Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2253 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2253 Anno 2014
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso 11490-2011 proposto da:
SOCIETA’

ONGETTA

SRL

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio
dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato TOSI LORIS giusta
2013

delega a margine;
– ricorrente –

2113

contro
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 03/02/2014

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente non chè contro

AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DOGANE DI TREVISO;
– intimato –

VENEZIA, depositata il 24/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/06/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARINI RENATO
delega Avvocato MARINI GIUSEPPE, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAPUTI che ha
chiesto il rigetto e deposita nota spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’improcedibilità e in subordine rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 12/2011 della COMM.TRIB.REG. di

Svolgimento del processo

Veneto rigettava l’appello proposto da Ongetta s.r.l. confermando la
sentenza di prime cure che aveva ritenuto legittimo l’avviso di rettifica con
il quale venivano liquidati i maggiori diritti doganali sulle operazioni
eseguite nel bimestre novembre-dicembre dell’anno 2003 -aventi ad
oggetto la esportazione in Romania (al tempo Paese extracomunitario) di filati
di seta e di seta grezza per la esecuzione di alcune lavorazioni preliminariprevia revisione del valore delle merci indicato nelle dieci dichiarazioni alla
esportazione, in quanto inferiore a quello risultante nelle bollette doganali
di importazione delle medesime merci acquistate dalla ditta italiana nella
Repubblica Popolare della Cina.

La CTR veneta, rigettata la eccezione di nullità della determinazione del
Direttore regionale delle Dogane per il Veneto all’esito della fase
procedimentale di risoluzione della controversia doganale in quanto il
termine stabilito dall’art. 68 TULD oltre il quale la decisione era stata
emessa non era previsto a pena di decadenza, riteneva corretto l’operato
dell’Ufficio finanziario che aveva rideterminato il valore in dogana delle
merci secondo il criterio residuale previsto dall’art. 31 del reg. CEE in data
12.10.1992 n. 2913/92 (CDC), vigente “ratione temporis”, stante la
impossibilità di ricorrere agli altri criteri previsti dall’art. 29 (valore di
transazione), a causa della irregolare tenuta della contabilità della società, e
dall’art. 30, paragr. 2 lett. a) del CDC, in quanto nella specie non veniva in
1
RG n. 11490/2011
ric. Ongetta s.r.l. c/ Ag. Dogane

est.
Stefano ivieri

Con sentenza 24.1.2011 n. 12 la Commissione tributaria della regione

questione una vendita per la importazione nella Comunità EU, ma una
esportazione in conto lavorazione senza trasferimento della proprietà della
merce. Rilevavano inoltre i Giudici di merito che la stessa società in tempo
successivo aveva presentato istanza di revisione di accertamenti definitivi
su analoghe bollette doganali relative all’anno 2005, chiedendo la
applicazione dei medesimi criteri di determinazione del valore delle merci

Avverso la sentenza di appello, notificata in data 23.2.2011, ha proposto
ricorso per cassazione la società deducendo due motivi.
Ha resistito con controricorso la Agenzia delle Dogane.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

La verifica pregiudiziale dell’esatto adempimento dell’onere gravante
sulla parte ricorrente di depositare, insieme al ricorso, a pena di
improcedibilità la “copia autentica della sentenza o della decisione
impugnata, con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta” (art.
369co2 n. 2 c.p.c.), funzionale al riscontro, da parte della Corte di
cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile
dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale e della
tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, comporta che,
nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza
impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo
stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d.
termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento
della sua osservanza.

2
RG n. 11490/2011
ric. Ongetta s.r.l. c/ Ag. Dogane

Stefan

est.
livieri

adottati dall’Ufficio doganale.

Tuttavia, qualora per stessa ammissione della parte ricorrente (caso che
ricorre nella specie), o per eccezione del controricorrente o per le
emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo
d’ufficio, emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del
decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal
riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve

copia della sentenza impugnata recante la data della notifica entro il
termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ. e, in mancanza,
deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della
improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità (cfr. in
termini Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009).

Nella specie dal ricorso risulta che viene impugnata la “sentenza n.
12/1/11 della Commissione Tributaria Regionale di Venezia sez. 1^
pronunciata il 10 gennaio 2011 e depositata il 24 gennaio 2011, notificata

in data 23 febbraio 2011 …” (pag. 2).
Non avendo la parte ricorrente integrato neppure alla udienza di
discussione la produzione documentale in questione, il ricorso deve essere
dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., intendendo
conformarsi il Collegio al principio di diritto enunciato dalle SS.UU. di
questa Corte.
Segue la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio liquidate
in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte :

3
RG n. 11490/2011
ric. Ongetta s.r.l. c/ Ag. Dogane

st.

Stefano

eri

accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della

- dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla
rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 8.000,00 per
compensi, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso nella camera di consiglio 17.6.2013

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