Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22531 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 28/10/2011), n.22531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5050/2006 proposto da:

BANCO DI SICILIA S.P.A. (c.f./p.i. (OMISSIS)), incorporata nella

Capogruppo Banca di Roma spa poi ridenominata Capitalia Spa, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL POZZETTO 122, presso l’avvocato CARBONE

Paolo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONGIARDO

ALDO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M. (c.f. (OMISSIS)), C.M.,

C.L., BRONTE DUE S.N.C. DI CAPACE GAETANO E BIONDI

MICHELE IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B. MARTINI 14, presso

l’avvocato PUGLISI GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato

SUDANO Riccardo, giusta procure a margine dei controricorsi;

– controricorrenti –

contro

B.F., C.L.G., C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1275/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo con assorbimento degli altri motivi del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 21/2/2002, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell’opposizione proposta da B.M., in proprio e quale legale rappresentante della Bronte Due di Capace Gaetano e C. s.n.c., e della domanda riconvenzionale del B., revocava il Decreto Ingiuntivo n. 163 DEL 1999, emesso dal Presidente del Tribunale di Catania il 12/3/1999 in favore del Banco di Sicilia s.p.a., sulla base di cambiali scontate presso l’agenzia di Bronte della cedente Sicilcassa s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e protestate, e condannava il Banco di Sicilia alla restituzione al B. della somma di Euro 61.810,45, illegittimamente trattenuta in compensazione, oltre interessi legali dall’11/3/1990 al soddisfo, nonchè al pagamento delle spese del giudizio a favore degli opponenti, compensando le stesse tra le altre parti costituite, e dichiarandone la irripetibilità in relazione ai convenuti contumaci.

Interponeva appello il Banco di Sicilia società per azioni.

Si costituiva il B., contestando la fondatezza dell’impugnazione, e proponeva appello incidentale, per ottenere la rivalutazione monetaria nella misura del 14,375%, pari al maggior danno subito; in via di appello incidentale condizionato, l’appellato chiedeva che venisse ritenuta la responsabilità di C.G. per avere creato e/o girato irregolarmente titoli a nome della società in mancanza dei relativi rapporti sottostanti e in palese conflitto di interessi, e che quindi venisse condannato il C. a rifondere la somma di Euro 61.810,45, ovvero la diversa somma risultante quale credito dell’Istituto appellante verso la società, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno; in via di ulteriore subordine, il B. chiedeva la condanna in via di regresso dei soci della Bronte Due all’epoca delle emissioni e delle girate effettuate a nome della società, in rapporto alle quote societarie indicate, oltre interessi dall’11/3/99 e maggior danno.

Si costituivano la Bronte Due di Capace Gaetano e C. s.n.c. e B. M. in liquidazione, C.M. e C.L., contestando tutti la fondatezza del gravame; rimanevano contumaci B.F., C.G. e C.L.G..

La Corte d’appello, con sentenza del 24/9-17/12/2004, respinto l’appello principale ed in accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale, in riforma parziale della sentenza impugnata, ha condannato il Banco di Sicilia al pagamento, oltre agli interessi legali sulla somma di Euro 61.810,45, come statuito nella sentenza di I grado, anche degli interessi nella misura del 14,735%, limitatamente al periodo dal 1/1/99 al 31/3/99, ed ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza.

La Corte del merito ha rilevato che il possesso materiale dei titoli, e quindi la produzione in giudizio degli originali, costituisce requisito per l’esame dell’azione cartolare, in quanto la posizione di legittimo portatore del titolo coincide con la titolarità del diritto di credito azionato, ma è anche requisito dell’azione causale, da cui l’irrilevanza della produzione di semplici fotocopie, ancorchè non contestate nella conformità all’originale; nè gli originali delle diciannove cambiali azionate con il decreto ingiuntivo erano producibili ex art. 345 c.p.c., risultando dall’attestazione del Cancelliere che gli originali erano stati prodotti il 25/5/2002, e quindi dopo la costituzione in giudizio; era fondata in parte la doglianza del B., attesa la produzione del contratto di apertura di conto corrente e della copia dell’estratto conto, da cui risultava l’interesse debitore corrisposto, ma solo per il periodo 1/1-31/3/99.

Avverso detta pronuncia propone ricorso il Banco di Sicilia società per azioni, affidato a due motivi.

