Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22530 del 10/09/2019

Cassazione civile sez. III, 10/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 10/09/2019), n.22530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14034-2014 proposto da:

A.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

DELLE MEAGLIE D’ORO 7, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO

CRISTINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZALE

DELLE MEDAGLIE D’ORO 7, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO

CRISTINI, che la rappresenta e difende;

ENEL SPA, in persona del suo procuratore F.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso

lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, SMA – STUDI MEDICI ASSOCIATI

SRL, B.L.;

– intimati –

nonchè da:

ENEL SPA, in persona del suo procuratore F.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso

lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3

presso lo studio dell’avvocato MORI PIETRO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1213/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/05/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 25/2/2014, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quel che ancora interessa in questa sede, ha rideterminato, in misura più contenuta, gli importi che, in accoglimento della domanda proposta da A.M.R., H.A., H.P. e H.S., il giudice di primo grado aveva posto a oggetto della condanna pronunciata, in favore degli attori, a carico di B.L., della Sma – Servizi Medici Ambulatoriali s.r.l., e dell’Enel s.p.a., a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza del decesso del proprio congiunto, H.S., avvenuto a causa di un infarto verificatosi mentre lo stesso si trovava sul proprio posto di lavoro, alle dipendenze dell’Enel s.p.a., presso una sede munita di un presidio sanitario organizzato dalla Sma s.r.l. su iniziativa dell’Enel s.p.a.;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come, in occasione del decesso dell’ H., la B., medico alle dipendenze della Sma, avesse tardato il compimento di talune manovre e di specifici adempimenti la cui esatta esecuzione avrebbe verosimilmente conservato le chances di sopravvivenza della vittima;

che, in forza di tali premesse, la corte d’appello ha liquidato il risarcimento spettante agli originari attori, limitandolo ai soli danni non patrimoniali, atteso l’integrale assorbimento, degli eventuali pregiudizi di natura patrimoniale, dall’avvenuta liquidazione, in loro favore, di una pensione di riversibilità connessa all’avvenuto decesso dell’ H.;

che, avverso la sentenza d’appello, A.M.R., H.A., H.P. e H.S., hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che, con successivo ricorso, l’Enel s.p.a. ha proposto impugnazione avverso la sentenza d’appello, affidata a tre motivi di censura;

che B.L. e la Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a., originariamente chiamata in giudizio a fini di manleva) resistono con controricorso;

che A.M.R., H.A., H.P. e H.S., da un lato, e l’Enel s.p.a., dall’altro, hanno depositato contro ricorso per resistere ai rispettivi ricorsi;

che la Sma – Servizi Medici Ambulatoriali s.r.l. non ha svolto difese in questa sede;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rinvio della trattazione, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione relativa all’operatività della c.d. compensatio lucri cum damno;

che l’Enel s.p.a. e la Generali Italia s.p.a. hanno depositato memoria;

che, all’adunanza in camera di consiglio del 12/2/2018, sul presupposto dell’avvenuta rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione della risoluzione di questioni connesse con l’oggetto dell’odierno giudizio, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9950 del 12/2-23/4/2018, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo;

che, a seguito delle decisioni delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, Sentenze nn. 12564, 12565, 12566 e 12567 del 13/2-22/5/2018), il ricorso è stato nuovamente condotto in decisione all’odierna camera di consiglio;

che l’Enel s.p.a. ha depositato ulteriore memoria;

considerato che, con il primo motivo del proprio ricorso, A.M.R., H.A., H.P. e H.S., censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226,2043 e 2057 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la liquidazione del danno patrimoniale dagli stessi sofferto in conseguenza dell’illecito dedotto in giudizio, sulla base dell’erronea applicazione del principio della c.d. compensatio lucri cum damno;

che il motivo è fondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l’indirizzo fatto proprio dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 12564 del 22/05/2018, Rv. 648647 – 01), la pensione di reversibilità, appartenente al più ampio genus delle pensioni ai superstiti, sia qualificabile alla stregua di una forma di tutela previdenziale nella quale l’evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti;

che l’ordinamento configura la pensione di reversibilità come “una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell’interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno e alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3 Cost., comma 2) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore di un trattamento preferenziale (art. 38 Cost., comma 2) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38 Cost., comma 1)” (Corte Cost., sentenza n. 286 del 1987);

