Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22534 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. III, 10/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6447-2018 proposto da:

C.J.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARDINAL GINNASI N. 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

SCOPPETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato BARBARA MENGUZZATO;

– ricorrente –

contro

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI in persona del procuratore dirigente

Dott. N.E.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO,

che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNI MARIA SCOFONE;

– controricorrente –

e contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1698/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/05/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso per decreto ingiuntivo Reale Mutua Assicurazioni espose di aver emesso, nell’interesse di Carnia Agroalimentare ed in favore di Friula S.p.A., la polizza fidejussoria a garanzia dell’obbligo di restituzione totale o parziale del contributo erogato dalla Regione Friuli Venezia Giulia; che gli obblighi facenti capo al contraente erano stati assunti in via solidale anche da C.J., P.A. e Pe.Da. con un distinto atto di coobbligazione intercorso tra loro e Reale Mutua; che, atteso l’inadempimento del debitore principale, il beneficiario Friulia S.p.A. chiese il pagamento dell’indennizzo; la compagnia di assicurazioni versò la somma di Euro 262.000,00 invocando la surroga nei confronti di Carnia e dei soggetti coobbligati in via solidale. Questi ultimi proposero opposizione al decreto ingiuntivo sollevando una serie di eccezioni, legate al distinto atto di coobligazione che li legava a Reale Mutua.

Il Tribunale adito rigettò l’opposizione ritenendo che la polizza fidejussoria rilasciata dai garanti fosse una polizza a prima richiesta, dunque un contratto autonomo di garanzia, e ritenne altresì infondata l’eccezione di limitazione degli importi indicata dai coobbligati, comprendendo la garanzia non la sola somma capitale ma anche gli interessi. I garanti proposero appello e la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1698 del 26/7/2017, per quel che ancora qui di interesse, ha parzialmente accolto l’appello limitatamente alla determinazione della somma garantita dagli appellanti. Il Giudice ha confermato la qualificazione del contratto quale contratto autonomo di garanzia ed ha ritenuto che l’obbligazione dei garanti avesse la stessa connotazione giuridica di quella di Carnia Agroalimentare. In relazione ad una eccezione, sollevata dai garanti, di non coincidenza tra la parte risarcita e quella legittimata ad incassare il ristoro di competenza della Regione, essendo subentrata Unicredit, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’ordinamento consentisse di ratificare anche per comportamento concludente l’opera del falsus procurator, essendo pacifico che il pagamento sia stato riservato a ricostruzione del fondo regionale erogante il finanziamento revocato. Il giudice ha invece accolto l’appello rideterminando l’importo dovuto dai garanti.

Avverso la sentenza C.J. e P.A. propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Resiste Reale Mutua di Assicurazioni con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1364 c.c. con riguardo agli artt. 1936,1944,1945,1322 e 1372 c.c. in relazione alla interpretazione della polizza fidejussoria e dell’art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nella polizza. Contestano come erronea la qualificazione di entrambi i contratti come “autonomi di garanzia”: mentre il primo contratto, stipulato tra il beneficiario del finanziamento e la Reale Mutua conterrebbe la clausola “a semplice richiesta”, il secondo conterrebbe l’eccezione del beneficio di escussione, tipico della fidejussione, per le somme dovute fino a concorrenza dell’importo di Euro 225.386. La sentenza avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 1362 c.c. perchè non avrebbe considerato che il testo della polizza, inequivocabile e coerente con l’intenzione delle parti, era nel senso di garantire l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria di Carnia Agroalimentare nei confronti della società di assicurazione. Il Giudice non avrebbe valutato correttamente la natura accessoria della garanzia e non avrebbe considerato che l’esclusione del beneficio d’escussione è tipica della fidejussione, perchè non ha l’effetto di precludere al garante la proponibilità delle eccezioni spettanti al fidejussore. L’obbligo di pagamento incondizionato sussisterebbe solo nel primo contratto e non anche nel secondo, non potendosi attribuirsi al primo contratto una efficacia ultrattiva, oltre le parti del contratto medesimo. La seconda garanzia sarebbe dotata di caratteristiche di accessorietà rispetto alla prima, al fine di rendere l’adempimento più sicuro per la presenza di una pluralità di debitori e di patrimoni su cui soddisfarsi, senza volontà di derogare alla disciplina sulla fidejussione. La Corte d’Appello avrebbe altresì violato il principio di gerarchia che connota le norme cd. di interpretazione soggettiva del contratto rispetto a quelle cd. di interpretazione oggettiva non potendo l’interpretazione dilatare il contenuto negoziale mediante l’individuazione di obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto.

