Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22528 del 28/10/2011

Cassazione civile sez. I, 28/10/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 28/10/2011), n.22528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Vittoria

Colonna, n. 18, nello studio dell’avv. Elio Benigni; rappresentato e

difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv.

BENIGNI Generoso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SOLOFRA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Eritrea, n. 91, nello studio dell’avv.

IANONE Arturo, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

COMUNE DI SOLOFRA, in persona del Sindaco p.t., come sopra

rappresentato;

contro

C.N.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 2071,

depositata in data 18 giugno 2004;

sentita la relazione all’udienza del 12 luglio 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile; sentito per il Comune, l’avv. Fallotti,

munito di delega;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per l’accoglimento

p.q.r. del ricorso principale e per l’inammissibilità del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Il C.N., premesso che il Comune di Solfora aveva disposto l’occupazione d’urgenza di un proprio fondo per la realizzazione di un edificio scolastico; che tale opera non era stata realizzata e che con sentenza già definitiva era stata accertata l’illegittimità dell’occupazione, con condanna dell’ente territoriale al pagamento delle somme richieste in considerazione di detta occupazione, conveniva detto Comune davanti al Tribunale di Avellino, chiedendone la condanna al rilascio del proprio fondo, non richiesto nell’ambito del precedente giudizio, nonchè alla riduzione in pristino, e al risarcimento dei danni verificatosi nel periodo successivo alla pronuncia già intervenuta.

1.1. – Il Comune, costituitosi, eccepiva che l’opera non era stata portata a termine a seguito del vincolo di inedificabilità imposto sul fondo dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Salerno, che aveva anche eseguito degli scavi. Conseguentemente, il ripristino dell’area competeva a quest’ultima.

1.2 – Il Tribunale adito con sentenza del 26 novembre 2001 condannava il Comune alla restituzione dell’area, nonchè al pagamento della somma di L. 9.016.735 per il risarcimento del danno da occupazione illegittima, da rivalutarsi e con gli interessi legali a far tempo dall’ottobre 1991; alle ulteriori somme maturande e al pagamento della somma di L. 6.813.903, relativa ai costi di ripristino dello stato dei luoghi.

1.3 – La Corte di appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto dal Comune, riteneva che, avendo la Sovrintendenza ai Beni Culturali di Salerno effettuato degli scavi nel terreno, la legittimazione a restituire il bene ed a ristorare il pregiudizio sofferto dal proprietario, indipendentemente dall’esistenza o meno di un regolare provvedimento di occupazione, competesse al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione il C. propone ricorso, deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Solofra, che propone ricorso incidentale condizionato, affidato a un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Deve in primo luogo disporsi la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

3 – Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., affermandosi in sostanza che, a fronte di una deduzione del Comune appellante inerente all’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, la corte territoriale avrebbe rilevato d’ufficio, epperò – si sostiene – in violazione delle richiamate disposizioni normative, il difetto di legittimazione passiva del Comune di Solofra.

In realtà, non viene nel caso in rilievo una questione di legittimazione processuale passiva, bensì di titolarità sostanziale del rapporto (Cass., 12 febbraio 2008, n. 3269). Risponde infatti a consolidato principio che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del Giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento (Cass., 30 maggio 2008, n. 14468). Al contrario, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura invero come una questione che attiene al merito della lite, rientrando nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata (Cass. 6 marzo 2006, n. 4796). Se, quindi, appartiene al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l’accertamento in concreto se l’attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (Cass., 30 maggio 2008, n. 14468), la corte territoriale, nel momento in cui è pervenuta alla conclusione che “il Comune non può restituire un bene di cui non è più in possesso”, ha svolto un giudizio di merito, che non involge l’astratta formulazione della domanda, nella quale appare insita la ricorrenza della condizione dell’azione, come sopra precisata, nel senso che l’attore individuava nell’ente occupante – nell’ambito di una procedura di esproprio non portata a termine per ragioni sopravvenute – il soggetto tenuto alla restituzione del fondo e alle consequenziali obbligazioni di natura risarcitoria. D’altra parte, la stessa sentenza impugnata pone in evidenza la circostanza inerente all’assenza di deduzioni, da parte del Comune, in merito alla contestazione della propria responsabilità, ragion per cui, da un lato, postula, in violazione del principio di specificità dei motivi sancito dall’art. 342 c.p.c., un implicito richiamo alle difese avanzate dal Comune in primo grado (“Sebbene l’appellante nulla deduca sulle ragioni in base alle quali il giudizio avrebbe dovuto svolgersi anche nei confronti della Sovrintendenza .. è chiaro il rinvio alle sue difese di primo grado attraverso le quali quell’ente aveva dedotto che unico legittimato era la Sovrintendenza..”), dall’altro ritiene di superare ogni difficoltà in base a un improprio riferimento alla legitimatio ad causam, senza neppure verificare la compatibilità di tale rilievo ufficioso con il giudicato interno (Cass., 22 maggio 2007, n. 11837).

