Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22528 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 24/09/2018), n.22528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 4596 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

F.V., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dagli

avvocati Giuseppe Camodeca (C.F.: CMD GPP 51T08 C348X) e Pasquale

Vellucci (C.F.: VLL PQL 44C12 0676W);

– ricorrente –

nei confronti di:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del rappresentante per procura Z.G.P.

rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Cimetti (C.F.: CMT

MRZ 59E16 L781D) e Giuseppe Parente (C.F.: PRN GPP 64E30 F8390);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Asti n. 556/2016,

pubblicata in data 28 giugno 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 5 luglio 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Asti ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. da F.V. nel corso di un procedimento di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare promosso nei suoi confronti dal locale agente della riscossione Equitalia Nord S.p.A..

Ricorre il F., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (che ha incorporato Equitalia Nord S.p.A.).

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ preliminare la verifica della tempestività del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 28 giugno 2016, e non notificata.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2015, e quindi, essendo applicabile l’art. 327 c.p.c. nella formulazione conseguente alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare era di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01).

Detto termine scadeva dunque in data 28 dicembre 2016.

Il ricorso (datato 26 gennaio 2016) risulta notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita in data 27 gennaio 2016, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53.

Esso è dunque tardivo, e come tale manifestamente inammissibile.

Ciò esime la Corte dall’esame dei singoli motivi.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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