Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2253 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 02/02/2021), n.2253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16077/2016 proposto da:

FASHION DISTRICT GROUP s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Augusto de

Nicolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma,

Via Buccari n. 3;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

12, è domiciliata.

– intimata –

avverso la sentenza n. 3272/14/16 della Commissione tributaria

Regionale di Bari, depositata il 21/12/2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2020

dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La società Fashion District Group s.p.a., con un unico motivo, propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 3272/14/16 depositata il 21/12/2016, con la quale la Commissione tributaria regionale di Bari ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente e, per l’effetto, confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento con i quali veniva rettificata, con l’attribuzione della Categoria D/8, in luogo di quella C/1 proposta in sede di DOCFA, la rendita catastale riguardante una serie di immobili siti nel Comune di Molfetta e facenti parte del complesso immobiliare “Fashion District Outlet di Molfetta”.

La commissione tributaria regionale, nel condividere la motivazione dei giudici di primo grado, ha rilevato l’infondatezza della dedotta insufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento notificati e corretta l’attribuzione della categoria D/8.

2. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico ed articolato motivo, la contribuente lamenta l’omesso esame su fatto decisivo per il giudizio, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 anche in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7 e, infine, la violazione e/o falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 40, 61 e 63, nonchè del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10.

1.1 In primo luogo, la ricorrente rileva che la CTR, con sentenza apodittica e, dunque, da intendersi priva di motivazione e, dunque, nulla, ha affermato la correttezza dell’iter motivazionale seguito dalla decisione di primo grado e, pedissequamente a quest’ultima, ha rilevato che gli avvisi di accertamento impugnati erano congruamente motivati. I giudici di merito hanno, infatti, ritenuto sufficiente il richiamo in essi contenuti alle norme sulle quali essi si fondavano e, in particolare, il fatto che essi traevano origine dalla stima diretta degli immobili (in quanto rientranti nella Categoria D/8) effettuata a seguito di procedura DOCFA.

La ricorrente ritiene che così facendo la CTR avrebbe omesso di esaminare la questione relativa alla dedotta carente motivazione degli atti impugnati.

Rileva, poi, la contribuente che: sia il riferimento all’utilizzo di metodologie comparative, sia il richiamo all’allegata relazione sintetica, contenuta negli avvisi impugnati non consentono di superare l’eccepito vizio di motivazione, in quanto tali riferimenti risultano generici e carenti di ogni indicazione circa le unità immobiliari prese come riferimento comparativo non essendo sufficiente il riferimento alla “comparazione con immobili aventi analoga destinazione”.

La ricorrente rileva che la dedotta carenza di motivazione comportava anche la violazione dell’onere della prova posto in capo all’Amministrazione circa la fondatezza e congruità della pretesa tributaria azionata.

1.2 La seconda parte del motivo di ricorso attiene alla errata attribuzione ai beni facenti parte del complesso commerciale “Fashion District Outlet” di proprietà della contribuente della Categoria D/8 rispetto a quella C/1 proposta in sede di DOCFA.

La ricorrente rileva, preliminarmente, che la CTR avrebbe anche con riferimento a tale parte di censura omesso di motivare circa alla dedotta erroneità dell’attribuzione della Categoria D/8 da parte dell’Agenzia delle entrate.

La contribuente osserva, poi, che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto corretta la classificazione D/8, in quanto fondata su un errato concetto di unità immobiliare che aveva portato ad accomunare tutti i suddetti immobili – facenti parte di un outlet – nell’unica nozione di centro commerciale senza tenere conto, nello specifico, delle concrete caratteristiche degli immobili de quibus e della loro autonomia fisica-giuridica-economica che ne avrebbe comportato l’attribuzione della diversa categoria C/1, così come proposta in sede di DOCFA.

In sostanza, la ricorrente rileva che nella specie i singoli immobili facenti parte dell’outlet erano autonomi e di modeste dimensioni, con la conseguenza che non poteva assimilarsi l’outlet di cui facevano parte con la nozione di centro commerciale ricadente nella Categoria D/8.

