Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2253 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11940-2018 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2736/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ASCIERNO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da C.L., cittadino gambiano. In particolare non è stata ritenuta credibile la vicenda narratarnè la situazione generale del paese è risultata caratterizzata, alla luce degli accertamenti officiosi svolti, da violenza indiscriminata dovuta a conflitto interno così da potersi ravvisare una delle ipotesi disciplinate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). E’ stata infine esclusa la protezione umanitaria perchè il difetto di credibilità riscontrato nella narrazione del ricorrente porta ad escludere la ricorrenza di condizioni di vulnerabilità.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidato a due motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso risulta, dal doveroso esame dagli atti svolto in camera di consiglio, alla luce del rilievo svolto nella proposta di decisione, regolarmente notificato.

La censura qualificata come primo motivo di ricorso si limita ad evidenziare la tempestività del ricorso proposto. Nel secondo motivo viene dedotto che la Corte d’Appello avrebbe illegittimamente rigettato la domanda relativa alla protezione umanitaria, sulla esclusiva base della non credibilità del ricorrente senza aver accertato se nel paese di origine il ricorrente corra il rischio del sacrificio di diritti fondamentali diversi da quelli protetti dal rifugio politico e dalla protezione sussidiaria.

La censura non supera il vaglio di ammissibilità perchè formulata in modo sostanzialmente ipotetico ed astratto senza alcuna indicazione relativa alla avvenuta allegazione nel giudizio di merito di profili di vulnerabilità legati alla violazione dei diritti umani in Gambia, e senza attaccare specificamente la ratio del rigetto della protezione umanitaria relativa alle ragioni del trasferimento in Libia e le condizioni ivi subite.

Il ricorso è, in conclusione, inammissibile. In mancanza di difese della parte intimata non vi è statuizione sulle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo ove dovuto a titolo di contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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