Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22531 del 07/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 07/11/2016), n.22531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16853-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 31/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 13/04/2012, depositata l’11/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana n. 31/2012/24 depositata l’11.5.2012, che aveva accolto l’appello proposto da B.P. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla parte contribuente, perito chimico, negli anni dal 2004 al 2007.

Secondo il giudice di appello l’assimilazione tra partecipazione del professionista ad una struttura associata e la partecipazione dello stesso ad una compagine sociale della quale il contribuente era socio percependo compensi prospettata dall’Ufficio quale unica causa dimostrativa dell’autonoma organizzazione non era convincente. Lo studio associato, infatti, dà luogo ad un centro d’imputazione di interessi unico, quanto alle finalità perseguite dagli associati. Per converso, la posizione di un professionista rispetto a quella della società era del tutto diversa, essendo i soggetti completamente distinti. I beni della società erano dunque civilisticamente ed economicamente riferibili solo alla società, alla quale erano parimenti imputabili i rapporti di lavoro. La circostanza che il contribuente ricoprisse cariche sociali nella società non elideva l’autonomia e l’estraneità del contribuente a detto sodalizio.

La causa, rimessa alla pubblica udienza in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla rilevanza, ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione, dello svolgimento in forma associata dell’attività professionale, veniva posta in decisione all’udienza del 6.7.2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate prospetta la violazione di legge (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e l’insufficiente motivazione della sentenza, evocando a sostegno della propria tesi circa la totale assimilabilità delle ipotesi di partecipazione del professionista a studio associato a quella, qui in esame, del titolare di quote sociali di società con la quale lo stesso lavora, Cass. n. 12708/2009.

La parte contribuente non ha depositato difese scritte.

Le due complesse censure, che meritano un esame congiunto, sono entrambe fondate.

La decisione impugnata non è in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi, sicchè non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte “extra moenia” presso strutture sanitarie – cfr. Cass. n. 14878/2015 -.

Tali principi, non scalfiti dalla recente pronunzia resa dalle Sezioni Unite di questa Corte n.7371/2016, sono anzi confermati da altra pronunzia delle S.U. resa in tempi recenti sempre in tema di IRAP. Ed infatti, Cass. S.U. n.9451 del 10 maggio 2016 ha precisato che il lavoratore autonomo è soggetto ad IRAP solo se “sia, come già ricordato, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione” in tal modo confermando l’esistenza di un rapporto diretto fra il primo e la struttura sociale tale da rendere evidente il carattere servente della stessa rispetto all’attività del professionista.

Tali considerazioni rendono evidente l’erroneità della decisione impugnata che si è limitata ad evidenziare le diversità esistenti fra l’ipotesi dell’attività svolta in forma associata e quella della partecipazione del professionista ad una società in favore della quale lo stesso offre le proprie prestazioni professionali senza tuttavia dare alcuna rilevanza agli elementi fattuali esposti dall’ufficio nel corso del giudizio, partecipazione in quota al capitale della società del professionista, componente del consiglio di amministrazione dello stesso e natura pressochè unica dell’attività del professionista in favore della società – dai quali sarebbe stato possibile verificare il i reale rapporto intercorrente tra professionista e società al fine di vagliare se la struttura sociale abbia concretamente realizzato un potenziamento e accrescimento dell’attività produttiva del contribuente.

Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata, errata in diritto e carente sotto il profilo della motivazione, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA