Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22534 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 11/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17354-2014 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANGELA PROVENZANI;

– ricorrente –

contro

COR SEA TUR SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 299/2013 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO DI GERONIMO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Comune di Palermo impugnava la sentenza n.299/01/2013 con la quale la CTR per la Sicilia confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la cartella di pagamento emessa con riferimento alla TARSU dovuta per l’annualità 2005, 2006, 2007 e 2008;

2. la sentenza oggetto di impugnazione riteneva l’illegittimità dell’applicazione di una tariffa maggiorata per gli esercizi alberghieri;

3. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il comune di Palermo articolando due motivi; la contribuente non articolava difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce l’omessa pronuncia in ordine all’individuazione della delibera di determinazione della tariffa in concreto applicabile; nel giudizio di primo grado, infatti, il ricorrente aveva eccepito l’intervenuto annullamento della Delib. n. 165 del 2006 da parte del TAR Sicilia; in sede di appello, il Comune aveva dedotto che la cartella di pagamento, essendo relativa anche agli anni 2007-2008, era stata emessa sulla base di tariffe approvate con una successive Delib. n. 429 del 2006 (per il 2007) e n. 120 del 2008 (per il 2008), rispetto alla quale l’annullamento della precedente Delib. n. 165 del 2006 non produceva alcun effetto invalidante;

1.2. il motivo va esaminato considerando che con la sentenza di primo grado, confermata in appello, era stata disposta la rideterminazione della TARSU secondo le tariffe precedenti alla delibera n.165/06 annullata con sentenza del TAR Sicilia;

1.3. a fronte dello specifico motivo di appello proposto dal Comune di Palermo, con il quale si chiedeva di riconoscere che l’annullamento della Delib. n. 165 del 06 fosse rilevante solo per l’annualità cui era riferita (2006), non determinando alcuna invalidità derivata nei confronti delle delibere successive, la CTR non ha fornito alcuna risposta, in tal modo incorrendo nel denunciato vizio di omessa pronuncia; nel caso di specie, peraltro, non è neppure configurabile una implicita decisione, atteso che la CTR ha rigettato l’appello ritenendo l’illegittimità della differenziazione tariffaria nei confronti degli esercizi alberghieri, senza prendere posizione con riferimento alle diverse annualità in esame; la questione, peraltro, non può neppure essere decisa in sede di legittimità, dovendosi accertare nel merito quale sia la tariffa applicabile per l’annualità 2006;

2. con il secondo motivo di ricorso il Comune di Palermo lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di appello ha ritenuto illegittima l’applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi rispetto a quelli adibiti a civile abitazione in assenza di motivazione;

2.1. il motivo è fondato, atteso che la giurisprudenza in materia ha affermato che “è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69,comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica” (Cass. n.5722 del 2007; Sez.un., n.8272 del 2008 e successive conformi, da ultimo Cass., ord. n.25214 del 2016);

2.3. in ordine al profilo dell’obbligo di motivazione della delibera comunale dell’ente locale che prevede una differenziazione tra civile abitazione ed esercizio alberghiero questa Corte ha affermato che “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili” (Cass., n.7044 del 2014, Rv.629885;; Cass., n.22804 del 2006, Rv.595463);

3. per quanto sopra il ricorso del Comune di Palermo deve essere accolto. La sentenza deve essere annullata in parte senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. limitatamente alle annualità 2005, 2007 e 2008, non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo; per quanto concerne, invece, l’annualità 2006, il ricorso originario va parzialmente accolto in quanto a fronte dell’accertato annullamento della Delib. n. 165 del 2006, il contribuente non può andare esente dall’imposizione, dovendosi tuttavia applicare la tariffa preesistente relativa all’anno 2005, da ritenersi valida anche per la successiva annualità a seguito dell’annullamento della Delib. n. 165 del 2006;

4. il parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso, annulla parzialmente la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento emessa dal Comune di Palermo per la TARSU relativa alle annualità 2005 – 2007 2008;

accoglie in parte il ricorso originario con riferimento all’annualità 2006, nei limiti di cui in motivazione;

spese compensate.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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