistenza del diritto al risarcimento del danno, dedotto dagli odierni ricorrenti.

4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3. Sostengono che, se vi fosse stata una banchina transitabile, l’evento di danno non si sarebbe verificato.

Il motivo è inammissibile, non essendo stata neppure indicata la norma di legge in tesi difensiva violata ed essendo teso al riesame delle risultanze istruttorie.

4.5. Con il quinto motivo ed il sesto motivo di gravame, rispettivamente articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3, denunciano nullità della sentenza per aver deciso non una domanda di condanna generica “come se fosse un giudizio a cognizione piena”, in relazione e con violazione dell’art. 278 c.p.c.. Sostengono che – poichè parte convenuta, pur avendone la facoltà, non si era opposta all’esperibilità della domanda di condanna generica e non aveva chiesto che l’an ed il quantum fossero decisi nello stesso processo – la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare a cognizione piena il giudizio da essi instaurato.

Entrambi i motivi sono infondati, in quanto, alla luce del generale principio dell’onere della prova e del disposto di cui all’art. 278 c.p.c., la sentenza di condanna generica presuppone (non la mera verosimiglianza dell’an debeatur, ma) l’accertamento in termini di certezza della sussistenza del diritto azionato.

4.6. Con il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, rispettivamente articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3, denunciano nullità della sentenza in relazione e con violazione degli artt. 40 e 41 c.p. Si dolgono che la Corte territoriale non ha esaminato la questione del nesso di causalità nei termini da loro prospettati e non ha considerato che lo sbandamento fu determinato: a) dallo scalino, citato dal c.t.p. nella sua relazione; b) dal dislivello che determinava la banchina; c) dall’anomalia della sede stradale.

I motivi sono infondati.

Il mancato espresso richiamo, nella motivazione della sentenza impugnata, agli artt. 40 e 41 c.p., non determina alcuna nullità della sentenza, trattandosi di questione assorbita dalla ritenuta esclusiva responsabilità della condotta di guida della sig.ra U. nella causazione del sinistro. D’altra parte, la Corte territoriale, facendo corretta implicita applicazione delle norme denunciate, con apprezzamento in fatto incensurabile nella presente sede, non ha ritenuto che il sinistro si era verificato per il concorso di più cause, ma ha ricondotto l’evento alla causa ritenuta più prossima, e cioè alla ravvisata imprudente e negligente condotta di guida della sig.ra U..

4.7. Con il nono motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciano violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale non ha ritenuto la responsabilità ai sensi dei citati articoli sulla base del rapporto e sulla scorta della stessa motivazione in relazione alla certa demaniabilità della banchina. Sostengono che la banchina deve essere transitabile, e che non averla resa tale determina in colpa l’antagonista.

Il motivo è inammissibile, in quanto sottende questione nuova, che non ha formato oggetto di appello.

4.8. Con il decimo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 3 C.d.S. in punto di inoperatività dei cartelli ad eliminare il nesso di causalità. Ribadiscono che la banchina deve essere sempre transitabile e che parlare di banchina intransitabile significa incorrere in un ossimoro.

Il motivo è inammissibile, in quanto sottende questione nuova, che non ha formato oggetto di appello.

4.9. Con l’undicesimo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., nonchè la L. 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F, art. 28 per i Comuni, R.D. 15 settembre 1923, n. 2506, art. 5 per le strade comunali e provinciali, L. 10 marzo 1865, n. 2248. A Sostengono che la Provincia aveva l’obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione la banchina.

Il motivo è inammissibile, in quanto sottende questione nuova, che non ha formato oggetto di appello.

4.10. Con il dodicesimo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciano omesso esame del fatto decisivo e controverso, costituito dall’esistenza dello scalino.

Il motivo è inammissibile.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte territoriale si è posta il problema dell’esistenza di uno scalino, escludendolo con argomentazioni in fatto, insindacabili nella presente sede.

4.11. Con il tredicesimo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciano violazione dell’art. 3 C.d.S., nonchè degli artt. 2043 e 2501 c.c. nella parte in cui la Corte ha omesso di considerare la colpa, generica e specifica, della P.A, in quanto questa doveva assicurare che la banchina fosse sempre e comunque transitabile, tanto più che era stretta e difficilmente percorribile in ipotesi di due auto procedenti in direzioni opposta. Sostengono che la ruota della Citroen, condotta dalla U., aveva attinto la banchina e che, poichè lo scalino era di 10 cm, si era infossata; pertanto la loro congiunta, per evitare di caracollare nel terreno, aveva dovuto imprimere una sterzata che, proprio a causa del dislivello esistente, aveva determinato la sbandata e la perdita di controllo della vettura.

Il motivo è inammissibile, in quanto sottende questione nuova, che non ha formato oggetto di appello.

