Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22532 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. III, 10/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4328-2018 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIA 701,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MARIA SABBATINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO MANFREDI;

– ricorrente –

contro

EDITRICE PROGRAMMARE DI D.B. & C SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1252/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/05/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 16/8/2017, la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento dell’appello proposto dalla Società Editrice Programmare s.a.s. di D.B. & C., nonchè da P.S., ha rigettato la domanda proposta da B.E. per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attrice per effetto della pubblicazione pretesamente diffamatoria diffusa dai convenuti a mezzo stampa;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il contenuto della pubblicazione in esame fosse caratterizzato in modo tale da rispettare i requisiti di verità (anche solo putativa), interesse pubblico e continenza espressiva della pubblicazione contestata, indispensabili ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione costituita dall’esercizio del diritto di critica, con la conseguente insussistenza dell’illecito denunciato dall’originaria attrice;

che, avverso la sentenza d’appello, B.E. propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;

che la Società Editrice Programmare s.a.s. di D.B. & C., e P.S. hanno depositato memoria di costituzione, pervenuta, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in data 22 maggio 2019.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 347 e 348 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’improcedibilità dell’appello, non avendo le parti appellanti provveduto al deposito della sentenza di primo grado nella sua integrità, così come risultante dalla correzione dell’errore materiale debitamente pronunciata dal primo giudice su istanza della B.;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, al fine di assicurarne continuità), ai sensi dell’art. 347 c.p.c., comma 2, l’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata;

che, tuttavia, in caso di omissione, detta norma non commina la sanzione dell’improcedibilità come previsto, invece, dall’art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l’omessa comparizione dell’appellante alla prima udienza e a quella successiva all’uopo fissata, sicchè la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (Sez. 3 -, Sentenza n. 23713 del 22/11/2016, Rv. 642989 – 01);

che, nella specie, la portata della correzione della sentenza di primo grado (correzione, dei cui soli estremi la copia della sentenza impugnata, prodotta in appello, risultava mancante), in quanto limitata alla sola corretta indicazione del nome di una delle parti, fu tale (per l’assoluta marginalità del difetto) da non pregiudicare in alcun modo la disponibilità di elementi sufficienti ai fini della decisione, con la conseguente insussistenza del vizio di improcedibilità in questa sede contestato dalla ricorrente;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 47 e 595 c.p. e della L. n. 47 del 1948, art. 42 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente affermato il rispetto del principio di verità o di verisimiglianza della narrazione dei fatti in contestazione, in contrasto con il contenuto degli elementi di prova richiamati in ricorso, nonchè sulla base dell’omessa considerazione delle circostanze di fatto specificamente indicate dalla stessa ricorrente;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2043 c.c. e art. 595 c.p., degli artt. 1362 c.c. e ss. e degli artt. 2 e 3 Cost. in relazione all’art. 21 Cost. (con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistenti tutti i presupposti per il riconoscimento della causa di giustificazione costituita dalla legittima manifestazione del diritto di critica da parte dei convenuti, tenuto conto dell’insussistenza dei requisiti della verità o della verosimiglianza dei fatti narrati e della continenza espressiva della pubblicazione diffusa a stampa dalle controparti, così come attestato dalle indicazioni diffusamente argomentate in ricorso;

che, con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di dettare un’adeguata motivazione su tutte le prove testimoniali raccolte, nonchè sulle prove documentali acquisite agli atti del giudizio e specificamente richiamate in ricorso;

che il secondo, il terzo e il quarto motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), la ricorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della B., l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del secondo motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti;

che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che, infatti, quanto al preteso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

che, sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extra-testuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

che, pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze della ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativi, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c., art. 232 c.p.c., comma 1, n. 4 (recte, art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), e art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di valutare e di riconoscere il carattere univoco delle prove testimoniali e documentali acquisite nel corso del giudizio in ordine all’oggettiva portata diffamatoria della pubblicazione contestata;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come le censure illustrate dalla ricorrente non contengano alcuna denuncia del paradigma di cui all’art. 115 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;

che, sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, al fine di dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, ossia abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016) (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione);

che, sotto altro profilo, con specifico riguardo alla pretesa violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), varrà osservare come detta violazione sia idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime) (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193 – 01);

che, peraltro, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01);

che, nella specie, la ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), – ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) – si è limitato a denunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità;

che, infine, nessuna violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 può ritenersi consumata nel caso di specie, avendo la corte territoriale articolato la propria motivazione in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso argomentativo in modo lineare e comprensibile, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente;

che, con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del principio della soccombenza in materia di rimborso delle spese processuali (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente condannato la B. al rimborso, in favore di controparte, delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, pur in presenza di tutti i presupposti per la relativa compensazione integrale;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, varrà considerare come in relazione al caso di specie debba trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01);

che, pertanto, sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi di censura esaminati, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

che non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la tardività della costituzione degli intimati;

che dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA