Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22530 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 11/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDDINANZA

sul ricorso 394-2012 proposto da:

AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CASTRO PRETORIO 122, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA RUSSO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE RUI RESIDENZE UNIVERSITARIE INTERNAZIONALI, domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato LUIGI ANNUNZIATA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

VERONA, depositata il 09/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’AMIA – Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale Verona spa propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 59/15/11 del 9 maggio 2011 con la quale la commissione tributaria regionale del Veneto (sez.st. di Verona) ha ritenuto illegittimo, in riforma della prima decisione, il provvedimento prot. n. 2350/10 con il quale essa Azienda ricorrente aveva disposto – ex D.P.R. n. 158 del 1999, ai fini Tia 2007-2010 – la riclassificazione in categoria n.7 (alberghi con ristorante) dei Collegi Universitari Pontenavi e Clivia gestiti in (OMISSIS) dalla Fondazione Rui Residenze Universitarie Internazionali; e da essa già erroneamente classificati, nell’aprile 2007, in categoria n. 1 (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, istituti religiosi, ostelli della gioventù).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – ai fini della classificazione TIA, non fosse rilevante la qualifica di ente non lucrativo asseritamente rivestita dalla Fondazione Rui, quanto soltanto la capacità di produzione di rifiuti dell’attività svolta; – in tale ottica, il collegio universitario presentasse maggiori analogie con l’ostello della gioventù piuttosto che con l’albergo con ristorante, considerati i maggiori tempi medi di occupazione delle stanze; la sospensione dell’attività in relazione alle pause dell’anno accademico; la somministrazione di un menù fisso (elementi, tutti, significativi della minor produzione di rifiuti propria degli ostelli).

Resiste con controricorso la Fondazione Rui, la quale formula altresì domanda di condanna di Amia al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La ricorrente AMIA ha insistito sulla carenza della motivazione della CTR nella sentenza qui impugnata, nonchè sulla inammissibilità, e comunque inconsistenza, della domanda avversaria ex art. 96 c.p.c..

La Fondazione Rui ha rimarcato la temerarietà e palese infondatezza della condotta processuale e sostanziale (in pendenza dell’articolato ed annoso contenzioso, sulla medesima questione, tra le parti) di AMIA; fatta anche oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso Amia lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto l’assimilazione dei collegi universitari in oggetto agli ostelli della gioventù, invece che agli alberghi con ristorante; e ciò all’esito di un ragionamento illogico e non mirato sulla concretezza della fattispecie. Connotata dal carattere prettamente alberghiero, e non di ostello, dei servizi forniti dalla Fondazione Rui nei collegi universitari in oggetto, così come evincibile anche dal sito internet della Fondazione.

p. 2.2 Il motivo è fondato.

Va premesso che, con la presente censura, Amia non sollecita una rivisitazione dei presupposti fattuali della lite (certamente inammissibile nella presente sede di legittimità, trattandosi di aspetto riservato alla peculiare delibazione del giudice di merito), ma chiede che sia evidenziata una lacuna logica sottesa al ragionamento decisorio della commissione tributaria regionale.

Lacuna legittimante la cassazione della sentenza perchè implicante – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’insufficienza ed incongruenza della motivazione offerta; ed effettivamente ravvisabile nella astrattezza di tale ragionamento decisorio, in quanto incentrato su una diversificazione tipologica del tutto svincolata dalle caratteristiche concretamente attribuibili all’attività svolta ed alle modalità recettive perseguite dai dedotti collegi universitari gestiti dalla Fondazione Rui.

Il giudice di appello ha correttamente premesso che, trattandosi di accertare i presupposti di un tributo correlato alla capacità produttiva di rifiuti dell’immobile preso a riferimento in base all’attività in esso espletata, non ha qui rilevanza dirimente la natura non profit, invece che lucrativa ed imprenditoriale, del soggetto esercente. Diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, il carattere non imprenditoriale nè lucrativo dell’attività svolta nei locali (quand’anche tale aspetto risultasse, nella specie, provato) non depone indefettibilmente per la minor produzione di rifiuti rispetto all’esercizio imprenditoriale; si tratta infatti pur sempre di accertare, nella specificità della fattispecie ed indipendentemente dagli obiettivi lucrativi o solidaristici perseguiti dall’ente, le oggettive modalità dell’attività espletata nei locali, anche in ragione della superficie utilizzata per ciascuna destinazione operativa positivamente riscontrabile.

Fatta questa condivisibile precisazione, il giudice di appello ha poi fondato la propria conclusione di maggiore assimilabilità del collegio universitario all’ostello della gioventù, piuttosto che all’albergo con ristorante, sulla scorta di un ragionamento teorico; vale a dire, in assenza di qualsivoglia attività e valutazione istruttoria concernente la specifica destinazione e funzione dei collegi universitari dedotti in giudizio, in tutti gli aspetti nei quali si articola la loro attività di soggiorno, vitto ed alloggio. Nemmeno risulta che il giudice regionale abbia preso posizione sulla specifica prova a tal fine dedotta da Amia in ordine al fatto che in tali collegi si svolgesse dichiaratamente un’attività prettamente alberghiera e residenziale, secondo quanto dichiarato dalla stessa Fondazione Rui sul proprio sito internet dell’epoca: “il collegio mette a disposizione camere singole, alcune delle quali dotate di bagno, e camere triple. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata. (OMISSIS) offre: colazione, pranzo e cena tutti i giorni, biancheria da camera, lavaggio della biancheria personale, servizio di tintoria, stireria, pulizia delle camere, inoltre biblioteca con circa 4000 volumi ed emeroteca, tre sale di studio, sala computer, soggiorno, giardino”.

Si tratta di prova particolarmente qualificata perchè costituita da una descrizione dell’attività svolta nei pensionati universitari in questione, così come resa al pubblico dalla stessa Fondazione Rui; sicchè essa doveva quantomeno trovare argomentato vaglio nella sua idoneità – ovvero insufficienza – a sostenere la classificazione ‘alberghierà operata da Amia nel provvedimento impugnato. E non vi è dubbio che, nel considerare tale prova, il giudice di merito non avrebbe potuto evitare di dare adeguatamente conto della formazione del proprio convincimento in ordine al fatto che un siffatto servizio, così come offerto al pubblico, non esulasse dalla tipica attività di ostello, per sconfinare in quella dell’ospitalità alberghiera propriamente detta o quantomeno assimilata.

Va poi considerato, sotto diverso ma concorrente profilo, che i parametri presi a riferimento dal giudice di merito si rivelano inadeguati non soltanto perchè astratti, ma anche perchè intrinsecamente illogici ed inidonei a sorreggere la soluzione prescelta.

Basti considerare che la quantità di rifiuti prodotti può essere più logicamente rapportata alla durata di occupazione media delle stanze, ma non alla maggiore frequenza con la quale queste ultime, in caso di più rapidi avvicendamenti, siano sottoposte a turni di pulizia; una cosa essendo la produzione dei rifiuti correlata alle esigenze di vita degli occupanti, ed altra la velocità e periodicità della loro raccolta e conferimento al servizio pubblico di smaltimento (fattori, questi ultimi, di per sè non influenti sul primo).

Nemmeno il collegamento dei periodi di occupazione del collegio universitario al calendario accademico offre, di per sè, argomenti logici a sostegno decisivo dell’opzione ostello; trattandosi pur sempre di verificare l’effettiva esistenza ed entità dei periodi di non-occupazione in raffronto a quelli mediamente riscontrabili negli ostelli, ovvero negli istituti religiosi (anch’essi menzionati dalla CTR).

Parimenti avulso da qualsiasi parametro di effettività, infine, è il richiamo alla minor produzione di rifiuti asseritamente riconducibile alla proposta all’utenza, nell’ambito del collegio universitario, di un menù fisso “organizzato al fine di evitare il più possibile sprechi e quindi rifiuti, diversamente da come accade nei ristoranti nei quali ovviamente le scelte del cliente devono essere in primo luogo esaudite” (sent. pag. 4). Elemento, quest’ultimo, che il giudice regionale dà per scontato, senza individuare le fonti probatorie del proprio convincimento; e, soprattutto, senza spiegare perchè esso (sia pure unitamente agli altri aspetti presi in esame nella sentenza) deporrebbe necessariamente per la maggior somiglianza dei collegi universitari agli ostelli, nonostante che questi ultimi siano normalmente avulsi dalla intensità della fruizione abitativa e di soggiorno invece apparentemente desumibile dalla complessità e completezza dei servizi (di alloggio, ristorazione, biancheria, biblioteca, spazi comuni per attività ricreative ecc…), trecce offerti dalla Fondazione Rui nelle strutture in esame.

In definitiva, va qui ribadito quanto tra le stesse parti già osservato sebbene con riguardo a diverse annualità di imposta (2005/2006) – da Cass. 16487/16; con la quale si è addivenuti alla cassazione con rinvio della sentenza CTR colà impugnata per ragioni almeno in parte comuni alla presente vicenda. Là dove si osservò, anche in quel caso, che: “(…) viene omesso qualsiasi richiamo – nella individuazione della più corretta categoria di utenza non domestica desumibile, eventualmente anche per assimilazione, dalla potenzialità di produzione di rifiuti – alle caratteristiche generali dell’attività recettiva posta in essere dalla Fondazione nelle due strutture in oggetto; ai servizi di natura alberghiera e di residenza universitaria in esse concretamente prestati (vitto ed alloggio, biancheria, reception ecc…); alla effettiva compatibilità di tale attività con quella sempre recettiva, ma prettamente extra/berghiera – propria degli ostelli per la gioventù (così quanto, ad esempio, alla durata media dei soggiorni degli ospiti; alla continuatività dell’occupazione delle stanze nel corso dell’annualità d’imposta; alla percentuale di occupazione delle stanze; alle rette mediamente applicate in rapporto ai servizi dí ospitalità prestati ed ai costi di gestione). Tali lacune – qui dedotte per evidenziare l’obiettiva debolezza logica e giuridica della sentenza impugnata, non certo per suscitare nella presente sede di legittimità un’inammissibile rivisitazione di aspetti fattuali riservati al giudice di merito – integrano senza dubbio il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Posto che, come stabilito da costante giurisprudenza di legittimità (tra le molte: Sez. U., n. 24148 del 25/10/2013; Cass. n. 12799 del 6/6/2014) la motivazione omessa o insufficiente è configurabile, così nel caso di specie, qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi fondamentali suscettibili di condurre ad una decisione diversa; ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudice di merito, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento”.

Ne segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione. Quest’ultima riconsidererà la fattispecie classificatoria non in astratto, ma tenendo conto della concreta destinazione dei locali e della loro potenzialità generatrice di rifiuti; secondo un rapporto – che dovrà essere congruamente motivato – di maggiore assimilazione agli ostelli della gioventù (categoria sub 1), ovvero agli alberghi con ristorante (categoria sub 7).

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

 

LA CORTE

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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