Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22532 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 28/10/2011), n.22532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26381/2006 proposto da:

D.D., D.F., D.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA S. SALVATORE IN LAURO 10,

presso l’avvocato PRESUTTI AVILIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato DE NARDIS Pierluigi, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT BANCA D’IMPRESA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANTONIO BERTOLONI, 44, presso l’avvocato FORMARO Antonio, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 572/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato IZZO CARLO GUGLIELMO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato FORMARO ANTONIO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 17/10/2001, il Tribunale di Pescara respingeva la domanda di risarcimento danni avanzata da D.D., F. e M., nei confronti della Cassa di Risparmio di Torino, sulla premessa di avere versato L. 150.000.000 (L. 50.000.000 cadauno) alla SFA commissionaria di Torino, per la sottoscrizione di titoli, a mezzo di assegni circolari non trasferibili, titoli girati per garanzia e conoscenza ed incassati dalla SFA s.p.a. con negoziazione illegittima, R.D. n. 1736 del 1933, ex artt. 43 e 86;

che le due società erano fallite, senza possibilità di ricostruzione contabile, e che tale irregolarità aveva causato agli attori un danno, per la irrecuperabilità delle somme in oggetto.

La Cassa non negava la negoziazione irregolare, ma bensì il nesso causale tra fatto e danno, atteso che, come affermato in citazione dagli attori, i titoli erano serviti per l’acquisto di BOT da parte della SFA Commissionaria, che aveva ricevuto gli assegni, ne aveva dato quietanza ed acquistato i titoli.

Interponevano appello i D.; resisteva la Cassa.

La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza 22/3-23/6/2005, ha respinto l’appello e compensato le spese.

La Corte del merito ha rilevato che potenziale danneggiato dal comportamento negligente della banca può essere solo il prenditore, ove l’incasso sia avvenuto da parte di terzi, contro la sua volontà, ipotesi non ricorrente nel caso, in cui il danno patito dagli emittenti, per effetto del mancato acquisto dei titoli di credito e per la non recuperabilità delle somme a seguito del fallimento delle due società, non è ricollegabile causalmente al comportamento, pur negligente, della Banca, ma privo di riflessi sull’inadempimento delle società finanziarie, sulla irregolare tenuta della loro contabilità e, quindi, sul fallimento delle stesse.

Propongono ricorso per cassazione i D. sulla base di tre motivi.

Unicredit Banca d’Impresa s.p.a., già Cassa di Risparmio di Torino s.p.a., ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dei principi regolanti il risarcimento del danno e difetto di motivazione, in specie violazione degli artt. 1223 e 2043 c.c., per avere il Giudice del merito voluto rinvenire il nesso causale in una norma di legge o in un precedente giurisprudenziale.

1.2.- Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dei principi in materia di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, in particolare, violazione dell’art. 2043 c.c., e difetto di motivazione, per avere il Giudice confuso la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nel ritenere quale unico danneggiato il prenditore, a fronte della proposizione di un’azione extracontrattuale.

1.3.- Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1223 c.c., con conseguente violazione delle norme e dei principi in materia di responsabilità extracontrattuale e di accertamento del fatto illecito, nonchè omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo.

Secondo i ricorrenti, se la Corte del merito avesse fatto buon uso dei principi della conditio sine qua non e della causalità adeguata sarebbe pervenuta a conclusione diversa: invero, se la Banca avesse correttamente rifiutato il pagamento a chi non era prenditore, i ricorrenti non avrebbero perso le somme, a prescindere se il fallimento sia stato o meno causato dalla Banca secondo la parte, il difetto di motivazione è palese, laddove il Giudice del merito non è in grado di indicare alcuna risultanza processuale per la conclusione assunta, mentre sarebbe stato sufficiente leggere la relazione della Dott. S. resa nel giudizio penale, che ha concluso per la totale inattendibilità della contabilità, per la commistione degli affari tra le due società e della gestione dei crediti.

2.1.- E’ opportuno premettere che non trova applicazione ratione temporis la disposizione di cui all’art. 366 bis c.p.c., che a norma del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2, si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, atteso che, nella specie, la sentenza impugnata è stata depositata il 23/6/2005: da ciò consegue la irrilevanza della formulazione dei quesiti, che pure i ricorrenti hanno provveduto ad articolare.

I motivi, intimamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

I primi due motivi non prospettano censure decisive, in quanto rivolti a denunciare il primo passaggio motivazionale della pronuncia, che non esaurisce la decisione, atteso che la Corte d’appello, pur partendo dal ritenere solo il prenditore l’unico potenziale danneggiato dal comportamento negligente della banca (principio invero non condivisibile, alla stregua dell’insegnamento delle S.U., di cui alla pronuncia 14712/2007, secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dal R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43, l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione, preesistente, specifico e volontariamente assunto, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far si che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso), ha poi specificamente motivato a p. 7 in punto di fatto sul nesso causale, escludendolo.

Quanto alla questione della natura extracontrattuale dell’azione esercitata, a tacere da ogni ulteriore rilievo, la stessa non è decisiva ai fini che qui interessano, occorrendo in ogni caso la prova del nesso causale.

Il terzo motivo censura il punto decisivo della pronuncia, attinente al nesso causale, ma non coglie l’argomentazione della Corte, che evidenzia come la vera causa del danno sia da ricercare nell’inadempimento delle due società, nella irregolare tenuta della contabilità.

L’iter argomentativo della Corte aquilana poggia pertanto sul rilievo di merito, secondo cui il comportamento delle due società finanziarie ha determinato il danno, con ciò elidendosi radicalmente ogni nesso tra l’attività illecita della Banca e le conseguenze dannose, il che, in altre parole, vale a ritenere che il danno, per il mancato acquisto dei titoli e la non recuperabilità delle somme, si sarebbe prodotto anche ove la Banca non avesse tenuto il comportamento negligente. Trattasi, all’evidenza, di accertamento di fatto, incensurabile in questa sede sotto il profilo del vizio di violazione e falsa applicazione dei legge; quanto al vizio di motivazione, i ricorrenti sembrano ritenere che la Corte abbia inteso far risalire il fallimento delle due società al comportamento della Banca, deduzione che la Corte aquilana non ha in alcun modo operato, ed infine, con il riferimento alla relazione della Dott. S., adducono un fatto del tutto nuovo (l’agevolazione da parte della Banca della commistione degli affari tra le due società), che di per sè è inammissibile in questa sede.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento a favore della Unicredit Banca d’Impresa s.p.a. delle spese di lite, liquidate in Euro 3500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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