che, nella pensione di reversibilità, la finalità previdenziale “si raccorda a un peculiare fondamento solidaristico” (Corte Cost., sentenza n. 174 del 2016), che “si realizza quando il bisogno colpisce i lavoratori ed i loro familiari per i quali, però, non può prescindersi dalla necessaria ricorrenza dei due requisiti della vivenza a carico e dello stato di bisogno, i quali si pongono come presupposti del trattamento”;

che, per effetto della morte del lavoratore, dunque, “la situazione pregressa della vivenza a carico subisce interruzione”, ma il trattamento di reversibilità “realizza la garanzia della continuità del sostentamento ai superstiti” (Corte Cost., sentenza n. 286 del 1987, cit.);

che l’erogazione della pensione di reversibilità non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo, atteso che la stessa non soggiace a una logica e a una finalità di tipo indennitario, ma costituisce piuttosto – come è stato rilevato in dottrina – l’adempimento di una promessa rivolta dall’ordinamento al lavoratore-assicurato che, attraverso il sacrificio di una parte del proprio reddito lavorativo, ha contribuito ad alimentare la propria posizione previdenziale: la promessa che, a far tempo dal momento in cui il lavoratore, prima o dopo il pensionamento, avrà cessato di vivere, quale che sia la causa o l’origine dell’evento protetto, vi è la garanzia, per i suoi congiunti, di un trattamento diretto a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire o ad alleviare lo stato di bisogno;

che sussiste, dunque, una ragione giustificatrice che non consente il computo della pensione di reversibilità in differenza alle conseguenze negative che derivano dall’illecito, perchè quel trattamento previdenziale non è erogato in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, ma risponde ad un diverso disegno attributivo causale;

che la causa più autentica di tale beneficio – è stato osservato deve essere individuata nel rapporto di lavoro pregresso, nei contributi versati e nella previsione di legge: tutti fattori che si configurano come serie causale indipendente e assorbente rispetto alla circostanza (occasionale e giuridicamente irrilevante) che determina la morte;

che una conferma di questo esito interpretativo viene dagli insegnamenti della dottrina, la quale, nel condividere la soluzione alla quale la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta sin dagli anni cinquanta del secolo scorso, valorizza la circostanza che l’incremento patrimoniale corrispondente all’acquisto del diritto alla reversibilità si ricollega ad un sacrificio economico del lavoratore, e quindi non costituisce un vero e proprio lucro; laddove, affinchè nell’ambito del giudizio di responsabilità civile si abbia una riduzione del danno risarcibile, è necessario che con il danno prodotto concorra un autentico lucro prodotto, vale a dire un “gratuito vantaggio economico”;

che quando la condotta del danneggiante costituisce semplicemente l’occasione per il sorgere di un’attribuzione patrimoniale che trova la propria giustificazione in un corrispondente e precedente sacrificio, allora – si afferma – non si riscontra quel lucro che, unico, può compensare il danno e ridurre la responsabilità;

che in questa stessa direzione convergono le più recenti riflessioni sul tema, atteso che, proprio prendendo le mosse dalla necessità di guardare alla funzione concreta e alla giustificazione più profonda del beneficio collaterale rappresentato dalla pensione di reversibilità, la dottrina esclude, secondo un giudizio normativo-valoriale, che il wel-fare previdenziale istituito e alimentato dai contributi del lavoratore, come tale espressione di una scelta di sistema pienamente conforme al respiro costituzionale della sicurezza sociale, sia suscettibile di essere considerato un beneficio da assoggettare all’impiego contabilmente causale della compensatio lucri cum damno;

che d’altra parte – si sottolinea – la stessa valutazione della pensione di reversibilità nel contesto attuale, caratterizzato dal passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, ne conferma e ne rafforza la funzione previdenziale, trattandosi di un’attribuzione che rinviene la sua causa necessaria, oltre che nella previsione di legge, nel sacrificio del lavoratore attraverso il versamento dei contributi;

che da tali premesse deriva la conferma del principio in forza del quale, dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo;

che da tal premesse discende la necessaria cassazione, sul punto, della sentenza d’appello con il conseguente rinvio al giudice a quo;