A sostegno di quanto sopra la contribuente afferma che la CTR avrebbe ricavato i criteri per attribuire agli immobili in esame la categoria D/8 dal R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8. Tali norme non sarebbero idonee a tali fini assumendo, al contrario, rilievo il D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 4 che nel fornire la definizione di centro commerciale, seppure non in materia catastale, rende evidente la diversità di questo rispetto all’outlet, risultando il centro commerciale caratterizzato dall’essere costituito da un’unica struttura edilizia e dal non poter essere suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

2. Il ricorso non è fondato.

2.1 Con riferimento alla prima parte della censura proposta dalla ricorrente deve osservarsi che la CTR non è incorsa nel lamentato vizio di omessa pronuncia. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta, infatti, che i giudici di merito, hanno affrontato il motivo di appello relativo all’eccepito vizio di motivazione degli avvisi di accertamento impugnato e rilevato che, diversamente, da quanto affermato dalla contribuente, essi risultavano congruamente motivati. In particolare, la CTR, dopo aver riportato i riferimenti contenuti nei suddetti avvisi, alle norme sulla cui base ha proceduto alla attribuzione della Categoria catastale e della relativa rendita, ha osservato come tali riferimenti soddisfacevano l’onere motivazionale imposto all’Amministrazione.

Nella specie, infatti, non vi è stata alcuna violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, anche in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7.

E’, infatti, orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni” Cass. n. 31809 del 2018), assumendo all’uopo rilievo la circostanza che nella fattispecie in esame l’Amministrazione finanziaria ha proceduto all’attribuzione della Categoria D/8 a seguito di stima diretta.

Quest’ultima integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento essendo atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, poichè effettuata nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa come è quello DOCFA.

2.2 Con riferimento alla seconda parte del motivo di ricorso viene rimessa al Collegio la questione attiene a quale sia la categoria applicabile ai singoli immobili appartenenti ad un medesimo proprietario e facenti parte di un centro outlet o, meglio, se essi devono considerarsi autonomamente, per come prospettato dalla contribuente, con conseguente possibile attribuzione della Categoria C/1 o, come facenti parti di un insieme unitario, appunto l’Outlet e, dunque, rientranti nella Categoria D/8, per come affermato dall’Amministrazione finanziaria e dalla CTR.

La questione in tal modo posta necessita di individuare la nozione di unità immobiliare.

Il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5 stabilisce che “si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio”, precisando il D.P.R. n. 1142 del 1939, art. 40 che “si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l’uso locale, un cespite indipendente” e, infine, il D.M. n. 28 del 1998, art. 2 prevede che “L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”.

Le disposizioni richiamate consentono di caratterizzare l’unità immobiliare in base a due requisiti essenziali: l’appartenenza allo stesso proprietario (ditta); la configurazione di un cespite indipendente, inteso come “minimo perimetro immobiliare”, caratterizzato da autonomia funzionale e reddituale.

Così individuata la nozione di unità immobiliare il legislatore ha, poi, provveduto ad inserirla nelle diverse categorie e classi di cui è composto il Catasto Urbano al fine di sottoporle alla relativa tassazione.

La formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano è stata avviata con il R.D.L. n. 652 del 1939 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito dalla L. n. 1249 del 1939, successivamente modificato dal D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514.

A tal fine, gli immobili sono stati suddivisi in due macro insiemi, costituiti uno dalle unità immobiliari ordinarie e l’altro dalle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare. Il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 8 definisce la suddivisione degli immobili ordinari in categorie e classi stabilendo che “perla determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi. Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento”

Il Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. n. 1142 del 1949, ha definito: le zone censuarie, cioè zone territoriali omogenee sotto il profilo socio-economico nelle quali esistono unità immobiliari similari per ubicazione, caratteristiche ambientali, tipo di costruzione (art. 5); per ogni zona censuaria, le categorie delle diverse destinazioni ordinarie, differenti per caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari urbane (art. 6); per ogni categoria, le classi in numero tale da rappresentare le diverse capacità reddituali delle unità immobiliari urbane (art. 7), riferite all’unità di consistenza. Per ogni categoria e classe sono state individuate le unità tipo che rappresentano il merito medio delle unità immobiliari che vi debbono essere comprese.

