Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22533 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 11/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17349-2014 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANGELA PROVENZANI;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 300/2013 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO DI GERONIMO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Comune di Palermo impugnava la sentenza n.300/01/2013 con la quale la CTR per la Sicilia confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la cartella di pagamento emessa con riferimento alla TARSU dovuta per l’annualità 2008;

2. la sentenza oggetto di impugnazione riteneva l’illegittimità dell’applicazione di una tariffa maggiorata per gli esercizi alberghieri;

3. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune di Palermo articolando due motivi; la contribuente non articolava difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce l’omessa pronuncia in ordine all’individuazione della delibera di determinazione della tariffa in concreto applicabile; nel giudizio di primo grado, infatti, il ricorrente aveva eccepito l’intervenuto annullamento della Delib. n. 165 del 2006 da parte del TAR Sicilia; in sede di appello, il Comune aveva dedotto che la cartella di pagamento, essendo relativa al 2008, era stata emessa sulla base di tariffe approvate con una successiva Delib. n. 120 del 2008, rispetto alla quale l’annullamento della precedente delibera n.165/06 non produceva alcun effetto invalidante (principio peraltro affermato da questa Corte con riferimento ad analoga fattispecie, si veda Cass. n. 15050 del 2017);

1.2. il motivo è infondato, atteso che la CTR, sia pur con motivazione estremamente succinta, ha implicitamente ritenuto che la delibera del 2008 fosse applicabile alla fattispecie in esame, tant’è che ha proceduto all’esame nel merito della stessa, rilevando l’illegittimità per effetto della differenziazione tariffaria; nel caso di specie, pertanto, può applicarsi il consolidato principio secondo cui ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n.20311. del 2011, Rv.619134);

2. con il secondo motivo di ricorso il Comune di Palermo lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di appello ha ritenuto illegittima l’applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi rispetto a quelli adibiti a civile abitazione in assenza di motivazione;

2.1. il motivo è fondato, atteso che la giurisprudenza in materia ha affermato che “è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69,comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica” (Cass. n.5722 del 2007; Sez. un., n. 8272 del 2008 e successive conformi, da ultimo Cass., ord. n. 25214 del 2016);

2.3. in ordine al profilo dell’obbligo di motivazione della delibera comunale dell’ente locale che prevede una differenziazione tra civile abitazione ed esercizio alberghiero questa Corte ha affermato che “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili” (Cass., n. 7044 del 2014, Rv. 629885; Cass., n. 22804 del 2006, Rv. 595463);

3. per quanto sopra il ricorso del Comune di Palermo deve essere accolto. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza mentre quelle del giudizio di merito vanno compensate atteso che la giurisprudenza si è consolidata in corso di causa.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento emessa dal Comune di Palermo per la TARSU 2008;

condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; spese del giudizio di merito compensate.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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