Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22530 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 19/09/2011, dep. 28/10/2011), n.22530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOMECO s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma Lungotevere della

Vittoria 9, presso lo studio dell’avv.to Paolo Angius, rappresentata

e difesa dall’avv.to CIOTTI Simon Pietro, giusta procura a margine

del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

EXPORT EXPRESS LIMITED (PTY), elettivamente domiciliata in Roma Via

Ennio Quirino Visconti 61, presso lo studio dell’avv.ta Cristina

Bertocchini, e con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni di

cancelleria e notificazioni fra i difensori di cui agli artt. 372 e

390 c.p.c. al numero di fax (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’avv.to SELLITTI Emilio, giusta procura in calce al ricorso

incidentale;

– resistente –

e sul ricorso incidentale proposto da:

EXPORT EXPRESS LIMITED (PTY), come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

SOMECO s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4/2006 della Corte di appello di Potenza,

emessa il 22 novembre 2005, depositata il 20 gennaio 2006, nella

procedura iscritta al n. 480/04 R.G.;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 19 settembre

2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Emilio Sellitti per la Export Express Limited;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o il

rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso

incidentale con compensazione delle spese del giudizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Export Express Limited, società sudafricana, adiva la Corte di appello di Potenza per ottenere la dichiarazione di riconoscimento in Italia della sentenza emessa dall’autorità giudiziaria dello Zambia con la quale la società Someco s.r.l. era stata condannata a corrispondere all’istante la somma di 175.000 dollari statunitensi a titolo di compenso per l’attività di consulenza e assistenza fornita in occasione della aggiudicazione e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della raffineria “indeni” sita nel territorio dello Zambia in località Ndola.

Si costituiva Someco s.r.l. resistendo alla domanda di riconoscimento e contestando in particolare il diritto ad ottenere il riconoscimento per carenza di giurisdizione della L. n. 218 del 1995, ex art. 64, lett. a), l’invalidità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio ex art. 64, lett. b) e la contrarietà all’ordine pubblico della sentenza della cit. L. n. 218 del 1995, ex art. 64, lett. g).

La Corte di appello di Potenza ha accolto la domanda della società sudafricana.

Ricorre per cassazione Someco s.r.l. affidandosi a due motivi di impugnazione.

Resiste al ricorso Export Express Limited e propone a sua volta ricorso incidentale basato su un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi vanno riuniti e quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile essendo stato proposto tardivamente.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e violazione della L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. b).

La società ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se il rispetto della legge del luogo per la notifica dell’atto introduttivo del giudizio non esclude la violazione dei principi di ordine pubblico sanciti nell’ordinamento italiano a salvaguardia del contraddittorio e del diritto della difesa, requisiti che devono concorrere, di tal che la verifica relativa alla sussistenza di uno dei due non assorbe quella attinente alla sussistenza dell’altro (Cass. 22.7.2004 n. 13662).

Il motivo è infondato. La decisione della Corte di appello di Potenza che ha dichiarato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza emessa il 12 dicembre 2001 dalla Corte Suprema dello Zambia è basata, per quanto concerne l’odierno giudizio, proprio sul riscontro, da effettuare anche d’ufficio, di quanto richiesto dalla norma contenuta nella L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, comma 1, lett. b) e cioè che l’atto introduttivo sia stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo e che non siano stati violati i diritti della difesa. Sul punto la Corte di appello potentina ha riscontrato l’assoluta genericità della contestazione di insussistenza di una valida notifica dell’atto introduttivo del giudizio e ha rilevato come tale contestazione risultasse smentita dalla difesa in giudizio della società SO.ME.CO. (a mezzo della memoria scritta presentata dallo studio legale George Kunda & Co.) e dalla certificazione rilasciata dal Vice Cancelliere della Corte Suprema dello Zambia attestante il pieno rispetto della procedura e dei diritti di difesa del convenuto nonchè la regolarità della notifica al convenuto della richiesta di comparizione davanti al giudice. Tale controllo appare coerente a quanto ritenuto congruo dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di riconoscimento di sentenze straniere, la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, comma 1, lett. b), prevede come requisito, tra l’altro, che l’atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo e, a tal fine, ove sia in contestazione il riconoscimento, la Corte d’appello non deve applicare pedissequamente i principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana, ma deve verificare se la comunicazione o la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio abbiano rispettato le regole previste dal diritto straniero ed abbiano soddisfatto i principi fondamentali dell’ordinamento, in modo tale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo tra tutti quello al contraddittorio (Cass. civ. sez. 1^, n. 16978 del 25 luglio 2006).

La ricorrente contesta la congruità del controllo in quanto lo stesso si sarebbe dovuto estendere alla esistenza di un valido mandato difensivo in favore dell’avvocato George Kunda. Tale deduzione deve ritenersi del tutto generica e come tale infondata per ciò che potrebbe concernere una potenziale ma non specificata invalidità o inesistenza di un mandato all’avv.to George Kunda quale difensore della SO.ME.CO. nel giudizio svoltosi davanti alla Corte Suprema dello Zambia. Per altro verso, invece, quanto all’affermazione di una frode processuale, implicita nella deduzione della ricorrente secondo cui essa venne a conoscenza del giudizio solo in sede di notifica della sentenza definitiva, e che sarebbe quindi consistita nella falsa rappresentazione dell’attività defensionale dello studio Kunda come riferibile alla società SO.ME.CO., si deve ritenere che la società SO.ME.CO. avrebbe potuto e dovuto prospettare tale ipotetico comportamento fraudolento alla Corte Suprema dello Zambia e chiedere la revisione della sentenza emessa. La sua prospettazione implicita in questa sede è palesemente inammissibile.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Secondo la ricorrente “la motivazione della Corte di appello di Potenza (resa al punto b della sentenza n. 4/2006) è insufficiente per un duplice ordine di considerazioni: infatti il giudice di merito, indica gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento.. ma senza una approfondita disamina logica e giuridica, tale da consentire l’individuazione tanto del thema decidendum quanto del processo logico che lo ha indotto a quel convincimento che sta a fondamento del dispositivo. E, limitandosi altresì ad un mero rinvio alle attestazioni rese dal vice cancelliere della Corte Suprema dello Zambia, concreta una tipica ipotesi di motivazione per relationem ravvisabile tutte le volte in cui essa consista in un mero rinvio che si esaurisca in una acritica approvazione della decisione soggetta al controllo (Cass. n. 3066/2002) e che impedisce di consentire un controllo sulla congruità della motivazionè (Cass. n. 4140/2003)”.

Il motivo deve essere dichiarato inammissibile. Infatti la sintesi del motivo (erroneamente qualificata come quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.) è del tutto incomprensibile nella sua prima parte e impropria nella sua parte finale dove si confonde fra recepimento acritico di una decisione impugnata e valutazione di un elemento di riscontro della riconoscibilità in Italia della sentenza straniera, costituito nella specie dalla certificazione del Vice Cancelliere della Corte Suprema dello Zambia, che la ricorrente ha contestato del tutto genericamente.

Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile con conseguente compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo motivo e il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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