In particolare, i fabbricati sono suddivisi in tre gruppi (circ. min. dir. gen. Catasto 14.3.1992, n. 5/3/1100) immobili a destinazione ordinaria, ricompresi nelle categorie A, B e C; immobili a destinazione speciale, ricompresi nelle categorie D e E; immobili fittiziamente accatastati, ricompresi nella categoria F.

Come riferimento alle unità immobiliari aventi destinazione speciale o particolare assume rilievo il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8 che colloca in tale categoria le “unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nella L. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 28, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili”.

Negli stessi termini si pone il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10.

Gli immobili aventi tale destinazione, inseriti nel gruppo D sono a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli opifici in genere, le cabine elettriche, gli alberghi, le pensioni, i teatri, le sale di proiezione per concerti e spettacoli, le case di cura e di riposo, gli ospedali, i locali per esercizi sportivi, i supermercati etc, e, con specifico riferimento alla categoria D/8 i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

Per l’individuazione della corretta categoria cui ascrivere le unità immobiliari speciali o particolari, l’Agenzia del territorio con la circolare 16 maggio 2006, n. 4/T e circolare 13 aprile 2007, n. 4/T. Ha precisato che occorre procedere a “un corretto esame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare l’assenza dei requisiti per l’attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall’altro, ad attribuire la categoria speciale o particolare più rispondente alle caratteristiche oggettive dell’immobile (…)”. 2.3 Alla luce di tale quadro normativo, nel caso di specie assumono rilievo le seguenti circostanze: i singoli immobili oggetto di accertamento sono parte del più ampio complesso immobiliare “Fashion District Outlet di Molfetta”, denominato anche “cittadella della moda”; tali immobili sono di proprietà del medesimo soggetto che svolge attività di impresa, assumendo all’uopo rilievo la sua costituzione in forma di società per azioni.

Dalla sentenza della CTR, infatti, risulta che la stessa ricorrente ha affermato che tali immobili costituiscono “una vera e propria “città in miniatura”, costituita, oltre che dagli immobili oggetto di rettifica, anche da “strade”, “piazze”, “portici”, “bar”, “punti di ristoro” infrastrutture varie”” e, dunque, caratterizzati da dotazioni e impianti, servizi, utilità comuni (per clienti e personale).

Questi elementi, da un lato, inficiano la dedotta autonomia funzionale dei singoli immobili e, dall’altro, non sono valutabili in termini di superficie nell’ambito della tariffa adottata per la categoria C/1 prevista per i negozi e le botteghe e, in ogni caso, non sono presenti nelle unità tipo e comunque nelle unità censite nella suddetta categoria, di talchè, trattandosi di unità immobiliari di caratteristiche non ordinarie, l’attribuzione della rendita catastale non poteva che avvenire nell’ambito del gruppo D (unità immobiliari a destinazione speciale).

Ciò che rileva, infatti, ai fini dell’unitaria attribuzione della Categoria D/8 ai singoli immobili in esame è il fatto che, appartenenti ad un unico proprietario, sono stati progettati e realizzati all’interno del più ampio complesso immobiliare “Fashion District Outlet di Molfetta” e, dunque, sono espressione di un unico progetto commerciale denominato “cittadella della moda”.

Sul punto assume rilievo quanto affermato dalla CTR che dà conto che la contribuente ha provveduto ad attribuire ad ogni immobile del compendio dei marchi – quasi esclusivamente riferiti alla vendita di capi di abbigliamento ed accessori – diversificati e, quindi, con ciò ponendo in luce l’unitarietà del progetto economico da essa perseguito e volto, secondo una bene definita logica commerciale, a meglio rispondere alle esigenze della clientela.

2.4 Da quanto sopra consegue l’erronea interpretazione del citato R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10 ad opera della contribuente.

