Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22533 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 07/11/2016), n.22533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18166-2013 proposto da:

I.D.A.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22 A, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO NUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA FATTORI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO,

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO

UFFICIO LEGALE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 8/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO, emessa il 12/11/2012 e depositata il 17/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice a quo omesso l’esame del fatti acquisiti e della documentazione agli atti per valutare la sussistenza o meno di una autonoma organizzazione in capo al signor I.” – che aveva svolto nell’anno 2004 l’attività di consulente finanziario senza dipendenti o collaboratori, prevalentemente presso la sede dell’unico cliente, con impiego di limitati beni strumentali (autovettura, computer, telefono cellulare e mobili d’ufficio) – ravvisando il presupposto impositivo dell’Irap nelle “spese pari a circa 1/5 del reddito”.

2. Il motivo merita accoglimento, con assorbimento dei restanti due (entrambi formulati in termini di “nullità” della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per “insufficiente e contraddittoria motivazione sulla insussistenza del presupposto impositivo della autonoma organizzazione in capo al Signor I.” ed “omessa statuizione sulla domanda subordinata” relativa all’errore sulla base di calcolo dell’imposta).

3. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con riguardo all’assoggettabilità ad Irap di agenti di commercio (sent. n. 12108/09) e promotori finanziari (sent. n. 21111/09), hanno affermato che “l’autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente sia anche responsabile dell’organizzazione, e quindi non inserito in una struttura facente capo ad altri”, per cui “non sono soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata. (conf. Cass. n. 9692/12 e, da ultimo, ord. n. -1246/16).

4. Di recente, le stesse Sez. Unite hanno precisato i seguenti principi: 1) “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all’art. 53, comma 1 (nella versione vigente dal 1/1/2004), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”; 2) il requisito della autonoma organizzazione “ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibile ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”, in modo tale che questo “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”; 3) “costituisce onere del contribuente dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”; 4) l’accertamento del requisito dell’autonoma organizzazione “spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cass. s.u. 10 maggio 2016, n. 9451).

5. Nel caso di specie, la C.T.R. ha dedotto la sussistenza dell’autonoma organizzazione dalle “spese e costi” esposti dal contribuente, ammontanti nell’anno 2004 a circa Euro 25.700,00 (di cui Euro 10.819,00 per l’utilizzo parziale dell’immobile adibito a casa di abitazione), in quanto pari a circa 1/5 del reddito (Euro 128.000,00).

6. In tal modo, il giudice d’appello non ha ancorato l’accertamento dell’esistenza di un’autonoma organizzazione ai parametri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare alla responsabilità dell’organizzazione (qui pacificamente mancante, essendo il contribuente inserito in una struttura organizzativa riferibile ad altrui responsabilità ed interesse, nella specie il cliente Rielman s.r.l.: cfr. Cass. n. 14056/14 con riguardo allo svolgimento dell’attività all’interno di un’organizzazione esterna di un ente creditizio), all’impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l’id cod plerillnque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione (qui facendosi generico riferimento ad un preteso “elevato livello di spese”, senza alcun riscontro concreto circa l’eccedenza rispetto all’id quod plerumque accidit) ed al ricorso all’ausilio non occasionale del lavoro altrui (qui pacificamente assente).

7. 11 ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice d’appello in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei criteri indicati ed anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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