Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22527 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 24/09/2018), n.22527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2279 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

P.A.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dagli avvocati Pietro Quinto (C.F.: QNT PTR 42M14 G479F) e Antonio

Quinto (C.F.: QNT NTN 74E26 I119U);

– ricorrente –

nei confronti di:

F.M., (C.F.: (OMISSIS)), custode dei beni pignorati nel

procedimento di espropriazione immobiliare iscritto al n. 623/2010

R.G.Es.Imm. del Tribunale di Lecce rappresentata e difesa

dall’avvocato Roberto Maria Licci (C.F.: LCC RRT 60D21 E506H);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce n.

1036/2016, depositata in data 18 novembre 2016 (e che si assume

notificata in data 21 novembre 2016);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 5 luglio 2018 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.A.G. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso il precetto di rilascio intimatole da F.M., in qualità di custode giudiziario dei beni pignoranti in danno di T.F. (procedura iscritta al n. 623/2010 del R.G.Es.Imm. Del Tribunale di Lecce).

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Maglie.

La Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la P., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso la F..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato improcedibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che la stessa dichiara esserle stata notificata in data 21 novembre 2016) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Risulta infatti prodotta una semplice copia autentica del provvedimento in questione, ma non la copia della relazione della notificazione munita di attestazione di conformità all’originale ricevuto in via telematica dal destinatario della notificazione in oggetto, sottoscritta dal legale stesso, come è necessario, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9 in caso di notificazione effettuata a mezzo PEC (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968 – 01: “in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte”; cfr. anche, nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 15177 del 20 giugno 2017, non massimata; successivamente, sempre nel medesimo senso: Sez. 6-3, Ordinanza n. 26613 del 2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26612 del 2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26606 del 2017 Sez. 3, Sentenza n. 26520 del 2017; Sez. 3, Ordinanza n. 25429 del 2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 24422 del 2017; Sez. 2, Sentenza n. 24347 del 2017; Sez. 3, Ordinanza n. 24292 del 2017; Sez. 3, Sentenza n. 23668 del 2017; il suddetto costante orientamento è stato di confermato dalla pronuncia del collegio dei coordinatori della Sesta Sezione Civile – cd. “Sezioni Unite di Sesta”: Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017, Rv. 647029 – 01).

E’ appena il caso di osservare in proposito che la copia della relazione di notificazione della sentenza non risulta prodotta neanche dalla parte controricorrente, e che il ricorso è stato notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Il ricorso stesso è pertanto improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime la Corte dall’esame dei singoli motivi.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione delle ragioni della decisione e delle incertezze interpretative sulle questioni di diritto processuale in base alle quali è stato deciso il ricorso stesso (solo di recente oggetto di definitivo chiarimento da parte di questa Corte).

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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