1.1 Il motivo non è fondato. La sentenza ha inteso riconoscere un parallelismo tra i due contratti, nel senso che i coobbligati hanno assunto in solido tutti gli obblighi ed oneri assunti dalla contraente in dipendenza della polizza e pertanto gli stessi non possono validamente opporre le eccezioni alla cui proposizione la contraente ha a propria volta rinunciato e sono tenuti al pagamento, così come la contraente, “a prima e semplice richiesta”. La garanzia si inserisce nel contesto di un’operazione economica funzionalmente unitaria le cui obbligazioni non possono che essere le medesime in entrambi i contratti. Non avrebbe senso ipotizzare che i coobbligati, pur essendo obbligati in solido con il debitore principale, vengano a trovarsi rispetto ad esso in una posizione di maggiore ed ingiustificata tutela. Nè i ricorrenti hanno contestato nel primo grado del giudizio la qualificazione del contratto come “autonomo di garanzia”, sicchè, in base al principio di non contestazione, su tale qualificazione sarebbe addirittura sceso il giudicato.

2. Con il secondo motivo di ricorso censurano la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la Corte d’Appello pronunciato l’obbligo di adempimento a prima richiesta sulla base dell’art. 8 delle CGA contenute nella polizza fidejussoria oltre ed al di fuori della domanda di Reale Mutua. Ad avviso dei ricorrenti il Giudice avrebbe interferito nel potere dispositivo delle parti alterando gli elementi costitutivi dell’azione attribuendo o negando un bene diverso da quello richiesto o non compreso neanche virtualmente nella domanda e sostituendo l’azione proposta con una diversa causa petendi. Ad avviso del ricorrente l’obbligo di pagamento a prima richiesta previsto in base all’interpretazione combinata dell’art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazioni e dell’atto di coobbligazione avrebbero presupposti completamente diversi: la prima ipotesi sarebbe fondata sulla circostanza che l’obbligazione dei garanti ha la medesima connotazione giuridica di quella assunta da Carnia Agroalimentare, essendo unico e comune lo scopo delle parti di far conseguire a Regione Friuli Venezia Giulia la restituzione dell’importo erogato quale finanziamento per l’ipotesi di revoca del beneficio accordato; la seconda ipotesi, invece, opererebbe in modo oggettivo a seguito della qualificazione giuridica dei garanti quali “successori ed aventi causa” di Carnia Agroalimentare, a prescindere da qualunque interpretazione dell’atto di coobligazione e senza che assuma rilievo la comune volontà delle parti. Il Giudice di appello non avrebbe potuto dichiarare la sussistenza di detto obbligo in base alla diversa previsione dell’art. 8 CGA, stante l’impredicabilità di una sostanziale omogeneità dei fatti costitutivi destinati a sorreggere l’applicazione alternativa delle norme indicate.

