Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22532 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 07/11/2016), n.22532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16992-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/14/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 17/12/2012, depositata il 24/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Aldo Fontanelli difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Piemonte n. 16/2013/14, depositata il 24.1.2013 che aveva accolto l’appello proposto da I.G. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente, medico convenzionato presso il SSN, negli anni dal 2004 al 2008.

Secondo il giudice di appello non era sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione. La documentazione acquisita non consentiva di ritenere esistenti gli elementi rilevanti di organizzazione. Quanto alla presenza di un collaboratore, la contribuente aveva documentato che si trattava di una partita di giro, tanto evincendosi dai fogli di liquidazione ASL prodottigli altri elementi esaminati non potevano dirsi eccedenti l’id quod plerumque accidit e tali da costituire requisito di autonoma valutazione.

La causa è stata rimessa alla pubblica udienza in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della rilevanza ai fini IRAP dell’attività di collaborazione svolta da un dipendente.

All’udienza del 5 luglio 2016 la causa è stata posta in decisione, dopo che l’Agenzia ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate contesta, sotto il profilo della violazione di legge – D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 – l’erroneità della decisione impugnata, la quale avrebbe tralasciato di considerare l’esistenza di compensi per lavoro dipendente e a terzi per attività relativa alla professione dai quali, per costante giurisprudenza di questa Corte, era possibile inferire l’esistenza di un’autonoma organizzazione, tanto parimenti evincendosi dall’analisi dei quadri RE compilati dalla parte contribuente.

La contribuente, nel controricorso, ha chiesto il rigetto della censura esposta dalla parte ricorrente. La censura è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito l’irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive..

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Orbene, la sentenza impugnata ha totalmente omesso di verificare se l’attività da lavoro dipendente ritenuta irrilevante ai fini IRAP fosse o meno inquadrabile fra quelle che le Sezioni unite, nel precedente sopra ricordato, ha escluso potessero integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SEZIONE SESTA civile, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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