Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22533 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. III, 16/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 16/10/2020), n.22533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30255-2019 proposto da:

F.A., rappresentato e difeso per procura spillata in calce al

ricorso dall’avv. MICHELE PAROLA ed elettivamente domiciliato in

Cuneo, via Angeli n. 24 presso il suo studio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1395/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

F.A., cittadino della Costa d’Avorio, propone ricorso articolato in due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso la sentenza n. 1395/2019 della Corte d’Appello di Torino, pubblicata in data 21.8.2019, non notificata.

Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente, proveniente dalla Costa d’Avorio, non riporta la sua vicenda personale, neppure per sommi capi, e non riferisce il contenuto della sentenza impugnata, con la quale è stato confermato il rigetto alle sue domande di concessione delle protezioni internazionali.

Dalla sentenza impugnata emerge un confuso racconto personale, ritenuto poco credibile ed incoerente, in cui il ricorrente riferisce di essere scappato in seguito ad una perquisizione domiciliare all’esito della quale venivano reperite armi e droga di proprietà del suo coabitante, che veniva arrestato.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e deduce il difetto di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Dalla lettura del primo motivo si evince che la corte d’appello non abbia ritenuto credibile il racconto del richiedente, che però egli non riferisce neppure per sommi capi.

Sostiene il ricorrente che la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato che egli correva il rischio di essere sottoposto a procedimento penale in patria, non è dato sapere per quali imputazioni, e che ove condannato avrebbe dovuto scontare la pena in condizioni inumane o degradanti attesa la situazione carceraria in Costa d’Avorio. Sostiene che la corte d’appello non si sarebbe occupata di questo profilo, che costituiva il fulcro del suo motivo di appello – che tuttavia non riproduce nè richiama.

Con il secondo motivo, deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla protezione umanitaria.

Deduce che, in riferimento alla protezione umanitaria, la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente effettuato il necessario giudizio di comparazione, non considerando che, ove rimpatriato, il ricorrente rischierebbe di essere sottoposto a procedimento penale (“per fatti cui dovrebbe essere estraneo”) senza poter contare su un apparato giudiziario obiettivo e su un sistema carcerario almeno accettabile, che non ha più legami significativi nel paese di provenienza e che il suo percorso di integrazione – non meglio specificato – è ormai particolarmente avanzato.

Il ricorso è complessivamente inammissibile perchè totalmente aspecifico. Nulla è dato sapere della condizione personale del ricorrente, dei suoi motivi di appello, dei dati oggettivi che sarebbero stati mal considerati dal giudice di merito, del suo percorso di integrazione in Italia.

Quanto alla domanda di concessione della protezione sussidiaria, è ben vero che questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale “In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale” (Cass. n. 26921 del 2017). Però l’affermazione del dovere di cooperazione istruttoria con un così penetrante contenuto è relativa alla ricostruzione della situazione storica, sociale e politica del paese di provenienza, ma non può anche supplire alla carente, o contraddittoria esposizione della vicenda personale del ricorrente in maniera tale da risultare priva della minima credibilità. Nel caso di specie, la valutazione di totale non credibilità del racconto personale non rendeva necessaria l’approfondimento della situazione carceraria in Costa d’Avorio, che diveniva elemento non rilevante in mancanza di indicazioni sulla specifica situazione soggettiva del richiedente e sul fatto che, in concreto, si fosse determinato ad espatriare perchè effettivamente timoroso di essere esposto, a causa dei fatti dei quali era stato a torto o a ragione incolpato, alla detenzione in condizioni inumane.

Va poi aggiunto che, in ogni caso, come evidenziato nella sentenza impugnata, a pag. 8, benchè il racconto del ricorrente sia stato ritenuto non credibile, il giudice di merito ha ugualmente indagato e valutato l’ulteriore profilo relativo alla condizione attuale nel paese di provenienza, che poi descrive diffusamente, evidenziando la svolta democratica impressa al paese dalle ultime elezioni e il diffuso miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza.

Quanto alla domanda di concessione della protezione umanitaria, nulla è dato sapere, dalla lacunosa esposizione del ricorrente, nè del primo nè del secondo termine di comparazione alle stregua dei quali il giudice d’appello avrebbe dovuto effettuare il giudizio di comparazione per accertare la particolare vulnerabilità del ricorrente, ove esposto al rimpatrio, ai fini della protezione umanitaria, nè il ricorrente segnala adeguatamente quale sarebbe stato l’errore in diritto della corte d’appello.

La sentenza della corte d’appello di Torino, dopo aver ridimensionato il percorso di integrazione in Italia del ricorrente e aver affermato che lo stesso non ha alcun legame affettivo in Italia, mentre ha ancora rapporti con la famiglia di origine che ritroverebbe in Costa d’Avorio, in punto di protezione umanitaria, riporta, a pag. 15, alcune considerazioni non condivisibili e giuridicamente inesatte, secondo le quali il permesso di soggiorno potrebbe essere accordato solo per ragioni di specifica eccezionalità e straordinarietà, perchè altrimenti si andrebbero a rideterminare i flussi migratori, sostituendosi il giudice all’autorità politica e amministrativa.

Va disposta la correzione della motivazione sul punto nei termini che seguono, pur trattandosi di considerazione che, anche ove espunta dal complesso, non sarebbe tale da modificare l’esito del giudizio. La misura del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, disciplinato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non costituisce, nella sua disciplina originaria pro tempore applicabile, una misura straordinaria ed eccezionale, ma al contrario costituisce una misura residuale ed atipica, accordabile qualora non sussistano i presupposti per la concessione delle due protezioni maggiori, tutte le volte in cui risulti accertata una condizione di vulnerabilità del richiedente, emergente all’esito del giudizio comparativo tra la situazione concreta nella quale andrebbe a reintrodursi ove ritornasse nel paese di origine e la situazione della quale gode in Italia, all’esito del percorso di integrazione compiuto.

E tuttavia, data la menzionata assoluta genericità del ricorso, la correzione della motivazione sul punto non incide sulla declaratoria di inammissibilità del presente ricorso.

Nulla sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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