La Bronte Due s.n.c. di Capace Gaetano e Biondi Michele in liquidazione e B.M. in proprio hanno depositato controricorso, così come C.M. e C.L.; gli altri intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1- Con il primo motivo, il Banco di Sicilia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 633, 634 c.p.c., R.D. n. 1669 del 1933, art. 66, nonchè vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia, per avere il Giudice d’appello erroneamente ritenuto non provato il credito.

Il ricorrente sostiene di non essere tenuto ad offrire al debitore la restituzione dei titoli, non trovando applicazione l’art. 66 Legge Cambiaria, sia che si ritenga esercitata azione cartolare che, come in effetti è, anche causale; si tratterebbe comunque di un requisito del merito della domanda, come tale producibile sino alla precisazione delle conclusioni, in primo o in secondo grado.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere il Giudice del merito ritenuto comunque inammissibile la produzione degli originali degli effetti cambiari per cui è causa.

Detti documenti riguardavano fatti emergenti dalla documentazione acquisita e ben conosciuti dalle parti, già prodotti in giudizio come fotocopie, per cui si trattava della mera esibizione degli originali degli effetti cambiari; in ogni caso, si trattava di prove indispensabili, e quindi di documenti producibili ex art. 345 c.p.c.;

conseguentemente, secondo il ricorrente, il Giudice non avrebbe dovuto ritenere assorbiti il terzo ed il quarto motivo dell’appello principale, che la parte provvede a riproporre.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

La produzione in giudizio dei titoli cambiari originali costituisce requisito indefettibile per l’esercizio sia dell’azione cartolare, siccome la posizione di legittimo portatore del titolo coincide con la titolarità del diritto di credito azionato, sia dell’azione causale, ove eccepita, come nel caso, la mancata produzione degli originali, attenendo la produzione dei medesimi ai requisiti per l’esame del merito della domanda (sul principio, vedi le pronunce 19278/2010, 4250/2009, 16859/2004, 8932/2002).

Da ciò consegue che se l’omesso deposito delle cambiali non impedisce l’emanazione del decreto ingiuntivo, potendo la parte assolvere al detto onere sino al momento della precisazione delle conclusioni in primo o in secondo grado (così specificamente, la pronuncia 5086/2000), nel giudizio di merito invece è irrilevante l’avvenuta produzione, già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, delle fotocopie dei titoli, sia pure non contestate nella loro conformità all’originale: come ha spiegato infatti la Corte d’appello, nell’azione causale, solo con la produzione in giudizio dei titoli il debitore, pagando, può essere tutelato dal pericolo che il titolo possa essere ulteriormente usato nei suoi confronti con l’azione cambiaria.

2.2.- Il secondo motivo è in parte infondato, ed in parte inammissibile.

A riguardo, premesso che le censure articolate sotto il profilo della già avvenuta produzione delle copie dei titoli, da cui, in tesi, la non equiparabilità della mera esibizione degli originali alla produzione di nuovi documenti, sono da ritenersi infondate per quanto sopra già rilevato, nel resto si deve evidenziare che il ricorrente, nell’articolare il motivo sotto il profilo della producibilità dei titoli siccome indispensabili ex art. 345 c.p.c., non ha censurato quella che costituisce la ratio decidendi della Corte d’appello sul punto.

La Corte catanese, infatti, pur partendo dalla indispensabilità della produzione, ha concluso per l’inammissibilità della stessa, in quanto effettuata dall’appellante non in sede di costituzione in giudizio, ma successivamente, come attestato dal Cancelliere (il requisito della produzione, a pena di decadenza, dei nuovi mezzi di prova, e quindi anche dei documenti, dotati del requisito della indispensabilità per la decisione, mediante specifica indicazione nell’atto d’appello, costituisce principio consolidato, seguito dalla nota sentenza delle S.U. 8203/2005, in tema di produzioni nuove in appello, e dalle successive pronunce 21561/2010,11346/2010, 14766/07, 12792/07, 5323/07).

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Il Banco di Sicilia va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, a favore di Bronte Due s.n.c. di Capace Gaetano e Biondi Michele in liquidazione, di B.M. e di C.M. e C.L.G..

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Banco di Sicilia Società per Azioni al pagamento a favore di Bronte Due s.n.c. di Capace Gaetano e Biondi Michele in liquidazione di Euro 3500,00, di cui Euro 200,00 per spese; di Euro 3500,00, di cui Euro 200,00 per spese, a favore di B.M.; di Euro 3800,00, di cui Euro 200,00 per spese, a favore di C.M. e C.L.G.;

oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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