4 – Con il secondo motivo il C. deduce violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la questione della responsabilità del Comune di Solofra, con esclusione di qualsiasi incidenza circa gli scavi eseguiti per conto della Sovrintendenza ai beni culturali, era già stata decisa con decisione avente forza di giudicato fra le stesse parti. Del pari si pone in rilievo come tale aspetto fosse stato espressamente recepito nella decisione di primo grado, che aveva accolto le domande di restituzione e di risarcimento avanzata dal C., ragion per cui, in assenza di specifica del Comune, sulla questione era intervenuto anche il giudicato interno.

4.1 – Con il terzo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in merito, prevalentemente, agli aspetti di natura motivazionale concernenti la questione del giudicato dedotto con il precedente motivo.

5 – Dette censure, da esaminarsi congiuntamente in considerazione della loro intima connessione, sono fondate. La questione della responsabilità del Comune in merito all’occupazione in esame era stata precedentemente risolta sia nel corso di un precedente giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, sia nella decisione di primo grado, espressamente fondata su tale aspetto, non interessata, sul punto, da specifici motivi di gravame. Invero il Comune, con il primo motivo di appello, aveva semplicemente denunciato l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della Sovrintendenza di Salerno, e con le ulteriori censure aveva dedotto l’incongruità per eccesso della liquidazione del danno.

A fronte di tale impasse, la sentenza impugnata è ricorsa al rilievo ufficioso della carenza di legittimazione passiva del Comune, che, come evidenziato a proposito dell’esame del primo motivo, è inficiato dal grave, ancorchè ricorrente, errore derivante dalla confusione fra la legittimazione a contraddire e l’effettiva titolarità della situazione dedotta in giudizio. In realtà, dalla sentenza emessa nei confronti delle stesse parti dalla Corte di appello di Napoli il 30 maggio 1992, passata in giudicato, emerge che non vi era stato alcuna nuova occupazione del bene da parte del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, essendosi soltanto verificato che “essendo state rinvenute nel suolo de quo tracce di antiche costruzioni, i lavori non proseguivano per l’intervento sospensivo della Sovrintendenza”. Tale circostanza risulta anche recepita nella decisione di primo grado emessa nel corso della presente vicenda processuale, nella quale si afferma che “non possono che richiamarsi le argomentazioni della Corte di appello di Napoli, rese in sede di gravame avverso la sentenza resa inter partes sopra richiamata, argomentazioni totalmente condivise da questo giudice, secondo cui la circostanza che i lavori di costruzione dell’opera pubblica, iniziati gli scavi, non proseguì a causa della sospensione disposta dalla Soprintendenza, non poteva ovviamente esimere il Comune dai suoi obblighi nei confronti del proprietario del fondo..”.

Sulla base di tali circostanze, che non risultano intaccate da specifici motivi di appello da parte del Comune di Solofra e che, comunque, avevano già acquistato autorità di cosa giudicata, non può in alcun modo inferirsi che detto ente “non può restituire un bene di cui non è più in possesso”, anche perchè non sembra possa equipararsi un mero ordine di sospensione dei lavori a una requisizione temporanea ovvero a un’espropriazione ai sensi della L. n. 1089 del 1939, delle quali manca qualsiasi traccia nelle difese delle parti. La corte territoriale, per altro, sembra pienamente consapevole della descritta situazione, a tal punto da affermare, così ponendo anche in essere una motivazione, così come denunciato, del tutto contraddittoria, che “la mera costituzione del vincolo archeologico non determina di per sè la perdita del diritto di proprietà fondo sul quale esso grava e che, quindi, l’argomento del Comune non vale ad escludere la persistenza della sua occupazione sul fondo del C.”.

6 – Deve rilevarsi, infine, l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Tale mezzo, infatti, secondo un orientamento consolidato di questa Corte, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza, vale a dire una situazione sfavorevole giustificatrice di un interesse al ricorso, e non può essere proposto dalla parte, come il P. che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio d’appello. Questa parte, infatti, non ha l’onere di proporre ricorso incidentale per far valere domande ed eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poichè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande ed eccezioni (Cass., 10 dicembre 2009, n. 25821; Cass., 25 maggio 2010, n. 12728) n. 11523/08).

7 – Va quindi cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; il giudizio va rinviato alla stessa Corte di appello di Napoli, che in diversa composizione, giudicherà nel merito dell’impugnazione nel rispetto del giudicato formatosi e senza incorrere nel rilevato vizio motivazionale, provvedendo altresì al regolamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie per quanto di ragione il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2011

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