Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22529 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. III, 16/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 16/10/2020), n.22529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30764/2019 proposto da:

K.I., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’avv.to Giombattista Scordamaglia,

(studiolegale.pec.scordamaglia.eu) con studio in Petilia Policastro

(KR) Via Arringa n. 60, giusta procura speciale allegata al ricorso,

e domiciliato in Roma piazza Cavour presso la cancelleria civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la il decreto di rigetto del Giudice di Pace di Crotone n.

2420/2018 depositato il 30.08.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30.06.2020 dal Cons. Antonella Di Florio.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. I.K., cittadino del Gambia, ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione del decreto del giudice di pace di Crotone che aveva respinto l’opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto competente, a seguito di concessione di sospensiva cautelare.

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per error in procedendo, la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4 nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13: lamenta che il decreto di espulsione era stato emesso nonostante che la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro – che aveva respinto l’impugnazione avverso la pronuncia del Tribunale con la quale era stata rigettata la richiesta di protezione internazionale (denegata dalla competente Commissione Territoriale) – non fosse ancora definitiva, essendo stata impugnata con ricorso per cassazione durante la decorrenza del “termine lungo”.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 298 del 1998, art. 13, comma 7 per la mancata traduzione dei provvedimenti che gli erano stati notificati e per l’assenza di sottoscrizione dell’interprete.

3. Il primo motivo è fondato ed assorbe il secondo.

3.1 Questa Corte ha affermato il principio, condiviso da questo Collegio secondo il quale “in tema di opposizione all’espulsione, nel caso in cui sia stata presentata domanda di protezione internazionale in data antecedente al centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017, e sia stato rigettato, con provvedimento non ancora definitivo, il ricorso avverso tale decisione, non si determina – in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 21 del D.L. cit. – la caducazione istantanea della sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, introdotto dal D.L. citato, ma è applicabile, “ratione temporis”, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. c), che, non prevedendo un limite alla durata dell’effetto sospensivo dell’efficacia esecutiva del decreto impugnato determinatosi “ex lege” in virtù della mera proposizione del ricorso, deve ritenersi esteso a tutta la durata del giudizio, fino al passaggio in giudicato del provvedimento impugnato (cfr. Cass. 6071/2019; Cass. 2267/2019 ed ancora prima Cass. 18737/2017).

3.2. Nel caso in esame, come ricostruito in punto di fatto dallo stesso giudice di pace, il provvedimento di diniego della Commissione territoriale di Crotone risale al 5.11.2015 ed il ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro, proposto ex art. 702bis c.p.c., è antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017 conv. nella L. n. 46 del 2017; nonostante che sia la decisione di primo grado sia il gravame proposto dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro siano successivi all’entrata in vigore delle modifiche normative sopra richiamate, la sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo è disciplinata dalla normativa previgente per le ragioni illustrate nel principio di diritto sopra evocato: con la conseguenza che tale effetto sospensivo doveva ritenersi protratto fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza impugnata che, pubblicata il 2.10.2018 e non notificata, doveva essere riferita alla decorrenza del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c..

3.3. A ciò consegue che il ricorso per cassazione poteva essere proposto entro il 2.4.2019 e che l’effetto sospensivo permaneva fino a tale data: poichè il decreto di espulsione è stato emesso e notificato il 12.12.2018, quando era ancora in corso detto termine, risulta violato il principio sopra richiamato, dovendosi tener conto che il giudizio di legittimità venne proposto con ricorso notificato il 18.2.2019.

3.4. Al riguardo, vale solo la pena di precisare che l’eccezione agli effetti sospensivi prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, lett. a (trattenimento nei CPR) sulla quale si è fondata la decisione impugnata, è riferita soltanto al provvedimento della Commissione territoriale, ma non vale a contraddire il principio secondo cui il decreto di espulsione può essere legittimamente emanato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. b) soltanto ai casi in cui la permanenza dello straniero nello Stato deve ritenersi illegittima o per mancata richiesta del permesso di soggiorno o per una decisione di rigetto di esso assunta con provvedimento già passato in giudicato.

3.5 Ne consegue che, nel caso in esame, il ricorso deve essere accolto in quanto il rigetto dell’opposizione da parte del giudice di pace è fondato sulla erronea applicazione delle norme sopra richiamate.

4. Il secondo motivo rimane logicamente assorbito.

5. Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e non dovendosi effettuare altri accertamenti di merito, va dichiarata la nullità del provvedimento di espulsione del Prefetto di Crotone emesso nei confronti del ricorrente il 12.12.2018.

6. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara la nullità del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Crotone il 12.12.2018. Condanna l’Ufficio Territoriale per il Governo al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in Euro 800,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi ed a quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori e rimborso spee generali nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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