Quest’ultima, sul rilievo che nella specie è possibile adibire ad altri settori merceologici i suddetti immobili, senza la necessità di una loro radicale trasformazione ritiene, R.D.L. n. 652 del 1939, ex art. 10, escluda la loro natura speciale.

Sul punto è sufficiente rilevare che il legislatore, laddove al R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10 individua gli immobili aventi destinazioni speciali in quelli “costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni”, ha riguardo a mutamenti incompatibili con la destinazione industriale e commerciale impressa al singolo immobile.

In sostanza, un immobile rientra nella suindicata destinazione quando essa, per la stessa natura del bene, non può essere modificata se non per effetto di radicali trasformazioni del bene stesso.

Diversamente, i mutamenti ai quali potrebbero essere soggetti gli immobili oggetto della presente controversia senza le suddette radicali trasformazioni, per come riportato nel ricorso, riguarderebbero la più limitata possibilità che essi siano diretti a settori merceologici diversi da quelli attuali o, comunque, ad attività sempre relative al settore del commercio, essendo ciò una logica conseguenza del fatto di poter essere utilmente collocate all’interno di un outlet. Tali modifiche risultano, di tutta evidenza, diverse rispetto a quelle prese in esame dal R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, in quanto non comportano una diversa destinazione economica dei beni.

Correttamente la CTR, quindi, con giudizio in fatto non sindacabile in questa sede, ha valutato tali mutamenti non incompatibili con le suddette finalità.

2.4 Va, infine, rilevato che dalla sentenza n. 18468 del 2016 di questa Corte, resa nell’ambito di analogo giudizio afferente l’attribuzione ad altri immobili del medesimo compendio della categoria D/8, non si evincono, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, elementi a sostegno del presente ricorso. Con tale pronuncia, infatti, la Corte – dopo aver dichiarato inammissibile il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia avverso la sentenza con la quale la CTR aveva riconosciuto la categoria C/1 ad alcuni degli immobili facenti parte della “Fashion District Outlet di Molfetta”, in quanto involgente accertamenti in fatto preclusi nel giudizio di legittimità – ha accolto il motivo di ricorso con il quale si denunciava la carenza motivazionale della decisione impugnata sotto il profilo della motivazione contraddittoria e insufficiente.

In particolare, la Corte ha rilevato che la CTR, “dopo avere esposto le ragioni che, ad avviso dei giudici di merito, diversificano l'”outlet” in forma di cittadella del commercio rispetto ad un centro commerciale, valorizzando la visione secondo cui i negozi compresi nell’outlet” rappresentino – in quanto non compresi all’interno di un “unico corpo di fabbrica” – punti di vendita distinti, indipendenti e autonomi l’uno dall’altro sì da costituire unità singolarmente produttive di reddito, in maniera contraddittoria poi afferma che l'”outlet” “riproduce una città in miniatura, con le strade i portici, le piazze, i bar, i punti di ristoro, ecc.”, facendone una “cittadella del commercio”, “in cui i punti vendita sono riuniti” “al fine di agevolare la clientela che ha l’opportunità di visitare diversi esercizi commerciali per le esigenze di tutta la famiglia”.

Nella medesima sentenza viene, poi, precisato che il percorso motivazionale appare viziato “anche per insufficienza, posto che, da un lato, non tiene conto dell’esistenza dei dati strutturali predetti (inserimento in struttura a destinazione specifica e presenza di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente) e, dall’altro, soprattutto, non pone a confronto le conclusioni fattuali raggiunte con il dato – normativamente previsto dal R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10 e succ. mod. – relativo al se o meno gli immobili debbano ritenersi “costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale e commerciale” e “non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni”.

2.5 Da quanto sopra risulta che la CTR ha correttamente fatto applicazione delle norme sopra indicate risultando, proprio dall’esame dell’iter motivazionale da essa seguito, infondata l’ulteriore censura mossa dalla ricorrente circa la presunta omessa motivazione in punto di classamento.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Nulla è da statuire sulle spese non essendosi il resistente costituito. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il nella camera di consiglio, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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