Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22529 del 07/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 07/11/2016), n.22529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16962-2015 proposto da:

D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. LETO 2,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SPRONATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO MANZO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI,

EMENUELLA CAPANNOLO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8619/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

9/12/2013, depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ARIENZO ROSA;

udito l’Avvocato Francesco Manzo difensore del ricorrente nonchè

l’avv. Clementina Pulli per l’INPS che si riportano agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

Con sentenza del 5.6.2014, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione impugnata – che aveva dichiarato il diritto di D.P.A. all’assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222del 1984, con decorrenza dal gennaio 2005, con condanna dell’INPS al pagamento dei relativi ratei – dichiarava la decorrenza del medesimo diritto a far-data dal mese di gennaio del 2008, compensando per intero le spese di lite del doppio grado. Rilevava la Corte che il complesso patologico da cui era risultato affetto il D.P. aveva comportato, secondo quanto accertato dal Ctu di secondo grado e confermato dallo stesso in sede di chiarimenti all’udienza del 9.12.2013, una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa specifica dell’interessato e che il requisito sanitario potesse essere retrodatato non già all’istanza amministrativa, ma all’inizio dell’anno 2008, avuto riguardo agli aggravamenti nelle more intervenuti e rilevanti ex art. 149 disp. att. c.p.c..

Per la cassazione di tale decisione ricorre il D.P., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso.

Con il primo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, insufficienza ed illogicità della motivazione, rilevandosi che la sentenza gravata, pur mostrando di aderire alle risultanze peritali, si discosta dalle stesse immotivatamente quanto alla decorrenza della prestazione indicata nell’elaborato peritale, disattendo le conclusioni delle consulenze in maniera illogica e senza adeguata motivazione se non quella di richiamo a due patologie (caviglia destra e artralgia della tibiotarsica destra da osteocondropatia) neanche indicate nella Ctu del Dott. N. in sede di chiarimenti e quindi ritenute dallo stesso irrilevanti per il raggiungimento della soglia invalidante di legge. Evidenzia che il potere del giudice di discostarsi dalle conclusioni del Ctu può essere esercitato solo attraverso l’enunciazione dei criteri probatori e degli clementi di valutazione specificamente seguiti, il che non è avvenuto nella specie, non essendo comprensibili i parametri assunti nella motivazione e le ragioni che hanno condotto alla conclusione adottata.

Con il secondo motivo, si censura la decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento al contenuto dell’elaborato peritale depositato in data 20.6.2013 e dei chiarimenti resi dal Ctu all’udienza del 9.12.2013, osservandosi che il fatto storico non esaminato è rappresentato sia dalla consulenza tecnica sia dai chiarimenti resi e che tali documenti erano decisivi per la determinazione del contenuto della sentenza poichè, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia, ossia il rigetto dell’appello principale proposto dall’INPS Quanto al primo motivo, si osserva che, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, nella versione anteriore alla modifica da parte della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17, non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), e considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (cfr. in tali termini Cass. 20.1.2015 n. 920, Cass. 10.11.2010 n. 22845).

Ricorre l’ipotesi di assoluta carenza di motivazione quando la sentenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, manchi delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, perchè una siffatta carenza, incidendo sul modello della sentenza descritto da tali disposizioni – costituenti attuazione del principio costituzionale (art. 111 Cost..) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati – ne determina la nullità, prevista come motivo di ricorso per cassazione, dall’art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. 2.7.2004 n. 12114).

Non è questo il caso verificatosi nella specie anche in considerazione del rilievo che il richiamo alle conclusioni del Ctu, in coerenza con quanto esplicitato nella motivazione, deve essere inteso con riguardo al raggiungimento della soglia invalidante, ma non anche con riferimento alla stabilita decorrenza, in relazione alla quale vengono esposte le ragioni della diversa retrodatazione del requisito sanitario.

Anche la seconda censura è infondata.

L’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, va inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ne consegue che: a) l’omesso esame” non può intendersi che “omessa motivazione”, perchè l’accertamento se l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione (cfr. cass. 4.4.2014 n. 7983).

Non risulta che il vizio nei sensi in cui è denunziato possa essere ricondotto nel paradigma di cui al nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, invero, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Dunque, per le fattispecie ricadenti ratione temporis nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge. La legge in questo caso è l’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Perchè la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite (Cass. 805372014), si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. Mancanza di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”.

Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)” (par. 14.6).

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che, secondo quanto già detto, la motivazione sulla decorrenza della prestazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

La citata sentenza n. 8053/14 delle S.U. di questa Corte ha, poi, chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una questio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

In proposito, è stato altresì chiarito che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sent. cit.).

Il “fatto storico” censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, non può, dunque, identificarsi con il difettoso esame delle risultanze processuali e della ctu sui quali è stata condotta la valutazione compiuta dal giudice di merito ai fini del giudizio sulla decorrenza della prestazione, posto che la Corte d’appello non ha omesso di valutare le indicate conclusioni peritali, disattese solo quanto all’indicazione dell’epoca di raggiungimento del requisito sanitario sulla base di un’autonoma consentita valutazione delle patologie diagnosticate e dei relativi aggravamenti nel tempo. Del vaglio critico condotto secondo un preciso percorso logico la decisione impugnata rende conto con iter motivazionale improntato a coerenza e puntualità, che la rende assolutamente insindacabile.

Ed invero, come di recente affermato da questa Corte, “nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l’unico onere incontrato dal giudice è quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto” (Cfr. Cass. 7.8.2014 n. 17757).

Per le esposte considerazioni si propone il rigetto del ricorso”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio, rilevato che le osservazioni contenute in memoria non sono idonee ad infirmare le considerazioni espresse con riguardo a ciascun motivo nella relazione, ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni di quest’ultima e concorda, pertanto, sul rigetto del ricorso.

Si osserva, in particolare, che il contenuto della memoria non si pone in chiave critica rispetto al contenuto della relazione quanto piuttosto si limita a ribadire le censure espresse nel ricorso per cassazione nei riguardi di quanto argomentato nella sentenza impugnata.

In proposito è appena il caso di puntualizzare che, essendo stato depositato il ricorso introduttivo di lite nel 2005 e trovando, quindi, applicazione l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326, il ricorrente avrebbe dovuto formulare nella presente sede l’eventuale dichiarazione ai fini dell’esonero dalle spese di lite (il che non è avvenuto) (cfr. in tali termini anche Cass. 1.10.2015 n. 19643).

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dare atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Cfr. Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento) da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016

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