2.1 Il motivo è infondato, in quanto le ipotesi delineate dall’art. 2 e dell’art. 8 delle CGA sono sostanzialmente sovrapponibili facendo entrambe riferimento all’obbligo dei garanti di pagare “a prima richiesta” sicchè, non essendoci alcuna interferenza nel potere dispositivo delle parti, neppure può ravvisarsi un vizio di ultrapetizione ai sensi dell’art. 112 c.p.c.. Il giudice di appello ha correttamente interpretato gli atti di causa ed in particolare la clausola relativa alla rivalsa, sia che la si voglia leggere con riguardo all’art. 8 delle CGA sia all’art. 2 dell’Appendice delle CGA, ed ha correttamente collegato la responsabilità dei coobbligati di polizza in forza dell’obbligo assunto con l’atto di coobbligazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 1936,1949,1950 e 1954 c.c., dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – censurano la sentenza per avere omesso di motivare sull’eccepito difetto di legittimazione passiva di essi appellanti, con ciò incorrendo nella violazione, sotto diverso profilo, del già denunciato art. 112 c.p.c.. Negano che Reale Mutua avesse diritto di regresso e di surroga nei loro confronti, essendo la loro posizione del tutto diversa da quella di Reale Mutua che aveva prestato garanzia per Carnia Agroalimentare a favore del creditore Friula S.p.A..

3.1 Il motivo non è fondato. I coobbligati, con la stipulazione dell’appendice di polizza, hanno inteso garantire tutte le obbligazioni di Carnia Agroalimentare, hanno dichiarato di conoscere il contenuto della polizza, in tal modo dando evidenza di avere assunto il ruolo di condebitori solidali con la contraente per tutte le obbligazioni sulla medesima gravanti nei confronti della garante. Hanno dunque inteso porre in essere un’operazione economica unitaria rispetto a quella di Carnia Agroalimentare, caratterizzata da un unico e comune interesse, sicchè non possono dirsi estranei a tale unitaria operazione, con la conseguenza che dovrà riconoscersi il diritto della compagnia di agire nei loro confronti quali co-debitori. Dunque la fattispecie non può essere qualificata, secondo quanto rappresentato dai ricorrenti, quale fidejussione del fidejussore ai sensi dell’art. 1940 c.c., perchè in tal caso le eccezioni sollevate dai ricorrenti sarebbero fondate. Qualora infatti le parti avessero voluto garantire la prima obbligazione con una distinta garanzia non ricorrerebbe la co-obbligazione ma una distinta obbligazione di garanzia. Il Giudice di merito ha però escluso questa eventualità con un apprezzamento discrezionale immune da censura sicchè, ricorrendo la diversa ipotesi della coobbligazione, il diritto di surroga e di regresso non sono configurabili.

4. Con il quarto motivo di ricorso – violazione falsa applicazione degli artt. 1398 e 1399 c.c. in relazione all’exceptio doli (art. 360 c.p.c., n. 3 – censurano la sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sul difetto di legittimazione di Friulia S.p.A. ad escutere la polizza fidejussoria con conseguente responsabilità di Reale Mutua che avrebbe dovuto verificare preliminarmente ed adeguatamente che la richiesta fosse conforme alle condizioni previste nel contratto e rifiutare il pagamento in forza dell’exceptio doli generali.

A seguito di successione di Unicredit nella posizione di assicurato, la ratifica da parte del soggetto realmente legittimato, trattandosi di enti pubblici, poteva avvenire solo in forma scritta sicchè Reale Mutua avrebbe dovuto eccepire di non dover adempiere l’obbligazione restitutoria perchè, in mancanza di ratifica di Regione Friuli Venezia Giulia, l’obbligo non era sorto, a prescindere dalla circostanza che si fosse obbligata al pagamento “a prima richiesta”, in presenza del potere-dovere del garante di rifiutare la prestazione di garanzia quando la richiesta del terzo appaia abusiva.

4.1 Premesso che i ricorrenti non hanno il potere di sollevare detta eccezione, essendosi obbligati a pagare “a prima richiesta”, in ogni caso l’eccezione è infondata perchè, anche nell’ipotesi in cui Friulia S.p.A. avesse perduto la legittimazione attiva, in ogni caso le somme, indipendentemente da chi fosse il soggetto mandatario della Regione, sarebbero comunque confluite nel predetto fondo regionale denominato “Fondo per lo sviluppo competitivo delle PMI”. La causa del contratto si è dunque pienamente realizzata sicchè non sussiste dubbio che il pagamento di Reale Mutua realizzi l’effetto voluto da tutte le parti, cioè la retrocessione all’ente territoriale degli importi finanziati.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, ed il cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.600 (più Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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