4.12. Con il quattordicesimo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciano violazione dell’art. 2051 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto caso fortuito la colpa esclusiva della defunta, mentre causa unica dell’evento era stata la conclamata intransitabilità della banchina.

Il motivo è inammissibile, in quanto sottende questione nuova, che non ha formato oggetto di appello.

4.13. Con il quindicesimo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciano violazione di legge in relazione all’obbligo di manutenzione della banchina, che gravava a carico della P.A.

Il motivo è inammissibile, in quanto sottende questione nuova, che non ha formato oggetto di appello.

4.14. Con il sedicesimo ed il diciassettesimo motivo, entrambi articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciano violazione degli artt. 2697 e 1227 c.c. e art. 2056, nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di considerare che l’onere di provare l’omessa tenuta della cintura di sicurezza era a carico della Provincia e che comunque la questione della cintura era stata erroneamente affrontata dalla Corte territoriale, attinendo al quantum (mentre la loro domanda era attinente soltanto all’an).

I motivi sono infondati.

Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, la questione relativa al mancato uso delle cinture di sicurezza è questione che attiene non soltanto al quantum debeatur, ma allo stesso an debeatur, per cui è stata correttamente esaminata dalla Corte territoriale.

4.15. Con il diciottesimo ed il diciannovesimo motivo, articolati in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3, denunciano la nullità della sentenza in relazione e con violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’Appello di Bologna ha definitivo imprudente la condotta di guida della defunta sig.ra U. senza considerare che il libello introduttivo era radicato soltanto su una domanda di condanna generica e comunque senza considerare che l’elemento causale dell’evento era stato lo sbandamento provocato dall’ammessa intransitabilità della banchina.

I motivi sono infondati.

Invero, la richiesta di condanna generica ricomprende tutte le questioni relative all’an debeatur della domanda, per cui la Corte territoriale si è correttamente posta il problema della condotta di guida della sig.ra U., pervenendo alla conclusione che la stessa era stata improntata a imprudenza e negligenza. D’altra parte, la Corte territoriale non ha ammesso, ma ha escluso la presenza dello scalino tra la banchina ed il manto della carreggiata stradale ed ha individuato la causa del sinistro nel comportamento di guida della sig.ra U., che, sbandando, aveva perso il controllo del veicolo.

4.16. Con il ventesimo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciano l’omesso esame del fatto decisivo e controverso costituito dalla presenza dello scalino. Rilevano che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, il rapporto di Polizia Giudiziaria non aveva escluso l’esistenza dello scalino, ma semplicemente aveva omesso di descrivere lo stato della banchina e non si era espressa sul dislivello esistente rispetto alla sede stradale.

Il motivo è inammissibile.

Come sopra rilevato, trattasi di tema che è stato affrontato dalla Corte territoriale.

4.17. Con il ventunesimo ed il ventiduesimo motivo, articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denunciano violazione degli artt. 61,62,194 e 195 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale non ha inteso disporre la c.t.u. cinematico modale, mentre questa dovrebbe essere sempre disposta ogni qualvolta, come nel caso di specie (tenuto conto delle divergenti conclusioni del rapporto di PG e della relazione del c.t.p.), sia dubbia la responsabilità, tanto più che non era possibile ammettere l’ingresso di una prova per testi.

I motivi non sono fondati.

Invero, il giudice di merito non è tenuto a disporre c.t.u. cinematico modale sulla base della divergenza tra le risultanze del rapporto della Polizia Municipale e quelle della consulenza tecnica di parte, in quanto quest’ultima è priva di valore probatorio, mentre la prima fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze rilevate dagli agenti intervenuti.

4.18. Con il ventitreesimo ed ultimo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2,3,24 e 111 Cost., degli artt. 6 e 13 della Convenzione di Roma e dell’art. 47 della Carta di Nizza, nella parte in cui la Corte non ha attribuito valore probatorio alla c.t.p. dell’Ing. Co.. Sostengono che la relazione del c.t.p., in quanto non contestata, avrebbe dovuto essere posta a fondamento della decisione.

Il motivo non è fondato.

In disparte il rilievo che l’onere di specifica contestazione è stato introdotto nel nostro ordinamento con L. n. 69 del 2008, mentre la costituzione della Provincia nel giudizio di primo grado è avvenuta con comparsa depositata nel 2007, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto non necessario procedere a c.t.u. alla luce delle risultanze del rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti, nonchè dell’acquisita documentazione fotografica. Occorre qui ribadire che la consulenza tecnica ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, non avendo mai la funzione sostitutiva dell’onere probatorio delle parti.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, sostenute da parte resistente, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, dovuto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della Provincia di Forlì-Cesena, delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, spese che liquida in Euro 7.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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