Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22533 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 28/10/2011), n.22533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14113/2008 proposto da:

B.V.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 145, presso l’avvocato

LOMBARDI ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato RUSSO Alfredo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO MARA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Curatore Dott. Z.R., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CANINA 6, presso l’avvocato PAVIOTTI Roberto, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2008 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 17/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PAVIOTTI ROBERTO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27 aprile 2004 il fallimento Mara s.r.l. in liquidazione conveniva dinanzi al Tribunale di Udine la signora B.V. per sentir dichiarare inefficace, L. Fall., ex art. 67, il contratto di compravendita di un fabbricato di civile abitazione sito in (OMISSIS), nella centrale Via (OMISSIS), verso il prezzo di Euro 91.600,00, stipulato meno di tre mesi prima del fallimento della società venditrice, dichiarato il 13 febbraio 2004, e con la consapevolezza dell’altrui stato di insolvenza, acquisita in considerazione della qualità di socio e amministratrice rivestita dalla signora B..

Quest’ultima, costituendosi ritualmente, contestava la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria fallimentare.

Con sentenza 11 aprile 2005 il Tribunale di Udine accoglieva la domanda e condannava la convenuta alla rifusione delle spese processuali.

Il successivo gravame della B. era dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Trieste con sentenza 21 gennaio 2008.

La corte rilevava la novità, ex art. 345 cod. proc. civ., dell’eccezione sollevata dall’acquirente di aver acquistato l’immobile al fine di stabilirvi la propria abitazione, pagandone il giusto prezzo; così come della richiesta subordinata che, in luogo della dichiarazione di inefficacia del contratto, fosse disposto il pagamento del supplemento di prezzo ritenuto congruo, previa consulenza tecnica d’ufficio.

Avverso la sentenza, non notificata, la B. proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e notificato il 13 maggio 2008, deducendo:

1) la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., giacchè la propria eccezione non era nuova, basandosi su fatti allegati fin dal primo grado di giudizio;

2) la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., nella parte in cui era stata considerata nuova la domanda di condanna al pagamento della differenza di prezzo, in forza di previsione normativa, esimente dalla revoca fallimentare, introdotta nelle more del giudizio;

3) la contraddittorietà della motivazione nella ritenuta novità delle questioni di merito, ancorate, in realtà, a fatti già allegati in prime cure.

La curatela del fallimento Mara resisteva con controricorso, illustrato con successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

All’udienza del 22 settembre 2011 il Procuratore generale ed il difensore del fallimento Mara precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione di motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per carenza dei requisiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

Premesso che la predetta norma si applica ai ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006, senza che abbia alcun rilievo la data di notifica del provvedimento da impugnare (Cassazione civile, sez. 3^, 5 giugno 2007, n. 13067), si osserva come il requisito sia tuttora applicabile, ratione temporis, per i ricorsi proposti prima della sua abrogazione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69. Non solo perchè alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 disp. gen., comma 1, in mancanza di espressa disposizione contraria, la norma non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (avendo l’abrogazione solo l’effetto di porre un limite temporale finale alla sua vigenza); ma anche in virtù della disposizione specifica di cui alla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, secondo cui lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009): con la conseguenza che per quelli antecedenti (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: e cioè, dal 2 marzo 2006) la formulazione del quesito di diritto per ogni singola censura è ancora richiesta a pena di inammissibilità (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119; Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n. 20.323).

Nel ricorso in esame i primi due motivi di ricorso si concludono con dei quesiti di diritto affatto generici, privi come sono di alcun addentellato con la concreta fattispecie all’esame.

Del pari inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., è il terzo motivo, che denunzia un vizio di motivazione.

In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. La relativa censura deve dunque contenere un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., sez. 3^, 20 febbraio 2008, n. 4309):

sintesi, che non può identificarsi con l’illustrazione del relativo motivo di ricorso, dovendo risolversi in un quid pluris – omesso dalla ricorrente – che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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