che, con il secondo motivo, A.M.R., H.A., H.P. e H.S., censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di considerare, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, la circostanza della prevedibile sopravvivenza del proprio congiunto, con la conseguente mancata liquidazione dei danni derivanti dalla maggiore entità degli apporti patrimoniali dallo stesso conseguibili (e trasmissibile iure haereditario), rispetto alla ridotta entità della pensione di riversibilità considerata dalla corte d’appello;

che l’accoglimento del primo motivo d’impugnazione vale a ritenere assorbita la rilevanza del motivo in esame;

che con il primo motivo del proprio ricorso, l’Enel s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e degli artt. 40 e 41 c.p., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato la considerazione delle obiezioni mosse, dal consulente di parte della società ricorrente, alla consulenza tecnica d’ufficio, in tal modo affermando la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento della B. e il decesso dell’ H., viceversa del tutto smentito dalle evidenze probatorie complessivamente acquisite;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, varrà rilevare come, con specifico riguardo alla pretesa mancata considerazione delle censure rivolte dalla società appellante nei confronti della consulenza tecnica d’ufficio, la corte territoriale abbia provveduto a specificare, in modo analitico, le ragioni della ritenuta condivisibilità delle conclusioni ivi raggiunte in relazione all’accertamento del nesso di causalità tra il comportamento della B. e il decesso dell’ H., di quell’elaborato sottolineando la puntualità, la precisione e l’approfondimento delle indagini svolte;

che, a fronte di tali premesse, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo dell’omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d’ufficio che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla decisività degli stessi, che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto (Sez. 2, Sentenza n. 8383 del 03/08/1999, Rv. 529176 – 01);

che, in particolare, sotto il profilo della decisività della censura, anche in relazione al dedotto omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., vale il principio in forza del quale il corrispondente vizio di motivazione può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007, Rv. 596714 – 01);

che, ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo la società ricorrente incidentale propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività dell’omesso esame, da parte del giudice a quo, di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;

che, pertanto, osserva il Collegio come, attraverso le odierne censure, la società ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità;

che, con il secondo motivo, l’Enel censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., e degli artt. 1362 c.c. e ss., artt. 1655 e 1677 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto la responsabilità dell’Enel, nonostante nei relativi confronti non fosse sollevabile alcun rimprovero, nè sotto il profilo dell’ingerenza nell’attività sanitaria autonomamente svolta dalla Sma s.r.l., nè sul piano di un’eventuale culpa in eligendo o in vigilando in relazione, allo svolgimento delle prestazioni di detta società sanitaria, tenuto conto dell’avvenuta qualificazione del ruolo della Sma s.r.l., da parte degli originari attori, secondo la specifica prospettazione contrattuale dell’appalto di servizi forniti in favore della committente Enel s.p.a.;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzi la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non possa limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);

che siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;

che è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);

che nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la società ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di tener conto dell’avvenuta qualificazione del ruolo della Sma s.r.l., da parte degli originari attori, secondo la specifica prospettazione contrattuale dell’appalto di servizi forniti in favore della committente Enel s.p.a., ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) (con particolare riguardo all’atto di citazione originario e agli atti processuali conseguenti, ivi compreso l’atto di appello dell’Enel, da cui sarebbe desumibile l’eventuale contestazione della contraria argomentazione del primo giudice) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;

che, peraltro, varrà considerare come l’avvenuta qualificazione della responsabilità dell’Enel ai sensi dell’art. 1228 c.c. non presupponga alcuna culpa in eligendo o in vigilando di detta società, trattandosi dell’adempimento della propria obbligazione tramite ausiliari, del cui fatto doloso o colposo il debitore risponde in termini oggettivi (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 1267/2019 del 18 gennaio 2019, non massimata);

che, con il terzo motivo, l’Enel censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1228 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente applicato l’art. 1228 c.c., in totale assenza dei relativi presupposti di fatto;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, con il motivo in esame, la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – alleghi un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospet-tazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che, pertanto, rilevata la fondatezza del primo motivo del ricorso proposto da A.M.R., H.A., H.P. e H.S., il conseguente assorbimento del secondo motivo e l’inammissibilità delle censure illustrate nel ricorso proposto dall’Enel s.p.a., dev’essere disposta, accanto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’Enel, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso proposto da A.M.R., H.A., H.P. e H.S., e dichiara assorbito il secondo motivo del medesimo ricorso.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Enel s.p.a.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019

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